Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-18, n. 202304936

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-18, n. 202304936
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304936
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2023

N. 04936/2023REG.PROV.COLL.

N. 03458/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3458 del 2022, proposto dalle aziende agricole Fienilbianco di De UI PR e C. s.s.;. RD AL e IO s.s.; BR CO; AS FR ON ed EN s.s.; RD MA;. Dal SS LI e OV s.d.f.; De RI IO; PE ME e NG s.s.; OT UI, MA e RD s.s.; RP LU e CO s.s., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Manca Bitti e Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Manca Bitti in Roma, via UI Luciani 1;



contro

Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009 con d.P.C.M. 15 aprile 2009, non costituito in giudizio;
EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10485/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Le aziende agricole appellanti avevano impugnato in primo grado le note con cui il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 8- quinquies del decreto-legge n. 5/2009 ha comunicato l’accoglimento delle domande di rateizzazione presentate dai ricorrenti, i decreti di accoglimento delle domande di rateizzazione, i contratti di rateizzazione e gli schemi di rinuncia al contenzioso e i provvedimenti con cui EA ha iscritto le ricorrenti nel “registro nazionale dei debiti”, deducendo:

- la violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/90, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies d.l. n. 5/09 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto, allorchè ha accolto la domanda di rateizzazione, il Commissario straordinario si sarebbe limitato a prendere atto delle intimazioni di EA aventi ad oggetto l’imputazione del prelievo supplementare senza alcuna verifica circa l’effettiva debenza degli importi

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi