Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-11, n. 202405236

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-11, n. 202405236
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405236
Data del deposito : 11 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2024

N. 05236/2024REG.PROV.COLL.

N. 01172/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2024, proposto da Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. G S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Comune di Bassano del Grappa (VI), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. M P, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio della medesima, sito in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;

per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. per il Veneto (sezione terza) n. 65/2024, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 756 del 2024;

Designato relatore il cons. G L G;

Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 23 aprile 2024;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.- La domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado riguardava il provvedimento n. 64937 datato 3 ottobre 2023 con il quale il Comune di Bassano del Grappa inibiva a Wind Tre s.p.a. la prosecuzione dell’attività oggetto della SCIA, ex art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003 del 4 settembre 2023. La SCIA era stata depositata per l’adeguamento tecnologico dell’impianto per telefonia mobile VI719, già realizzato (e assentito) in modalità roof top , sull’edificio comunale sito in Bassano del Grappa, alla via Verci n.9, presso la c.d. Cittadella della giustizia.

1.2.- Con il predetto provvedimento il Comune premetteva di essersi dotato di un regolamento (deliberazione consiliare n. 118 del 24 marzo 2022) per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile e rete dati con relativa zonizzazione che l’intervento proposto da Wind Tre s.p.a. sarebbe ricaduto in « zona A- vietata » nella quale – a termini del medesimo regolamento – « non è in alcun caso consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni ».

1.3.- Il ricorso proposto in prime cure da Wind Tre s.p.a. avverso il provvedimento inibitorio e correlata disciplina regolamentare, muoveva da doglianze che, in via di estrema sintesi, erano così prospettate:

- il Comune avrebbe non correttamente applicato all’intervento di cui trattasi (come si è detto, oggetto di SCIA, ex art. 45 d.lgs. n.259 del 2003), proposto per l’adeguamento tecnologico di un impianto preesistente, un regime normativo secondario (art. 5 del regolamento comunale) che, operando pro futuro , avrebbe potuto riferirsi alla sola realizzazione di ‘nuovi impiantì e, quindi, alle sole istanze autorizzatorie, ex art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003, presentante successivamente all’entrata in vigore del vigente regolamento;

- l’aggiunta di nuove antenne, quale quella di specie, sarebbe riconducibile alla fattispecie dell’‘adeguamento tecnologico’ soggetto a SCIA, non a quella dei nuovi impianti sottoposta al più articolato regime dell’autorizzazione unica preventiva ex art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003;

- per tali impianti, legittimamente realizzati in aree successivamente ricondotte ad una « zona di divieto assoluto », l’art. 7 del regolamento comunale avrebbe previsto eventuali accordi per la ricollocazione degli stessi in area comunale idonea, con incentivi economici a favore dei gestori, i quali dovrebbero comunque preliminarmente manifestare una propria disponibilità in tal senso, stante il divieto per la PA di incidere in via autoritativa su situazioni già consolidate e, in tal senso, l’Amministrazione non avrebbe avviato iniziative;

- si sarebbe rivelata arbitraria ed immotivata la scelta pianificatoria « a monte », recepita dal nuovo regolamento, di ricondurre la c.d. Cittadella della giustizia, che ospita l’impianto da adeguare, all’ambito di cui all’art. 5, «zona A – vietata» sul rilievo che: a) l’immobile di cui trattasi non sarebbe fruito da utenti di strutture socio sanitarie, scolastiche e assistenziali né avrebbe pregio storico-monumentale;
b) l’individuazione dell’attuale sito sarebbe il frutto di una precedente delocalizzazione;

- il regolamento vigente – nell’escludere in radice, e senza possibilità di deroghe, qualsiasi adeguamento tecnologico degli impianti che siano risultati poi in zona vietata – si porrebbe in contrasto con la ratio di semplificazione e speditezza che informa l’intera disciplina dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche;

- sarebbe stato violato l’art. 10- bis l. n. 241 del 1990, asseritamente applicabile anche alla SCIA per implementazione tecnologica di cui all’art. 45 d. lgs. n. 259 del 2003.

