Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-01-30, n. 201700368

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-01-30, n. 201700368
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700368
Data del deposito : 30 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2017

N. 00368/2017REG.PROV.COLL.

N. 05632/2016 REG.RIC.

N. 06609/2016 REG.RIC.

N. 05837/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5632 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. T B, rappresentato e difeso dall'avvocato E S (C.F. SLVDRD59L09F839M), con domicilio eletto presso Maurizio Danza in Roma, via Devich N.72;

contro

Comune di Cervinara, in persona del Sindaco p.t.,non costituito in giudizio;

nei confronti di

Tangredi Filuccio, Carmelo Todino, Paola Pallotta, Giovanni Bizzarro, Raffaella Cioffi, rappresentati e difesi dall'avvocato O A (C.F. BBMRZO61S17F839L), con domicilio eletto presso Studio Titomanlio in Roma, via Nicolo' Porpora, 12;
Caterina Lengua, Anna Marro, Pellegrino Casale, Luigi Romano, Veronica Spiotta, Pierpaolo Porcelli, Massimo Marra, V I, G R, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 6609 del 2016, proposto dalla sig.ra Anna Marro, rappresentata e difesa dall'avvocato D C (C.F. CCNDNT61H05G942V), con domicilio eletto presso D C in Roma, via Taranto 95;

contro

V I, G R, T B non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Comune di Cervinara, F T, Caterina Lengua, Carmelo Todino, Paola Palotta, Giovanni Bizzarro, Pellegrino Casale, Rafaela Cioffi, Luigi Romano non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 5837 del 2016, proposto dai sigg.ri V I, Romano Gerarda, rappresentati e difesi dagli avvocati A A (C.F.BBMNDR62D18F839S), N D M (C.F. DMDNCL61T24A662S), D M (C.F. MNTDTR65T06C557J), con domicilio eletto presso A A in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Spiotta Veronica, Porcelli Pierpaolo, Marra Massimo, Bello Tommaso, Comune di Cervinara non costituiti in giudizio;
Tangredi Filuccio, Giovanni Bizzarro, Caterina Lengua, Raffaella Cioffi, Paola Pallotta, Luigi Romano, Carmelo Tudino, rappresentati e difesi dall'avvocato O A( C.F. BBMRZO61S17F839L), con domicilio eletto presso O A in Roma, via Nicolò Porpora 12;

per la riforma

quanto a tutti e tre i ricorsi:

della sentenza del T.a.r. Campania - Sez. Staccata di Salerno - Sezione I n. 01376/2016, resa tra le parti, concernente proclamazione eletti alle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Cervinara


Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tangredi Filuccio, Carmelo Todino, Paola Pallotta, Giovanni Bizzarro, Raffaella Cioffi, Caterina Lengua, Raffaella Cioffi, Luigi Romano e di Carmelo Tudino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati E S, O A, D C, A A, N D M, D M.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Sono contestate le operazioni elettorali tenutesi il 31 maggio 2015 nel comune di Cervinara in esito alle quali è stato proclamato sindaco il sig. F T, collegato alla lista “Cervinara nel cuore” con 4211 voti utili, a fronte dei 2053 voti ottenuti dal candidato V I associato alla lista “Bene comune” . In particolare alcuni elettori hanno dichiarato di aver rinvenuto presso l’abitazione privata di F T, presidente della sezione elettorale n. 7, uno scatolo contenente centinaia di schede autenticate, di averne prese 14 e di averle consegnate a personale della Questura per il tramite di altro elettore (sui tali fatti si tornerà).

A proporre ricorso al TAR Salerno, seguito da motivi aggiunti, sono stati i sigg.ri V I, G R e T B, rispettivamente candidato a sindaco e candidati a consigliere non eletti (1365/2015 RG).

Il TAR Salerno ha accertato con l’ausilio di verificazione che nelle sezioni elettorali 7 e 12 la conta delle schede autenticate faceva emergere ammanchi. Non così per la sezione n. 5.

Conseguentemente il TAR, con sentenza n. 1376/2016, ha disposto annullamento solo parziale disponendo la rinnovazione del voto nelle sezioni 7 e 12.

Hanno proposto autonomi appelli: i sigg.ri V I, G R (5837/2016 RG);
T B (5632/2016 RG);
Anna Mauro, proclamata eletta alla carica di consigliere comunale e controinteressata costituitasi nel primo giudizio (6609/2016). Il sig. Bello, da ultimo, appreso del rinvenimento di un’altra scheda elettorale appartenente alla sez. V ha proposto motivi aggiunti.

Nei giudizi 5837 RG e 5632RG si sono costituiti il sindaco Tangredi ed i consiglieri Giovanni Bizzarro, Raffaella Cioffi, Caterina Lengua, Paola Pallotta, Luigi Romano, Carmelo Todino, ed hanno chiesto la reiezione del gravame.

Nel giudizio 6609/2016 nessuno si è invece costituito.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016.

