Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-05-05, n. 202002851

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-05-05, n. 202002851
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002851
Data del deposito : 5 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2020

N. 02851/2020REG.PROV.COLL.

N. 07697/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7697 del 2019, proposto da
Tecnosistem s.p.a., Biogas Engineering s.r.l. e S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in proprio e quali componenti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria Tecnosistem, rappresentate e difese dall’avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Giunta regionale della Campania - Ufficio speciale centrale acquisti UOD1, non costituito in giudizio;

nei confronti

Icaria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le mandanti Q Ingegneria s.r.l. e Lotti Ingegneria s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Maffettone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Arethusa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Studio T.En. Studio Associato di Ingegneria di Stefano Teneggi e Chiara Ugolini, mandataria, e gli altri mandanti Mascolo Ingegneria s.r.l., Geolog - Studio di Geologia, ing. Federico Mirizzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Technital s.p.a., Owac Engineering Company s.r.l. e I.A. Consulting s.r.l., non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione prima) n. 2584/2019, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Icaria s.r.l.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Arethusa s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2020 il Cons. A B;
nessuno comparso per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue.


FATTO

La Regione Campania indiceva una procedura aperta ex artt. 60 e 54, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ), finalizzata alla conclusione di un accordo quadro triennale per “ l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva per la realizzazione e/o trasformazione e/o ampliamento di impianti per il trattamento della frazione organica in Regione Campania ”. La procedura, fondata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, era suddivisa in tre lotti a base geografica (Provincia di Napoli;
Provincia di Caserta;
Provincia di Avellino) di valore di base pari a € 1.300.000 ciascuno.

Tecnosistem s.p.a., Biogas Engineering s.r.l. e S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l., collocatesi in raggruppamento temporaneo al secondo posto della graduatoria del lotto 1, dopo l’aggiudicatario RTI Icaria s.r.l., Q Ingegneria s.r.l. e Lotti Ingegneria s.p.a., impugnavano gli atti di gara a mezzo di ricorso e motivi aggiunti proposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania. Domandavano in via principale l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi, la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, e in via incidentale, ex art. 116 Cod. proc. amm., l’accesso agli atti della procedura, denegato in via di silenzio - rifiuto dalla stazione appaltante. Nelle more del giudizio la Regione assentiva spontaneamente l’accesso;
seguiva quindi la proposizione di un secondo atto di motivi aggiunti.

Nel giudizio così instaurato si costituivano in resistenza, con eccezioni di rito e di merito, la Regione Campania e le

contro

-interessate Icaria, Q Ingegneria e Lotti Ingegneria;
queste ultime interponevano ricorso incidentale.

L’adito Tribunale ordinava alle ricorrenti l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società aggiudicatarie dei lotti nn. 2 e 3;
ciò a fronte dell’eccezione dell’Amministrazione che dette società sarebbero state incise dall’eventuale accoglimento del ricorso, in quanto il RTI Icaria, primo classificato in tutti i lotti, era soggetto al limite di una sola aggiudicazione, ai sensi dell’art. 3 del disciplinare. Dato atto dell’assolvimento dell’incombente, definiva l’impugnativa con sentenza della prima sezione n. 2584/2019, che: assorbiva le eccezioni preliminari svolte dalle parti resistenti;
respingeva, perché infondate, le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio e nei secondi motivi aggiunti;
rilevava l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei primi motivi aggiunti, aventi a oggetto la richiesta di accesso ad atti ormai ostesi;
dichiarava inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale;
condannava la parte ricorrente alle spese del giudizio in favore delle parti resistenti.