1.4.- Il Comune di Bassano del Grappa si opponeva all’accoglimento del ricorso.

1.5.- Con sentenza n. 65 del 2024 il T.a.r. per il Veneto rigettava – poiché «manifestamente infondato» – il ricorso, sulla base del seguente iter argomentativo (qui sinteticamente richiamato):

- l’intervento proposto dalla ricorrente, oggetto della SCIA, non avrebbe potuto essere qualificato in termini di manutenzione ordinaria dell’impianto esistente, trattandosi della realizzazione di un nuovo impianto, caratterizzato dal raddoppio delle antenne esistenti, da lavori di rafforzamento delle strutture, mascheramento e modifica delle preesistenze. Conseguentemente, non sarebbe stato dirimente quanto osservato dalla ricorrente circa il divieto per i Comuni di imporre agli operatori telefonici la realizzazione di nuovi impianti in luogo dell’adeguamento di quelli esistenti;
nel caso di specie, infatti, il Comune resistente avrebbe correttamente applicato la disciplina sopravvenuta, ossia il regolamento comunale impugnato dalla ricorrente, posto che l’intervento comunicato sarebbe stato volto alla realizzazione di un nuovo impianto radiobase, ampiamente differente nelle sue caratteristiche tecniche da quello oggetto dell’originario titolo autorizzatorio;

- quanto alla « zona A vietata », la relativa istituzione avrebbe costituito espressione della discrezionalità dell’ente locale nell’esercizio della funzione urbanistica;

- al caso di specie non sarebbe stata applicabile la disciplina del c.d. preavviso di rigetto, alla luce della natura della segnalazione certificata di inizio attività quale quella presentata da Wind Tre s.p.a.

2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Wind Tre s.p.a. la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così enucleate:

1) Error in iudicando;
necessaria riconduzione dell’intervento alla fattispecie dell’adeguamento tecnologico;
impossibilità di vietare l’adeguamento tecnologico in base a scelte pianificatore assunte dopo la realizzazione dell’infrastruttura;
illegittimità del regolamento antenne. Sostiene l’appellante che:

- nel caso di specie il Comune avrebbe posto il divieto, per gli operatori di rete, di procedere all’adeguamento tecnologico degli impianti poi risultati in contrasto con scelte pianificatorie sopravvenute: l’impianto sarebbe stato autorizzato e realizzato nel 2021 e il divieto di realizzarne altri nella zona vietata sarebbe intervenuto nel 2022 (il regolamento avrebbe ritenuto ammissibili interventi di ordinaria manutenzione, con esclusione di ogni forma di potenziamento);

- ci si troverebbe – con l’aggiunta di nuovi impianti a quelli preesistenti – qui al cospetto di un mero adeguamento tecnologico, soggetto a SCIA;

- l’esclusione di ogni forma di potenziamento si tradurrebbe in un divieto di adeguamento tecnologico;

2) Error in iudicando;
illegittimità della scelta pianificatoria a monte;
eccesso di potere per contraddittorietà dell’agere pubblicistico;
difetto di motivazione;
omessa considerazione delle aspettative qualificate della Wind Tre s.p.a.;
impossibilità di qualificare la Cittadella della giustizia come sito sensibile. Sostiene l’appellante che:

