Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-10-23, n. 202309153
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 09153/2023REG.PROV.COLL.
N. 10527/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10527 del 2006, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
contro
i signori -OMISSIS-, anche in persona degli eredi, rappresentati e difesi dagli avvocati L R e A F, con domicilio eletto presso lo studio Diletta Bocchini in Roma, via Nerazzini 5;
nei confronti
del Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Accarino, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Angelini in Roma, piazza Cavour 17;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, II, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il consigliere G R; viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -OMISSIS-, nella dichiarata qualità di proprietari confinanti, impugnavano innanzi al T.a.r. per la Campania - Sezione staccata di Salerno il permesso di costruire n. 42497 del 29 novembre 2004, rilasciato dal comune di Nocera Inferiore ai signori -OMISSIS- per la ristrutturazione di un edificio sito alla via -OMISSIS-, nonché il regolamento edilizio nella parte di interesse; chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni.
2. Il T.a.r., con sentenza n. -OMISSIS-, accoglieva l’impugnativa proposta avverso il titolo ad aedificandum, e per l’effetto annullava il provvedimento gravato mentre respingeva, invece, la domanda di risarcimento dei danni; compensava, infine, le spese di giudizio.
3. I signori -OMISSIS- impugnavano la decisione di primo grado con appello rubricato al n.r.g. 10527 del 2006.
3.1. Si costituivano in giudizio per resistere sia i signori -OMISSIS- che il Comune di Nocera Inferiore.
3.2. Successivamente, gli appellanti proponevano, nel giugno del 2007, atto di motivi aggiunti, deducendo la violazione degli artt. 35 r.d. n. 1054 del 1924 e 19, comma 1, legge n. 1034 del 1971.
3.3. In particolare, gli interessati deducevano la non conformità tra le firme di -OMISSIS- apposte in calce all’atto notarile di donazione e divisione repertorio 139349 del 24/4/1968 (quale titolo di proprietà) e quelle apposte sempre a nome dei predetti signori -OMISSIS- in calce alla procura alle liti conferita al loro difensore con il ricorso di primo grado, di guisa che, ad avviso di parte appellante, il ricorso di prime cure sarebbe stato inammissibile per difetto di ius postulandi, non più sanabile.
3.4. Con riferimento a quanto denunciato con il predetto rimedio giurisdizionale integrativo, gli appellanti producevano in giudizio copia degli atti relativi al procedimento civile per querela di falso attivato presso il Tribunale civile di Nocera Inferiore, compresa copia della consulenza grafica d’ufficio eseguita dal CTU “su firme apparenti -OMISSIS-”.
3.5. La difesa della parte appellata, all’udienza del 19 settembre 2016, dichiarava l’avvenuto decesso della sig.ra -OMISSIS-- (producendo relativa certificazione).
3.6. Gli appellanti provvedevano a riassumere il giudizio costituito dall’appello introduttivo e dai motivi aggiunti con atto notificato il 22 settembre 2016.
3.7. All’udienza del 15 dicembre 2016, la Sezione riteneva sussistenti i presupposti richiesti dall’art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione del presente giudizio, in ragione della contemporanea pendenza di altra causa davanti ad altro giudice dalla cui definizione dipende la decisione della controversia all’esame (connessione tra il procedimento per querela di falso pendente presso il Tribunale civile di Nocera Inferiore e il giudizio di cui al ricorso in epigrafe); pertanto,