Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-25, n. 202307241
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 07241/2023REG.PROV.COLL.
N. 00958/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2020, proposto da
A L A, S A, F A, A A, E A, rappresentati e difesi dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cirò Marina, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01779/2019, resa tra le parti, concernente Annullamento della diffida non rinnovabile alla demolizione ex art. 35, comma 1, D.P.R. 380/2001, prot. n. 20195 del 6 novembre 2018, relativa ad una serie di immobili di proprietà.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ciro' Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. O M C e uditi per le parti gli avvocati L M e S D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ appellata la sentenza del T.a.r. Calabria, sez. II, 29 ottobre 2019, n. 1779 di reiezione del ricorso proposto dai sig.ri A A L, A S, A F, A A e A E avverso la diffida non rinnovabile alla demolizione, prot. n. 20195 del 06/11/2018, adottata dal Responsabile del Servizio Area Tecnica Edilizia Urbanistica del Comune di Cirò Marina.
2. È materia del contendere la legittimità degli immobili, già sottoposti a sequestro preventivo da parte del GIP presso il Tribunale di Crotone, edificati, in assenza di titolo abilitativo, su demanio fluviale (la foce del torrente Lipuda), area censita nel NCT del Comune di Cirò Marina, nel foglio 32, part. n. 461.
2.1 Esponevano i ricorrenti che l’ordine di demolizione sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: 1) Mancata notifica al proprietario dell’area come asseritamente individuato dalla stessa ordinanza; 2) mancata comunicazione di avvio del procedimento; 3) mancata istruttoria sulla data di completamento della costruzione degli immobili; 4) mancata valutazione del perfezionamento del silenzio – assenso sulla domanda di sanatoria riguardo a uno degli immobili.
3. Il Comune di Cirò Marina resisteva in giudizio contestando nel merito le censure ex adverso svolte, osservando che: 1) la notifica è stata correttamente effettuata nei confronti degli eredi della responsabile degli abusi; 2) l’ordinanza di demolizione è un provvedimento avente natura vincolata che non richiede la previa comunicazione dell’avvio del procedimento; 3) i manufatti presenti sull’area fluviale sono stati edificati in epoca successiva al 1967, come emerge dalla documentazione fotografica e aerofotogrammetrica in atti, tanto è vero che l’appellante ha presentato istanza di condono in data 26 marzo 1987 riconoscendo implicitamente la necessità di titolo edilizio; 4) in ogni caso la pratica di condono deve essere considerata inammissibile stante l’impossibilità di sanare opere realizzate su area del demanio alveo-fluviale.
4. L’adito T.a.r. respingeva ricorso.
4.1 I giudici di prime cure rilevano che: “a) l’Amministrazione demaniale dello Stato, in quanto parte offesa dell’illecito, non rientra tra i destinatari necessari della notifica del provvedimento impugnato, come, specularmente, non rientra tra i destinatari della notifica del presente ricorso; b) gli atti sanzionatori edilizi non esigono la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. Tar Lazio n. 4211/2019); c) trattandosi di abusi commessi sul demanio, è del tutto ininfluente l’eventuale realizzazione degli immobili in epoca anteriore all’anno 1967, quando non era richiesta la licenza edilizia; d) l’assenza di un diritto dominicale sul terreno osta alla dedotta formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio del 26/03/1987, stante il principio di inusucapibilità delle aree demaniali; e) tardivo e