Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-11, n. 202405236

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-11, n. 202405236
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405236
Data del deposito : 11 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2024

N. 05236/2024REG.PROV.COLL.

N. 01172/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2024, proposto da ND TR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

il Comune di Bassano del Grappa (VI), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio della medesima, sito in TRviso, viale F.lli Cairoli n. 15;



per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. per il Veneto (sezione terza) n. 65/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 756 del 2024;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 23 aprile 2024;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1.- La domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado riguardava il provvedimento n. 64937 datato 3 ottobre 2023 con il quale il Comune di Bassano del Grappa inibiva a ND TR s.p.a. la prosecuzione dell’attività oggetto della SCIA, ex art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003 del 4 settembre 2023. La SCIA era stata depositata per l’adeguamento tecnologico dell’impianto per telefonia mobile VI719, già realizzato (e assentito) in modalità roof top , sull’edificio comunale sito in Bassano del Grappa, alla via Verci n.9, presso la c.d. Cittadella della giustizia.

1.2.- Con il predetto provvedimento il Comune premetteva di essersi dotato di un regolamento (deliberazione consiliare n. 118 del 24 marzo 2022) per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile e rete dati con relativa zonizzazione che l’intervento proposto da ND TR s.p.a. sarebbe ricaduto in « zona A- vietata » nella quale – a termini del medesimo regolamento – « non è in alcun caso consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni ».

1.3.- Il ricorso proposto in prime cure da ND TR s.p.a. avverso il provvedimento inibitorio e correlata disciplina regolamentare, muoveva da doglianze che, in via di estrema sintesi, erano così prospettate:

- il Comune avrebbe non correttamente applicato all’intervento di cui trattasi (come si è detto, oggetto di SCIA, ex art. 45 d.lgs. n.259 del 2003), proposto per l’adeguamento tecnologico di un impianto preesistente, un regime normativo secondario (art. 5 del regolamento comunale) che, operando pro futuro , avrebbe potuto riferirsi alla sola realizzazione di ‘nuovi impiantì e, quindi, alle sole istanze autorizzatorie, ex art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003, presentante successivamente all’entrata in vigore del vigente regolamento;

- l’aggiunta di nuove antenne, quale quella di specie, sarebbe riconducibile alla fattispecie dell’‘adeguamento tecnologico’ soggetto a SCIA, non a quella dei nuovi impianti sottoposta al più articolato regime dell’autorizzazione unica preventiva ex art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003;

- per tali impianti, legittimamente realizzati in aree successivamente ricondotte ad una « zona di divieto assoluto », l’art. 7 del regolamento comunale avrebbe previsto eventuali accordi per la ricollocazione degli stessi in area comunale idonea, con incentivi economici a favore dei gestori, i quali dovrebbero comunque preliminarmente manifestare una propria disponibilità in tal senso, stante il divieto per la PA di incidere in via autoritativa su situazioni già consolidate e, in tal senso, l’Amministrazione non avrebbe avviato iniziative;

- si sarebbe rivelata arbitraria ed immotivata la scelta pianificatoria « a monte », recepita dal nuovo regolamento, di ricondurre la c.d. Cittadella della giustizia, che ospita l’impianto da adeguare, all’ambito di cui all’art. 5, «zona A – vietata» sul rilievo che: a) l’immobile di cui trattasi non sarebbe fruito da utenti di strutture socio sanitarie, scolastiche e assistenziali né avrebbe pregio storico-monumentale; b) l’individuazione dell’attuale sito sarebbe il frutto di una precedente delocalizzazione;

- il regolamento vigente – nell’escludere in radice, e senza possibilità di deroghe, qualsiasi adeguamento tecnologico degli impianti che siano risultati poi in zona vietata – si porrebbe in contrasto con la ratio di semplificazione e speditezza che informa l’intera disciplina dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche;

- sarebbe stato violato l’art. 10- bis l. n. 241 del 1990, asseritamente applicabile anche alla SCIA per implementazione tecnologica di cui all’art. 45 d. lgs. n. 259 del 2003.

1.4.- Il Comune di Bassano del Grappa si opponeva all’accoglimento del ricorso.

