Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-08-01, n. 202406907

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-08-01, n. 202406907
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406907
Data del deposito : 1 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2024

N. 06907/2024REG.PROV.COLL.

N. 00861/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 861 del 2024, proposto da
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Graziano Pungi' in Roma, via Sabotino n.12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formez Pa e Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Salvatore Talarico, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1710/2023, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Formez Pa e di Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Pungi in dichiarata delega dell'avv. Naimo e Irtuso.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La controversia riguarda il decreto 10 ottobre 2023 n. 14404, nella parte in cui la Regione Calabria non ha applicato il beneficio della riserva di posti di cui al bando approvato con decreto del dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 22 dicembre 2021, n. -OMISSIS-, relativo al concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 7 posti di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile”, al signor -OMISSIS-.

2. Questi ha impugnato il decreto davanti al Tar Calabria, che lo ha accolto con sentenza 27 dicembre 2023 n. 1710.

3. La Regione Calabria ha appellato la sentenza con ricorso n. 861 del 2024.

4. Nel corso del giudizio di appello si sono costituiti il ricorrente di primo grado, il Ministero della difesa e Formez PA.

5. Con ordinanza 23 febbraio 2024 n. 666 sono stati disposti incombenti istruttori, riscontrati in data 7 marzo 2024.

6. All’udienza del 20 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. L’appello è fondato.

8. In via pregiudiziale si rileva l’infondatezza dell’eccezione, dedotta dall’appellato, già ricorrente in primo grado, di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse in capo all’appellante Regione Calabria, che si sarebbe limitata a fare proprio, con il decreto dirigenziale 22 dicembre 2021 n. -OMISSIS- e con il verbale 2 ottobre 2023 n. 7 (impugnati per illegittimità derivata), il parere espresso dal Ministero della difesa con la nota 27 settembre 2023.

Il provvedimento annullato con la sentenza impugnata è il decreto dirigenziale 22 dicembre 2021 n. -OMISSIS-.

Detto provvedimento è stato adottato dalla Regione Calabria, che, non applicando la riserva, ha impedito la vittoria nel concorso (bene della vita anelato, che costituisce il risultato atteso dalla domanda di giustizia che ha dato vita al presente giudizio), in disparte la presenza di ulteriori Amministrazioni, comunque parti del presente giudizio sin dal primo grado (così come la Regione Calabria) e che si sono costituite nel presente grado (per “resistere”, quale formula di stile) senza presentare memorie, che hanno adottato atti presupposti.

Conseguentemente la Regione Calabria è risultata soccombente nel primo grado di giudizio, avendo quindi interesse all’appello della sentenza con cui è stato annullato il provvedimento dalla stessa adottato.

9. I fatti oggetto di controversia sono i seguenti.

Il ricorrente in primo grado, qui appellato, ha partecipato al concorso pubblico per esami indetto dalla Regione Calabria per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di sette posti di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile”, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 68 del 1999, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della medesima legge.

E’ risultato idoneo all’esito della procedura selettiva.

Con il qui gravato decreto dirigenziale della Regione Calabria 10 ottobre 2023 n. 14404 non è stata applicata in favore dell’appellato la riserva di cui al bando approvato con decreto dirigenziale 22 dicembre 2021 n. -OMISSIS- (così come risulta anche nel verbale 2 ottobre 2023 n. 7, parimenti impugnato).

Il Comando militare Esercito Calabria ha infatti comunicato che lo stesso non ha “ maturato il diritto alla riserva di posto di cui agli artt. 678 e 1014 e s.m.i. del Decreto Legislativo n. 66 del 8 maggio 2010 ” (nota 27 settembre 2023 n. M_DA55417DREG20230015861) in quanto -OMISSIS- “ non ha ultimato la ferma contratta di Volontario in ferma prefissata di anni 1 (uno), in quanto collocato in Congedo Assoluto per Riforma in data 14 giorni di R.D. ”.

A seguito dell’approfondimento istruttorio disposto con la richiamata ordinanza n. 666 del 2024 si è appreso che il Ministero della difesa, con provvedimento 12 giugno 2009 n. MD GMIL 7 3 2009/0280845, ha disposto il collocamento in congedo assoluto a decorrere dalla data dell’attestato medico legale 14 febbraio 2007, di riforma “ ai sensi dell’art. 20 lett. a e.i. ”, adottato nei confronti dello stesso dal Centro Ospedaliero Militare di Taranto ed accettato dall’interessato.

Pertanto l’appellato, “ incorporato quale volontario in ferma di un anno a decorrere dal 27 febbraio 2006, è stato collocato in congedo assoluto a decorrere dal 14 febbraio 2007, anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della ferma prefissata coincidente con il 26 febbraio 2007 ” (così dalla relazione del Ministero, acquisita a seguito di ordinanza n. 666 del 2024).

Il Collegio, pur rilevando che il Ministero, nella relazione depositata in data 7 marzo 2024, ha fatto riferimento “ agli elementi che codesto I Reparto del Segretariato Generale vorrà inviare direttamente alla competente Avvocatura Generale dello Stato, informando per conoscenza la Scrivente ”, restando “ in attesa di ricevere copia della relazione esplicativa che verrà prodotta e di notizie in ordine agli sviluppi della vicenda in esame ”, che poi non ha avuto seguiti, ritiene la causa matura per la decisione.

10. Riassunti i fatti può essere scrutinato il ricorso in appello.

11. Con il primo (e assorbente) motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto applicabile la riserva dei posti in ragione del fatto che “ in base alla sola formulazione testuale dell’art. 1014, c.1, del Codice dell’ordinamento militare - ha ritenuto che il requisito del servizio “senza demerito” dovesse ritenersi posseduto – al fine di riconoscere l’appellato quale titolare di riserva - anche in ipotesi di riforma per sopravvenuta inidoneità fisica intervenuta prima della scadenza del periodo prefissato<annuale> di ferma ”.

11.1. Il motivo è fondato.

11.2. La riserva non è stata applicata dall’Amministrazione in quanto il ricorrente in primo grado, qui appellato, “ non ha ultimato la ferma contratta di Volontario in ferma prefissata di anni 1 (uno), in quanto collocato in Congedo Assoluto per Riforma in data 14 giorni di R.D. ” (così la nota 27 settembre 2023, oggetto della doglianza accolta dal Tar e rispetto alla quale gli ulteriori provvedimenti sono stati impugnati per illegittimità derivata).

In base all’art. 1 comma 4 del bando, “ Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando ”.

La riserva è prevista, per quanto di interesse in questa sede, dall’art. 1014 comma 1 del d. lgs. n. 66 del 2010 a “ favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1- bis e 1- ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ”.

Il tema giuridico controverso si appunta quindi sulla sussumibilità, nell’ambito di applicazione della riserva di cui all’art. 1014 comma 1 del d. lgs. n. 66 del 2010, del collocamento in congedo assoluto per riforma prima dell’ultimazione della ferma.

La disposizione di cui all’art. 1014 comma 1 del d. lgs. n. 66 del 2010 non specifica che la ferma debba

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