Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-19, n. 202304994
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 04994/2023REG.PROV.COLL.
N. 00493/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2023, proposto dalla sig.ra Q D in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Associazione Amici di Cearpes Onlus, rappresentati e difesi dall’avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- l’ASL n. 2 Lanciano Vasto Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Arnaldo Tascione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune S. Giovanni Teatino (CH), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Di Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. 380/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, dell’ASL n. 2 Lanciano Vasto Chieti e del Comune S. Giovanni Teatino (CH);
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Amici di Cearpes Onlus ha avanzato nei confronti della Regione Abruzzo, dell’ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti e del Comune di S. Giovanni Teatino un’istanza a contenuto composito con la quale chiedeva anzitutto di essere iscritta nell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari previsto dalla legge della Regione Abruzzo 21 luglio 1993, n. 28 (“ Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza: istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari ”); quindi, di essere autorizzata ed accreditata all’esercizio delle attività di assistenza residenziale e semiresidenziale nell’area delle dipendenze patologiche, mediante convenzionamento con l’ASL territorialmente competente, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (“ Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ”).
Nella prospettata consecuzione di richieste, l’iscrizione all’albo degli enti ausiliari si poneva come condizione necessaria per poter accedere alle successive fasi dell’autorizzazione e dell’accreditamento mediante convenzionamento.
2. Non avendo ricevuto risposta da parte degli enti intimati, l’Associazione ha proposto ricorso innanzi al TAR Abruzzo ai sensi dell’art.117 c.p.a..
3. Con la pronuncia qui impugnata n. 380 del 2022, il giudice adito, dopo aver messo a fuoco l’oggetto immediato dell’istanza ed averlo individuato nella richiesta di iscrizione nell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari della Regione Abruzzo, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il soggetto che richiede di essere inserito in un albo professionale vanta, al ricorrere dei necessari requisiti soggettivi, una posizione incondizionata di vero e proprio diritto, alla quale fa da contrappunto un vincolo attuativo in capo all’Amministrazione, consistente nella pedissequa verifica delle condizioni fissate dalla legge ai fini dell’accoglimento dell’istanza.
3.1. Analoga assenza di profili di discrezionalità valutativa emergerebbe, nel caso di specie, dal fatto che “ i requisiti per l’iscrizione sono indicati proprio nell’art. 5, comma 1 della L.R. n.28 del 1993, in termini di forma giuridica del soggetto richiedente, di disponibilità di locali e attrezzature, di disponibilità di personale qualificato, non dovendosi pertanto valutare la corrispondenza dell’istanza di iscrizione all’interesse pubblico ”.
3.2. Il TAR ha poi sì