- sarebbe erronea l’affermazione del T.a.r., secondo cui la scelta pianificatoria del 2022 con l’inclusione della Cittadella della giustizia in « zona A vietata » sarebbe riconducibile all’ampia discrezionalità del comune in materia urbanistica e di governo del territorio la quale imporrebbe una rigorosa motivazione delle scelte solo a fronte di particolari situazioni che abbiano generato aspettative o affidamenti meritevoli di specifiche considerazioni, (in tesi) non rinvenibili nel caso di specie. In materia di infrastrutture per telecomunicazioni, il «governo del territorio» – secondo quanto esposto – lungi dal poter essere assimilato a quello ordinariamente esercitato mediante la predisposizione dello strumento urbanistico generale, soggiacerebbe alla normativa speciale di cui all’art. 8, co.6 l.36 del 2001 che attribuisce ai comuni un potere pianificatorio e regolamentare segnato da limiti espressi, funzionali a garantire l’interesse pubblico alla capillarità ed efficienza del servizio di telefonia mobile. Il sito sarebbe privo delle caratteristiche indicate dall’art. 5 del regolamento comunale in punto di fruizione pubblica dell’utenza. Aggiunge l’appellante che poiché il sito di cui trattasi sarebbe stato realizzato nel 2021, previa variante e concessione pubblicistica, proprio al fine di rendere possibile la delocalizzazione di altro impianto (piazzetta Guadagnin) sollecitata dallo stesso Comune, la scelta pianificatoria avrebbe dovuto essere motivata rendendo note le sopravvenienze per le quali, a distanza di brevissimo tempo, sarebbe mutata la connotazione del luogo, da « idoneo » a « non idoneo ».

3.- Si è costituito in giudizio il Comune di Bassano del Grappa, il quale non senza revocare in dubbio l’ammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione del regolamento comunale (il quale recherebbe previsioni specifiche e asseritamente già conosciute da Wind Tre s.p.a.), ha concluso per l’infondatezza del gravame sulla base di considerazioni così articolate:

- oggetto della SCIA presentata dalla parte privata sarebbe il ‘raddoppio’ dell’impianto esistente con aggiunta alle quattro antenne già allocate di ulteriori quattro antenne: si tratterebbe di un nuovo impianto accanto a quello già operante, con realizzazione di relativi lavori;

- la circostanza che si tratterebbe di un nuovo impianto sarebbe confermata dalla richiesta di un nuovo parere Arpav che, altrimenti, non sarebbe stato necessario;

- ove pure si volesse ritenere non trattarsi di un nuovo impianto, non si tratterebbe neppure di un intervento di manutenzione (unico che, in tesi, sarebbe consentito dal regolamento);

- le censure involgenti la disciplina secondaria sarebbero infondate, ciò sul rilievo che: a) il regolamento sarebbe stato approvato a valle di un’ampia attività istruttoria e di collaborazione tra i soggetti interessati che avrebbe visto coinvolti gli operatori di telefonia mobile (tra cui Wind Tre s.p.a.) a vari livelli, a cominciare dalla predisposizione dei Piani di sviluppo della rete di telefonia posti a base della bozza di regolamento;
b) Wind Tre s.p.a. mai avrebbe fatto presente la necessità di raddoppiare il numero delle antenne nel sito di cui trattasi (denominato «SRB 08»), né si sarebbe opposta alla possibilità che ivi potessero essere realizzate solo opere di manutenzione ordinaria (e, in tal senso, la condotta della parte privata si sarebbe rivelata contraria principi di buona fede e leale collaborazione che devono improntare i rapporti tra amministrazione e cittadini);
c) nessun limite generalizzato all’allocazione degli impianti il regolamento avrebbe posto ma soltanto criteri di localizzazione: nell’84% del territorio comunale sarebbe possibile localizzare nuovi impianti radio base e solo nel 16% dei casi sarebbe vietata l’installazione di nuovi impianti;
un’ipotetica previsione (e ammissibilità) di interventi diversi dalla manutenzione ordinaria in relazione alla SRB di cui trattasi avrebbe comportato la frustrazione delle linee pianificatorie del Comune;
d) in tutto il territorio comunale vi sarebbero siti alternativi dove allocare il nuovo impianto, individuati sulla base delle esigenze dei richiamati Piani di sviluppo presentati dagli operatori;
e) in esecuzione del regolamento, il Comune avrebbe indetto una gara per l’assegnazione delle aree ove allocare gli impianti, tra cui un’area prossima a quella di cui trattasi distante 270 metri e Wind Tre s.p.a. non avrebbe partecipato alla procedura (salvo poi presentare il progetto di cui si discute);

