Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-16, n. 202203808
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 03808/2022REG.PROV.COLL.
N. 04753/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4753 del 2021, proposto da
A D P, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. G M e prof. A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Pghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04736/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2022 il Cons. Francesco De Luca e uditi per la parte appellante gli avvocati A P e G M;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto n. 1512/2020 del 10 giugno 2020 il Rettore dell’Università La Sapienza di Roma ha disposto che il Prof. Di P, professore ordinario di Diritto romano presso il Dipartimento di scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza del medesimo Ateneo, sarebbe stato collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.11.2020.
Il Prof. Di P, con istanza del 12 ottobre 2020, ha presentato al Rettore e al Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo di appartenenza richiesta di autorizzazione al trattenimento in servizio per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 1, comma 257, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (per brevità, anche art. 1, comma 257, cit.), rappresentando l’intento di “ assicurare continuità al progetto scientifico e didattico in atto tra Sapienza-Università di Roma e la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan, innovativo e di riconosciuta rilevanza, finalizzato a promuovere reciprocamente la cultura giuridica dei (e nei) due Paesi ”.
La Giunta della Facoltà di Giurisprudenza, nella seduta del 16 ottobre 2020, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione presentata dal Prof. Di P, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza, sottolineando la rilevanza e l’innovativa del peculiare contributo fornito dal Prof. Di P nell’ambito del progetto internazionale di collaborazione scientifico –didattica tra l’Ateneo romano e l’Università di Wuhan, corrispondendo pienamente il trattenimento in servizio del docente, per la durata di tre anni, a far data dal 1° novembre 2020 - in considerazione del peculiare contributo fornito dallo stesso Prof. Di P alla continuità del progetto internazionale - alle finalità del disposto di cui all’art. 1, comma 257, L. n. 208/15 cit.
Il Rettore dell’Ateneo, con provvedimento n. 2020-URM1SAM-0073982 del 19 ottobre 2020, ha rigettato l’autorizzazione al trattenimento in servizio del Prof. Di P, rilevando che, pur nell’apprezzamento delle considerazioni espresse dalla Giunta, volte a favorire lo sviluppo scientifico dell’Ateneo, l’istanza di trattenimento in servizio per la durata di anni tre oltre il limite ordinamentale di collocamento a riposo non poteva essere accolta, in ragione della sua manifesta inammissibilità.
L’Università, infatti, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2016, incentrata sulla portata generale dell’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio, ha ritenuto che ogni disposizione volta ad autorizzare il trattenimento in servizio in relazione a determinate categorie di pubblici dipendenti non potesse che essere interpretata secondo il suo significato letterale e non fosse suscettibile di applicazione analogica.
2. Il Prof. Di P ha impugnato il provvedimento n. 73982 del 19 ottobre 2020 (e gli atti connessi), deducendo la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà con altri atti della medesima Amministrazione. Irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta ”.
In particolare, con il motivo di doglianza il ricorrente, ricostruita l’evoluzione normativa registratasi in materia di trattenimento in servizio del personale alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica e richiamate le pertinenti pronunce del giudice costituzionale intervenute al riguardo, ha ritenuto applicabile al caso controverso il disposto di cui all’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, pervenendo a tale risultato esegetico sulla base di un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica, oltre che costituzionalmente orientata.
Diversamente argomentando, il ricorrente, in via gradata, ove ritenuto impossibile accedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 257, cit., ha eccepito l’incostituzionalità della disposizione, in quanto violativa del principio costituzionale di ragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità del legislatore in relazione alle previsioni di cui agli artt. 3, 33, 97, 98, co.1, Cost.
In particolare, non vi sarebbero state ragioni per riservare un trattamento deteriore ai docenti universitari che avessero in corso di svolgimento accordi con Università straniere di identica natura (salvo il loro possibile maggior pregio), in quanto ciò si sarebbe posto irrimediabilmente in manifesta violazione del fondamentale canone dell’uguaglianza e della parità di trattamento.
3. L’Università degli Studi di Roma La Sapienza si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnazione.
4. Il Tar ha rigettato il ricorso, da un lato, ritenendo la disposizione invocata a fondamento del ricorso inapplicabile al caso di specie, dall’altro, escludendo i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.
A giudizio del Tar, infatti, si farebbe questione di una previsione derogatoria rispetto al divieto generale del trattenimento in servizio, con la conseguenza che il riferimento testuale al “ personale della scuola ” ed ai provvedimenti in materia che possono essere assunti soltanto “ dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ”, non autorizzerebbe una interpretazione estensiva o una applicazione analogia della norma alla categoria dei docenti universitari. Si tratterebbe di scelta normativa non inficiata da elementi di palese irragionevolezza; ciò anche alla luce di quanto emergente dalla relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016.
Il Tar ha pure evidenziato come non potesse riscontrarsi alcuna violazione:
- dell’art. 3 Cost., presupponendo la norma che vi sia identità delle fattispecie poste a raffronto, mentre il personale della scuola non sarebbe sovrapponibile a quello universitario;
- dell’art. 97 Cost., in quanto, come evidenziato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 133/2016, il provvedimento garantirebbe il ricambio generazionale ed il risparmio di spesa ed il prolungarsi del servizio oltre i limiti non potrebbe essere ritenuto indice di accrescimento dell’efficienza organizzativa.
5. Il Prof. Di P ha appellato la sentenza di primo grado, formulando due motivi di impugnazione, riferiti alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 257, cit., da intendere come applicabile al caso di specie; nonché, in subordine, all’incostituzionalità della disciplina in parola, ove ritenuta riferibile al solo personale scolastico con esclusione del personale docente universitario.
6. L’Ateneo intimato si è costituito in giudizio, resistendo all’appello e svolgendo argomentazioni controdeduttive con memoria del 10 luglio 2021.
7. Con ordinanza n. 3905 del 16 luglio 2012, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata in appello ai soli fini della sollecita definizione del giudizio, rilevando che “ le questioni poste con l’atto di appello devono essere decise nel merito in quanto presuppongono una valutazione di conformità della norma attributiva del potere alla Costituzione ”.
A tali fini è stata fissata l’udienza pubblica per il giorno 11 novembre 2021.
8. L’appellante, con memoria dell’11 ottobre 2021, ha ulteriormente illustrato le argomentazioni a sostegno del proprio ricorso in appello, chiedendo l’integrale riforma dell’impugnata sentenza “ previa occorrendo la proposizione dell’incidente di costituzionalità dell’art. 1, comma 257 della legge n. 208/2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 33 e 97 Cost. nei termini sopra illustrati e previa sospensione della sentenza impugnata e degli effetti del provvedimento impugnato, assicurando così al ricorrente il trattenimento triennale in servizio già deliberato dalla Giunta della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, sino all’udienza o alla camera di consiglio immediatamente successiva all’emananda sentenza della Corte costituzionale ”.
9. L’Ateneo ha replicato alle avverse deduzioni con memoria del 21 ottobre 2021.
10. Con ordinanza n. 7704 del 18 novembre 2021 la Sezione, richiamato il progetto scientifico e didattico in atto tra Sapienza-Università di Roma e la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan, ha disposto istruttoria ritenendo necessario che “ l’Università resistente depositi una relazione di chiarimenti, con allegata la prescritta documentazione, finalizzati a descrivere nel dettaglio: i) la natura del suddetto progetto; le modalità del riconoscimento; l’inizio, la durata e la conclusione; la valenza innovativa (indicando i profili di innovatività); ii) lo specifico ruolo svolto dall’appellante nell’ambito di tale progetto ”.
Non