Con l’odierno appello le predette ricorrenti principali hanno gravato la sentenza, deducendo: 1) Error in iudicando e in procedendo ;
violazione della lex specialis , del d.lgs. n. 50 del 2016, della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost.;
violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa;
eccesso di potere;
illogicità manifesta;
contraddittorietà;
carenza dei presupposti e di istruttoria;
difetto di motivazione;
travisamento;
2) Error in iudicando e in procedendo ;
violazione della lex specialis , del d.lgs. n. 50 del 2016, della l. n. 190 del 2012, della l. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost.;
violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa;
eccesso di potere;
illogicità manifesta;
contraddittorietà;
carenza dei presupposti e di istruttoria;
difetto di motivazione;
travisamento;
3) Error in iudicando e in procedendo ;
violazione della lex specialis , del d.lgs. n. 50 del 2016, della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost.;
violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa;
eccesso di potere;
illogicità manifesta, contraddittorietà;
carenza dei presupposti e di istruttoria;
difetto di motivazione, travisamento;
4) Error in iudicando e in procedendo ;
violazione della lex specialis , del d.lgs. n. 50 del 2016, della l. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost.;
violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa;
eccesso di potere;
illogicità manifesta;
contraddittorietà;
carenza dei presupposti e di istruttoria;
difetto di motivazione;
travisamento;
5) Error in iudicando e in procedendo ;
violazione della lex specialis , del d.lgs. n. 50 del 2016, della l. n. 241 del 1990, della delibera Anac n. 157 del 17 febbraio 2016, dell’art. 97 Cost.;
violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa;
eccesso di potere;
illogicità manifesta;
contraddittorietà;
carenza dei presupposti e di istruttoria;
difetto di motivazione;
travisamento;
6) Riproposizione delle censure formulate in prime cure (effetto devolutivo). Hanno concluso per la riforma della sentenza di primo grado e l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

La Regione Campania si è costituita in resistenza;
ha ribadito la tardività del ricorso introduttivo del giudizio già eccepita in primo grado in riferimento alle censure dirette contro la lex specialis e l’ammissione alla procedura del RTI Icaria, e ha sostenuto la legittimità del proprio operato e l’infondatezza dei motivi di appello, di cui ha domandato la reiezione.

Si è costituita in resistenza, con memoria di stile, la

contro

-interessata Arethusa s.r.l., in proprio e nelle qualità di mandante del costituendo RTI composto come in epigrafe.

Si è costituita in resistenza Icaria s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del lotto 1, direttamente investito dalle censure dell’appellante, sostenendo l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza dell’appello.

La parte appellante e il RTI Icaria hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive e la confutazione di quelle avverse.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 27 febbraio 2020, anche preso atto della conforme richiesta congiunta formulata da tutte le parti costituite, depositata il 26 febbraio 2020 a fronte dell’Avviso del Presidente del Consiglio di Stato n. 5430 del 24 febbraio 2020, relativo alla situazione determinatasi a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19 e della conseguente normativa emergenziale e alle sue ricadute sul processo amministrativo.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

Le questioni preliminari spiegate dalle parti resistenti possono pertanto essere assorbite.

2. Le appellanti Tecnosistem, Biogas Engineering e S.I.A. hanno sostenuto in primo grado che il RTI Icaria andava escluso dalla gara per violazione dell’art. 16 del disciplinare, che ha previsto che i concorrenti provassero mediante la certificazione del committente l’avvenuta esecuzione dei servizi di progettazione dichiarati nella relazione, oggetto di valutazione, da allegare a pena di esclusione all’offerta tecnica. La violazione si sarebbe perpetrata in quanto il certificato prodotto da Icaria in relazione a un incarico pubblico di progettazione (“ rewamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca’ del Bue”) è stato rilasciato da P.&W. Progetti per lo Sviluppo s.r.l., soggetto che non potrebbe definirsi committente del servizio.

Il primo giudice ha respinto la censura;
in estrema sintesi, ha osservato che: Icaria aveva correttamente adempiuto alla prescrizione di cui all’art. 16 del disciplinare, che non distingueva tra committenti pubblici e privati;
non vi era ragione di dubitare dell’effettivo svolgimento del servizio da questa dichiarato;
l’asserita illegittimità del presupposto incarico di progettazione esulava dall’oggetto del giudizio.

Il primo motivo di appello si dirige avverso tali conclusioni.

2.2. Con una prima linea argomentativa l’appellante premette che il certificato di cui all’art. 16 del disciplinare non è fine a sé stesso, bensì costituisce dimostrazione dell’effettiva esecuzione del servizio dichiarato, elemento essenziale dell’offerta e oggetto di valutazione in gara, ai sensi del successivo art. 18, con la conseguenza che la mera produzione del certificato, senza l’apprezzamento della sua valenza, non è sufficiente ad attestare il rispetto della prescrizione. Su tale presupposto rileva che la società P.&W., che ha rilasciato il certificato di cui sopra, come attestato dal dispositivo del Tar Veneto n. 75/2011 e dalla relativa sentenza n. 1460/2011, nonché dalla stessa documentazione versata in giudizio dalla

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