- le ragioni della limitazione degli interventi alla sola manutenzione ordinaria sarebbero così compendiabili: 1) la Cittadella della giustizia insisterebbe in un mappale soggetto a vincolo monumentale poiché ricompreso all’interno dell’area di più antica formazione del centro storico di Bassano del Grappa e farebbe parte della città antica, prima cerchia di mura;
sarebbero ammesse disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico o in determinate aree del centro storico stante la necessità di tutelare particolari zone di pregio artistico, ambientale, storico-artistico un limite di installazione degli impianti;
2) sarebbero stati previsti siti alternativi;
3) nessuna posizione di aspettativa qualificata sarebbe ravvisabile in capo a Wind Tre s.p.a.;

4.- Si è costituita in giudizio Wind Tre s.p.a. la quale ha depositato relazione tecnica sull’asserita inidoneità del sito alternativo a garantire la necessaria copertura 5G ed evidenziando che:

- nel caso di specie non si verterebbe nell’ambito di un « nuovo impianto » (sicché non sarebbe applicabile l’art. 5 del regolamento ma l’art. 7 il quale illegittimamente prevedrebbe il divieto di ogni forma di adeguamento) ma di un adeguamento soggetto a SCIA, non suscettibile di limitazioni regolamentari;

- la norma secondaria, poiché vieterebbe ogni forma di potenziamento degli impianti esistenti in zona vietata (risultati solo successivamente in contrasto con il quadro regolamentare), sottenderebbe obiettivi di tutela della salute collettiva che però sarebbero smentiti dal parere ARPAV;

- il vincolo monumentale non sarebbe stato ritenuto a suo tempo ostativo all’intervento – in tesi, ben più impattante di un mero adeguamento tecnologico – che ha portato alla realizzazione ex novo, nel 2021, dell’impianto VI719;

- ferma l’asserita illegittimità della norma regolamentare che impedirebbe gli adeguamenti tecnologici degli impianti realizzati, ma risultanti ex post « in contrasto » con scelte pianificatorie solo sopravvenute, il vincolo ex d.lgs. n. 42 del 2004 avrebbe potuto, al più, essere invocato, in sede amministrativa, al fine di richiedere, secondo il modello della cd. SCIA condizionata, il parere della competente Soprintendenza sulla concreta compatibilità dell’adeguamento (ex se considerato) con il contesto di tutela storico-monumentale.

5.- In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori scritti con i quali hanno ribadito le rispettive linee difensive.

6.- All’udienza pubblica del 23 aprile 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.

7.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, non è meritevole di accoglimento.

8.- Tale esito esonera il Collegio, per evidenti ragioni di economia processuale, dallo scrutinio dell’eccezione sollevata dalla parte pubblica intesa a revocare in dubbio la tempestiva impugnazione – in prime cure – della disciplina regolamentare alla base del provvedimento impugnato. Parimenti vanno disattese le reciproche eccezioni involgenti la tardiva produzione di documenti risultando essi indispensabili ai fini della decisione.

9.1.- Wind Tre s.p.a. è titolare della licenza ministeriale per l’esercizio di impianti di telecomunicazioni per l’espletamento del servizio radiomobile di comunicazione, ed è chiamata a realizzare una rete di stazioni radio base distribuite su tutto il territorio italiano e dislocate in punti strategici ai fini della trasmissione del segnale radio, punti individuati da uno specifico studio preliminare di trasmissione (cfr. relazione tecnica generale, all. 3 produzione Wind Tre s.p.a. di primo grado del giorno 11 dicembre 2023).

9.2.- L’intervento di cui trattasi consiste in una stazione radio base per telefonia mobile a tecnologia « LTE800/UMTS900/LTE1800/UMTS2100/LTE2100/LTE2600/4G_B38/5G_N78 » che l’appellante intende riconfigurare in via Verci, 9 presso la Cittadella della giustizia nel comune di Bassano del Grappa. Esso – secondo quanto descritto nella relazione tecnica – è modulato « nell’installazione di n. 4 antenne di progetto di nuova tecnologia su apposita carpenteria di progetto e il riposizionamento delle antenne esistenti. È inoltre previsto l’inserimento di n.8 diagonali da base montanti a primo traverso della torre tralicciata che costituisce la struttura porta antenne e mascheramento. Gli elementi di progetto, antenne e carpenterie metallica, verranno verniciate con lo stesso colore presente allo stato di fatto per minimizzare l’impatto visivo dell’intervento ».

