Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-05-11, n. 201101858

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-05-11, n. 201101858
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101858
Data del deposito : 11 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04779/2010 AFFARE

Numero 01858/2011 e data 11/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 febbraio 2011




NUMERO AFFARE

04779/2010

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Salina Pubblicità s.n.c., con sede a Sirmione, in persona dei legali rappresentanti O e M F, per l’annullamento della nota del comune di Desenzano del Garda 13 marzo 2009 prot. 8266/04/03, contenente diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto di pre-insegne stradali

LA SEZIONE

Vista la relazione 25/10/2010 prot. 31927 con la quale il ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale del paesaggio, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;

visto il ricorso, notificato al comune il 16 luglio 2009 (data di spedizione);

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere N R.


Premesso:

La società Salina Pubblicità impugna il rigetto, da parte del comune di Desenzano del Garda, della domanda d’autorizzazione ad installare un impianto di preinsegne in via Agello, Rotonda S. Francesco, direzione di Sirmione, nonché il parere della commissione comunale per il paesaggio espresso nel verbale n. 542 del 19 gennaio 2009. In tale parere si evidenziava, tra l’altro, la presenza di un vincolo paesaggistico di carattere generale e di norme di gestione del parco locale d’interesse sovracomunale vietanti la posa di cartelli pubblicitari che, come nel caso di specie, avrebbero ostacolato la percezione di visuali e scorci panoramici sulle aree agricole limitrofe importanti per il loro valore ambientale e paesaggistico.

La società ricorrente deduce, con riguardo al vincolo paesaggistico, la violazione degli articoli 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché l’eccesso di potere per difetto, incongruità, illogicità, incoerenza, insufficienza, approssimazione, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione, carenza istruttoria e sviamento della causa del potere esercitato. In particolare lamenta che il comune non abbia valutato la compatibilità dell’installazione con il vincolo e abbia omesso di chiarire i criteri e l’iter logico seguito nel negare l’autorizzazione.

Secondo la ricorrente le norme del parco che vietano l’installazione di cartellonistica stradale in modo generalizzato sono limitative della libera iniziativa economica delle società operanti nel settore e non possono prevedere un vincolo assoluto né dare limitazioni o divieti per particolari forme pubblicitarie se non in relazione ad esigenze di pubblico interesse, visto che lo stesso D. Lgs. n. 42 del 2004 non prevede tali vincoli assoluti, al pari del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che solo in ipotesi circoscritte fa divieto di installare cartelli e impianti pubblicitari.

Con riguardo all’eccessivo impatto visivo, la società ricorrente deduce la violazione dell’articolo 23 del citato D. Lgs. n. 285 del 1992 nonché l’eccesso di potere per carente motivazione e abnormità dal momento che il comune si limita ad affermare che i cartelli pubblicitari modificano i cromatismi esistenti, senza interferire nella sicurezza stradale, dato che essi non provocano alcuna alterazione percettiva dello spazio circostante.

Il comune nelle sue controdeduzioni rivendica la legittimità delle sue decisioni basate su argomentati pareri della commissione per il paesaggio, evidenziando lo specifico vincolo paesaggistico apposto con deliberazione della giunta regionale 19 maggio 2008 n. 8/7308 su zone di notevole interesse pubblico il cui pregio non può essere leso dai cartelli, l’impatto ambientale dei quali va verificato comunque nel rispetto di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con d. lgs. n. 42 del 2004.

Il ministero evidenzia che le norme del codice della strada e quelle relative alla tutela del paesaggio operano in ambiti diversi, nel senso che il rispetto della prima non significa necessariamente rispetto della seconda. Ne è prova la necessità di un’autorizzazione per superare il divieto ed accertare così la compatibilità della collocazione del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici che rappresentano un interesse primario al quale è subordinato qualsiasi altro interesse pubblico e tanto più quello privato.


Considerato:

Il primo motivo di ricorso non è fondato, perché l’amministrazione comunale ha effettuato le proprie valutazioni in coerenza con le previsioni del provvedimento di vincolo, fondando il suo diniego sulle articolate e specifiche osservazioni della competente commissione comunale per il paesaggio, recepite integralmente nel provvedimento impugnato e che provano le ragioni documentate sull’incompatibilità paesaggistico-ambientale della progettata installazione pubblicitaria.

L’amministrazione ha quindi operato legittimamente salvaguardando una zona di notevole interesse pubblico e preservando le caratteristiche e i valori ambientali esistenti, posto che la cartellonistica pubblicitaria produce un impatto sui citati parametri e sulla stessa visibilità del buon paesaggio, la cui incidenza è stata valutata, nella specie, come negativa e tale da impedire l’autorizzazione di cui all’art. 153 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Né, avendo raggiunto una conclusione negativa in relazione alla tutela del paesaggio, occorreva che il diniego facesse riferimento anche alla sicurezza stradale (secondo motivo).

Tutta l’attività del comune in materia è stata peraltro ispirata ai criteri di gestione paesaggistica di cui alla deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 8 del 2008, di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area su cui era stata richiesta la posa dei cartelli pubblicitari, i quali prescrivono di limitare il più possibile tale posa e di effettuare un’attenta valutazione per preservare gli scorci panoramici esistenti sul paesaggio agrario circostante e non degradare le aree d’ingresso ai centri abitati.

Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto, restando assorbito l’esame dell’istanza cautelare.

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