1.5.- Con sentenza n. 65 del 2024 il T.a.r. per il Veneto rigettava – poiché «manifestamente infondato» – il ricorso, sulla base del seguente iter argomentativo (qui sinteticamente richiamato):

- l’intervento proposto dalla ricorrente, oggetto della SCIA, non avrebbe potuto essere qualificato in termini di manutenzione ordinaria dell’impianto esistente, trattandosi della realizzazione di un nuovo impianto, caratterizzato dal raddoppio delle antenne esistenti, da lavori di rafforzamento delle strutture, mascheramento e modifica delle preesistenze. Conseguentemente, non sarebbe stato dirimente quanto osservato dalla ricorrente circa il divieto per i Comuni di imporre agli operatori telefonici la realizzazione di nuovi impianti in luogo dell’adeguamento di quelli esistenti; nel caso di specie, infatti, il Comune resistente avrebbe correttamente applicato la disciplina sopravvenuta, ossia il regolamento comunale impugnato dalla ricorrente, posto che l’intervento comunicato sarebbe stato volto alla realizzazione di un nuovo impianto radiobase, ampiamente differente nelle sue caratteristiche tecniche da quello oggetto dell’originario titolo autorizzatorio;

- quanto alla « zona A vietata », la relativa istituzione avrebbe costituito espressione della discrezionalità dell’ente locale nell’esercizio della funzione urbanistica;

- al caso di specie non sarebbe stata applicabile la disciplina del c.d. preavviso di rigetto, alla luce della natura della segnalazione certificata di inizio attività quale quella presentata da ND TR s.p.a.

2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ND TR s.p.a. la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così enucleate:

1) Error in iudicando; necessaria riconduzione dell’intervento alla fattispecie dell’adeguamento tecnologico; impossibilità di vietare l’adeguamento tecnologico in base a scelte pianificatore assunte dopo la realizzazione dell’infrastruttura; illegittimità del regolamento antenne. Sostiene l’appellante che:

- nel caso di specie il Comune avrebbe posto il divieto, per gli operatori di rete, di procedere all’adeguamento tecnologico degli impianti poi risultati in contrasto con scelte pianificatorie sopravvenute: l’impianto sarebbe stato autorizzato e realizzato nel 2021 e il divieto di realizzarne altri nella zona vietata sarebbe intervenuto nel 2022 (il regolamento avrebbe ritenuto ammissibili interventi di ordinaria manutenzione, con esclusione di ogni forma di potenziamento);

- ci si troverebbe – con l’aggiunta di nuovi impianti a quelli preesistenti – qui al cospetto di un mero adeguamento tecnologico, soggetto a SCIA;

- l’esclusione di ogni forma di potenziamento si tradurrebbe in un divieto di adeguamento tecnologico;

2) Error in iudicando; illegittimità della scelta pianificatoria a monte; eccesso di potere per contraddittorietà dell’agere pubblicistico; difetto di motivazione; omessa considerazione delle aspettative qualificate della ND TR s.p.a.; impossibilità di qualificare la Cittadella della giustizia come sito sensibile. Sostiene l’appellante che:

- sarebbe erronea l’affermazione del T.a.r., secondo cui la scelta pianificatoria del 2022 con l’inclusione della Cittadella della giustizia in « zona A vietata » sarebbe riconducibile all’ampia discrezionalità del comune in materia urbanistica e di governo del territorio la quale imporrebbe una rigorosa motivazione delle scelte solo a fronte di particolari situazioni che abbiano generato aspettative o affidamenti meritevoli di specifiche considerazioni, (in tesi) non rinvenibili nel caso di specie. In materia di infrastrutture per telecomunicazioni, il «governo del territorio» – secondo quanto esposto – lungi dal poter essere assimilato a quello ordinariamente esercitato mediante la predisposizione dello strumento urbanistico generale, soggiacerebbe alla normativa speciale di cui all’art. 8, co.6 l.36 del 2001 che attribuisce ai comuni un potere pianificatorio e regolamentare segnato da limiti espressi, funzionali a garantire l’interesse pubblico alla

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