10.1.- L’art. 45 d. lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nel testo vigente ratione temporis, stabiliva – per quanto qui di interesse – che:

«1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.

[…] 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

4. […] Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti […]».

10.2.- La descrizione dell’intervento operata nella relazione tecnica predisposta da Wind Tre s.p.a. (ossia: « installazione di n. 4 antenne di progetto di nuova tecnologia su apposita carpenteria di progetto e il riposizionamento delle antenne esistenti »;
« inserimento di n.8 diagonali da base montanti a primo traverso della torre tralicciata che costituisce la struttura porta antenne e mascheramento ») restituisce un assetto nel quale la riconducibilità dello stesso al novero dei nuovi impianti e non a quello del (solo) adeguamento tecnologico è del tutto corretta e immune da vizi logici e fattuali, e ciò considerata la circostanza che, nel caso di specie, l’impianto di cui trattasi non sostituisce quello preesistente ma si aggiunge allo stesso, previa realizzazione di taluni lavori.

Nel caso di specie è vero che l’appellante intende porre in essere un adeguamento tecnologico (non degli ma) rispetto agli impianti esistenti, ma è un adeguamento che consiste nella installazione di antenne ulteriori rispetto a quelle preesistenti, con conseguente realizzazione di un (non consentito) ‘nuovo impianto’ con una sua rilevanza urbanistica che si aggiunge, per l’appunto, a quello esistente.

10.3.- Deve essere evidenziato che la disciplina semplificatoria dettata dal nuovo art. 45 d. lgs. n. 259 del 2003 (ex art. 87- bis ) deve essere ovviamente letta nel senso di garantire l’ampia copertura del territorio ma essa non può costituire strumento per l’elusione della disciplina autorizzatoria dei nuovi impianti pure soggetta a vincoli di legge, e che sottopone ad attività provvedimentale dell’Amministrazione le correlate attività. Così come non può essere letta nel senso di spogliare del tutto l’ente locale dalla propria funzione di governo del territorio allorché gli interventi rivestono rilevanza urbanistica.

11.- Ciò detto, si tratta, quindi, di stabilire se e in che misura il regolamento comunale potesse spingersi a vietare – e in che latitudine – attività diverse dalla manutenzione ordinaria nel sito prescelto da Wind Tre s.p.a.

11.1.- Deve essere premesso che la disciplina UE nello stabilire che « Per l’installazione di reti di comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse, ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni urbanistiche, ambientali o di altro tipo per proteggere gli interessi generali nazionali e unionali » (considerando 26 direttiva n. 2014/61/UE), impone che le autorità nazionali, regionali o locali sono « tenute a giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati » (considerando 28 direttiva n. 2014/61/UE, cit.). Analoghi principi sono espressi nella direttiva n. 2018/1972/UE.

11.2.- Nel caso di specie il regolamento approvato dal Comune di Bassano del Grappa muove dalla previsione dell’art. 7, comma 2, lett. h) l.r. Ven. n. 11 del 2004 secondo cui i comuni provvedono a « definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare ».

Il regolamento di cui trattasi è finalizzato a garantire il « corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e – nel contempo – assicurare, nell’esercizio delle proprie competenze previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, il miglior perseguimento di tutti gli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione e gestione di tali impianti » (art. 1).

La giurisprudenza formatasi in materia ha chiarito che il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio.

E’ stato anche affermato che ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).

11.3.- Il Comune di Bassano del Grappa – con puntuale capacità programmatoria e gestionale – ha coinvolto i soggetti interessati nella predisposizione della disciplina regolamentare ed ha anche attivato una procedura selettiva, trasparente, di individuazione dei siti da affidare così garantendo un’istruttoria completa e compiuta che ha poi dato luogo alla novella regolamentare contestata da Wind Tre s.p.a. Ciò peraltro avvalendosi della facoltà di indicare criteri localizzativi e non già di stabilire – come affermato dall’appellante – un divieto generalizzato di allocazione dell’impianto, non ammesso dall’ordinamento.

