Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2018-02-05, n. 201800710
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Pubblicato il 05/02/2018
N. 00710/2018REG.PROV.COLL.
N. 06851/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6851 del 2017, proposto dal signor M B, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Quintilio Varo, n. 13;
contro
Il Comune di Calasetta, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 683/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 il Cons. O M C e udito l’avvocato M C;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Il signor Barzaghi Marino chiede l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato di questa Sezione del Consiglio di Stato, n. 683/2016, che in riforma dell’appellata al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Calasetta sull’istanza, presentata in data 6 dicembre 2014, volta ad ottenere copia della documentazione amministrativa riguardante la realizzazione di un “terrapieno”, oggetto di una ordinanza di ripristino, condannando l‘amministrazione comunale al rilascio dei dati o delle informazioni e di ogni elemento utile per poterlo mettere in condizione di ottenere la “dichiarazione” di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
2. Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 30 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisone.
4. La Sezione rileva che il comune di Calasetta non ha dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato di questa Sezione del Consiglio di Stato, n. 683/2016.
4.1 Ai sensi dell’art. 114 c.pa., va accolto il ricorso e va ordinato al comune di consentire l’accesso al ricorrente alle fotografie realizzate dai tecnici comunali quando è stata accertata la realizzazione degli abusi (e, se in possesso dell’Amministrazione, anche di quelle realizzate in epoca precedente), nonché alle planimetrie dei luoghi (anche tridimensionali, se esistenti).
4.2 Resta inteso che il Comune, in conformità al decisum , non è tenuto a dare seguito a richieste che oggettivamente risultino avere esclusive finalità dilatorie degli adempimenti ai quali il ricorrente è tenuto.
4.3 La Sezione fissa il termine di giorni 60, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza per l’adempimento e nomina fin d’ora, in caso di ulteriore inadempimento, quale commissario ad acta , il Prefetto di Iglesias il quale provvederà – se lo riterrà, anche tramite un suo delegato - in sostituzione del Comune a dare esecuzione alla sentenza, trasmettendo nel contempo una relazione alla Procura della Corte dei Conti, per le determinazioni di sua competenza.