Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2023-05-10, n. 202300687
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Testo completo
Numero 00687/2023 e data 10/05/2023 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023
NUMERO AFFARE 01755/2022
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Istanza di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159/1929 e del r.d. n. 289/1930;
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 1688, in data 22/11/2022, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti;
Premesso:
1. Riferisce il Ministero dell’interno, con la relazione istruttoria depositata in atti, che, con istanza in data 10 luglio 2020, il presidente e legale rappresentante dell’associazione “ Unione delle Comunità Islamiche Italiana (U.CO.I.I.) ”, costituita con atto pubblico in data 9 gennaio 1990, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica della stessa Associazione, quale ente di culto diverso da quello cattolico, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1159/1929 e dell’art. 10 del R.D. n. 289/1930.
Gli atti allegati alla relazione ministeriale sono stati inviati al Ministero dell’interno dall’Associazione richiedente anche con successive integrazioni documentali, tra cui, da ultimo quelle trasmesse con nota in data 7 ottobre 2022.
Considerato:
1. Ai fini dell’esame dell’affare in epigrafe giova ricordare i seguenti principi giurisprudenziali in tema di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni di culto diverso dal cattolico, richiamati dal parere di questa Sezione 26 novembre 2018, n. 2771:
“- la Costituzione ha profondamente innovato, sul punto, l'art. 1 della L. 24 giugno 1929 n. 1159, rendendo ammissibili nell'ordinamento italiano tutte quelle confessioni che non prevedono riti contrari al buon costume (CDS, Sez. I, RG n. 1390-1986);
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 59-1958, con riferimento all’art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 - ma la considerazione può estendersi anche all’art. 2 della medesima legge che in questa sede viene in esame - ha ritenuto legittimo e rispondente allo spirito della Costituzione che allorquando agli atti delle associazioni con fini di culto si debbano riconoscere effetti giuridici, tali atti ricadono sotto la ricognizione ed il controllo dello Stato;
- pertanto è pienamente vigente nell’ordinamento la disciplina relativa ai c.d. “culti ammessi” contenuta nella legge n.1159/1929 e nel R.D. n.289/1930, sicché, sulla base delle relative norme inderogabili, di ordine pubblico, non può essere acquisito da un soggetto avente finalità anche religiose lo status di ente ecclesiastico senza che sia seguito il procedimento previsto dalla normativa riguardante gli enti di culto diversi da quello cattolico (CDS, Sez. VI, n. 2331-2009);
- il provvedimento di attribuzione della personalità giuridica a un ente di culto diverso da quello cattolico ha natura concessoria ed è caratterizzato da discrezionalità amministrativa e tecnica (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);
- si applica la normativa di cui alla legge n. 1159/1929 – e non quella di cui al D.P.R. n. 361/2000 concernente il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private - allorché si riscontri la presenza di un fine di culto nell'organizzazione dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esistenza giuridica (CDS, Sez. I, n. 2331-2009);
- la natura di un ente di culto deve essere desunta dallo statuto adottato e dalle attività effettivamente svolte (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);