11.4.- Il modus operandi dell’Amministrazione, con la garantita partecipazione attiva, ha eliminato il rischio di una scelta irragionevole o non giustificata e, in tal senso, la scelta di inibire attività diverse dalla manutenzione ordinaria nel caso di specie si mostra del tutto in linea con lo schema di esercizio della discrezionalità dell’autorità urbanistica.

11.5.- D’altronde, la disciplina di cui trattasi, sebbene volta a garantire parametri di efficienza e completezza della copertura, è pur sempre da contemperarsi con l’esercizio – nei limiti di legge – della funzione urbanistica comunale la quale riveste rilievo costituzionale.

11.6.- Essa, è tradizionalmente rimessa all’autonomia dei Comuni, fin dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), né lo sviluppo dell’ordinamento regionale ordinario e la necessità di una pianificazione territoriale sovracomunale hanno travolto questo impianto fondamentale, pur tuttavia assoggettandolo a ineludibili esigenze di coordinamento tra differenti livelli ed istanze.

11.7.- « Nell’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, il punto di sintesi è stato fissato dal legislatore statale tramite la disposizione per cui sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione : […] d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”, ma “[f]erme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione” (art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 )» (Corte cost. n. 119 del 2020).

11.8.- Nel caso di specie non assume rilievo neppure la circostanza secondo cui il Comune avrebbe cambiato avviso rispetto all’installazione dell’impianto esistente assentita poco tempo prima, dovendosi ritenere che laddove esercitata in conformità a legge la pianificazione urbanistica non può risentire di limiti dettati da intervenute precedenti scelte.

A ciò va aggiunto che:

- in tal senso, neppure l’invocato legittimo affidamento poteva configurarsi stante, come si è detto, la realizzazione, qui di un nuovo, (e, soprattutto qualificabile come) ulteriore , impianto di interesse urbanistico;

- il divieto di cui trattasi, peraltro, è stato correttamente ricondotto dal Comune alle esigenze di tutela monumentale evidenziate da d.m. Min. fin. 25 luglio 1998, in atti: aspetto questo, preesistente e sufficiente a radicare il divieto;

- il regolamento è sì sopravvenuto rispetto al vecchio impianto, ma non lo è rispetto al nuovo progettato.

12.1.- L’impostazione esegetica privilegiata dall’appellante postula una significativa dequotazione, fino quasi ad azzerarla, che in tale materia la legge ha pure conservato in capo ai comuni, seppur con altrettanto significativi limiti.

E’ sufficiente ribadire che « è necessario […] che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete » (Cons. Stato, sez. VI, n. 1220 del 2024)

12.2.- Ciò che è esattamente avvenuto nel caso di specie allorché il Comune ha sostanzialmente concertato la disciplina, ha stabilito il divieto nei limiti della regola di proporzionalità, ha garantito la possibilità di ulteriori siti in cui allocare gli impianti con l’obiettivo di non precludere o ostacolare la capillare copertura della rete, ha messo nelle condizioni gli operatori di « scegliere » i siti possibili.

12.3.- Non conduce a diverse conclusioni la relazione depositata da Wind Tre s.p.a. volta ad allegare una possibile carenza di copertura in ragione delle scelte dell’Amministrazione: le considerazioni in essa contenute – contestate dal Comune anche in punto di coerenza tra le diverse relazioni depositate nei due gradi di giudizio – ben avrebbero potuto essere versate agli atti del procedimento e, comunque, essa, sul piano strettamente tecnico, nulla ha allegato in modo compiuto e nulla ha provato in ordine a tale deficit di idoneità dei siti diversi da quello in argomento.

13.- Conclusivamente, l’appello di Wind Tre s.p.a. deve essere rigettato e la impugnata sentenza di primo grado confermata.

14.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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