DIRITTO

A. LA SENTENZA GRAVATA

Il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha: a) superato le numerose eccezioni di inammissibilità proposte dalle parti resistenti (mancata notifica all’Avvocatura dello Stato;
tardiva impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti;
conflitto di interessi asseritamente caratterizzante le posizioni dei ricorrenti;
mancato superamento della cd. prova di resistenza);
b) per converso, accolto l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione relativamente al verbale di convalida degli eletti, afferendo essa, siccome estranea al procedimento elettorale (che appunto si conclude con la proclamazione degli eletti), alla cognizione del giudice ordinario;
c) quanto al merito, a seguito di verificazione affidata al Prefetto di Avellino ed al supplemento istruttorio espletato su sollecitazione dei ricorrenti, ha parzialmente accolto le censure attoree, così motivando:

le censure attoree possiedono i necessari requisiti di puntualità e sono suffragate da idonei elementi di prova relativamente alle sezioni nn. 5, 7 e 12: i predetti requisiti sono ricavabili, in particolare, dal congiunto riferimento alle indagini penali scaturite dal ritrovamento e sequestro di n. 14 schede elettorali ed al fatto che i verbali delle suddette sezioni nn. 5, 7 e 12 non riportano, alla pagina n. 29, il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, indice quest’ultimo di un deficit di trasparenza del procedimento elettorale, il quale impedisce da solo di verificare la congruenza tra il numero delle schede autenticate, quelle utilizzate per la votazione e quelle autenticate non utilizzate (salve le opportune verifiche in ordine all’effettiva incidenza dell’omissione sul risultato elettorale): relativamente alle altre sezioni, per contro, la mera astratta possibilità che la regolarità del procedimento elettorale possa essere stata inficiata dal ricorso al sistema delle cd. schede ballerine, allegata in ricorso, impone di affermare l’inammissibilità, per genericità ed evanescenza probatoria, delle relative censure, nessun concreto elemento essendo allegato a dimostrazione della connessione tra la suddetta vicenda, tuttora all’attenzione della magistratura penale, ed il procedimento elettorale svoltosi dinanzi alle sezioni diverse dalla n. 5, dalla n. 7 e dalla n. 12, per le quali la medesima carenza nell’attività di verbalizzazione è stata dedotta tardivamente solo con i predetti motivi aggiunti.

Ebbene, la domanda di annullamento deve essere respinta relativamente alla sezione n. 5, essendo emerso, dall’espletata verificazione, che la busta 3C della sezione n. 5 contiene n. 212 schede autenticate e non utilizzate, corrispondenti alla differenza tra gli elettori della sezione (778) ed i votanti (566).

In proposito, ritiene il Tribunale di ribadire che, sebbene la mera omessa verbalizzazione della suddetta corrispondenza offra un principio di prova in ordine alla compromissione delle garanzie di trasparenza e correttezza del procedimento elettorale, esso può tuttavia risultare sconfessato laddove, come nella specie, eseguiti i debiti approfondimenti istruttori, risulti di fatto che nessuna divergenza sia rilevabile tra il numero delle schede autenticate, da un lato, e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate, dall’altro.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi relativamente alle sezioni nn. 7 e 12, per le quali l’evidenziata lacuna dei verbali elettorali si associa, compromettendo irrimediabilmente la genuinità del procedimento e quindi del risultato elettorale, al mancato rinvenimento delle schede autenticate non utilizzate per la votazione: in particolare, per la sezione n. 7, nella busta 3 (C), che quelle schede sarebbe stata destinata a contenere, sono state rinvenute n. 85 schede non firmate né timbrate e n. 99 schede con la sola firma di uno scrutatore e non timbrate, tutte relative alle elezioni regionali, mentre, per la sezione n. 12, non è stata affatto reperita la busta n. 3 (C) (né le n. 233 schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione che avrebbero dovuto esservi contenute).

La descritta situazione si aggrava, relativamente alla sezione n. 7, essendo emerso che alla stessa si riferiscono le n. 14 schede oggetto di sequestro in sede penale, siccome rinvenute al di fuori delle sedi deputate alla conservazione del materiale elettorale .”

In conclusione, il TAR coerentemente con quanto esposto, ha disposto la rinnovazione delle operazioni elettorali relativamente alle sole Sezioni nn. 7 e 12.

- Come già detto in premesso, avverso la sentenza sono stati proposti tre autonomi appelli, i quali non possono che qui essere riuniti per essere trattati congiuntamente.

Di seguito si elencheranno i motivi di ciascuno degli appelli;
le eccezioni degli appellati e quindi le valutazioni del Collegio.

B. .L’APPELLO DEI SIGG.RI VINCENZO IULIANO E GERARDA ROMANO (5837/2016 RG)

Secondo gli appellati il TAR Salerno sarebbe incorso in errore nel giudicare parzialmente inammissibili per tardività le censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti in relazione alle sezioni diverse dalle 5, 7 e 12. I medesimi, in proposito deducono di avere, con il primo motivo del ricorso introduttivo, (lett A, a pag. 4) censurato il sistema della scheda ballerina, riconducendolo alla dedotta violazione degli artt. 63 e 68 del DPR n. 570/1960. I motivi aggiunti, giudicati dal TAR tardivi, altro non sarebbero che uno sviluppo ed un approfondimento del corrispondente motivo tempestivamente dedotto con il ricorso introduttivo.

2.Del tutto erroneamente la sentenza gravata avrebbe respinto nel merito le censure relative alla sezione n.

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