Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-12-23, n. 201605443

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Parere interlocutorio
23 aprile 2024
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Parere interlocutorio
30 novembre 2018
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Rigetto
Sentenza
23 dicembre 2016
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-12-23, n. 201605443
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201605443
Data del deposito : 23 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2016

N. 05443/2016REG.PROV.COLL.

N. 00397/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 397 del 2016, proposto da:
Ditta Hgi S.r.l., Ditta Romea S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato - Paolo Fiorilli C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, n. 180;



contro

Comune di Chioggia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Papa - C.F. [...], e Simonetta De Sanctis Mangelli - C.F. [...], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Tommaso Salvini, n. 55;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO, VENEZIA, SEZIONE I, n. 739/2015, resa tra le parti, concernente la disciplina del traffico nell'area di pertinenza dell'Hotel Grande IA.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati De Sanctis Mangelli e Nicola Laurenti, su delega di Fiorilli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Veneto, integrato da motivi aggiunti, le odierne appellante invocavano l’annullamento: I) dell'ordinanza n. 48 del 24.3.2014 del Comune di Chioggia, avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza dirigenziale n. 185 del 17.10.2001, recante la disciplina entrata e uscita autobus turistici diretti all'Hotel Grande IA; II) del provvedimento del Comune di Chioggia prot. n. 37150 in data 6 agosto 2014, avente a oggetto "Hotel Grande IA - Transito autobus turistici - Gruppi Agosto 2014"; III) delle ordinanze n. 140 e n, 151 del 2014 e n. 220 del 2013, aventi a oggetto la disciplina della circolazione dei veicoli a massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e degli autobus turistici nel centro storico di Chioggia, nonchè interventi per l'istituzione di zona a traffico limitato.

2. L’adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe respingeva il ricorso, evidenziando, da un lato, che l’ordinanza n. 140 del 2014 aveva fatto venir meno l’interesse ad una declaratoria di annullamento del provvedimento di revoca puntuale assunto con delibera n. 48 del 2014, poiché, in presenza di tale nuova disciplina, dall’annullamento di essa non sarebbe derivato alcuna concreta utilità. Dall’altro, invece, che il nuovo regime introdotto dagli atti impugnati s’inseriva in una scelta di carattere generale di riqualificazione del centro storico di Chioggia mediante la progressiva eliminazione del transito dei mezzi pesanti e la ripavimentazione del corso principale, al fine di garantire una maggiore tutela sia del patrimonio storico e architettonico della zona sia della sicurezza della circolazione. Pertanto, le misure interdittive così introdotte erano frutto di una legittima rivalutazione, operata a livello generale, degli interessi pubblici e privati coinvolti.

3. Avverso tale sentenza propongono appello le originarie ricorrenti, dolendosi del fatto che: a) l’ordinanza n. 140/2014 avrebbe introdotto un divieto di transito su Corso del Popolo per tutti i mezzi superiori ai 35 quintali, salvo specifiche autorizzazioni, mentre la delibera di giunta n. 151/2014, avrebbe vietato che gli autobus diretti all’hotel possano essere autorizzati durante l’orario ztl. Questo duplice vincolo non sarebbe stato colto dal primo giudice, nonostante la sua diversa portata lesiva, giacché il Tar avrebbe valutato la lesività solo del primo provvedimento; b) i provvedimenti impugnati violerebbero il principio di proporzionalità, perché gli interessi pubblici avrebbero potuto essere soddisfatti con misure meno gravose per l’appellante. Infatti, l’ordinanza n. 140/2014 prevedrebbe la possibilità di autorizzazioni eccezionali tali non potendo considerarsi l’arrivo in hotel di autobus 3/4 volte al mese, circostanza che denuncerebbe la presenza di un fenomeno continuativo. La portata lesiva dell’ordinanza n. 140/2014, rispetto al regime precedente (ordinanza n. 1865/2001), sarebbe da individuare nel fatto che prima vi era l’obbligo di comunicare e l’amministrazione poteva vietare, oggi sarebbe necessaria una preventiva autorizzazione, il che comporterebbe una maggiore alea; c) per effetto della delibera n. 151/2014 sarebbe venuta meno la possibilità di autorizzare transiti durante l’orario di ztl, non essendo consentite deroghe, ossia il transito sarebbe possibile solo tra le 8.00 e le 10.00, il che renderebbe impossibile l’accesso per i clienti alle camere; d) le motivazioni dei provvedimenti impugnati non convincerebbero, quella relativa alla tutela della pavimentazione, infatti, non coglierebbe che gli autobus diretti verso l’albergo sono 3 o 4 al mese, numero irrisorio rispetto a quelli che accedono al mercato settimanale ed alle varie attività commerciali. Né gli autobus ivi diretti avrebbero mai creato problemi di sicurezza. Né la pavimentazione verrebbe tutelata se il transito avviene tra le 8.00 e le 10.00; e) vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri imprenditori che necessiterebbero di fruire dell’arrivo dei mezzi in prima mattinata; f) il TAR avrebbe dovuto rilevare l’incompetenza del dirigente ad emanare l’ordinanza n. 140/2014, specie se si ritiene che quest’ultima ha una portata autonoma rispetto alle delibere giuntali n. 254/2008 e n. 220/2013. Competenza che

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