Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-10-30, n. 202006674
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2020
N. 06674/2020REG.PROV.COLL.
N. 02379/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2012, proposto dall’ILe UB D’TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Guarino ed Aureliana Pera, con i quali elettivamente domicilia in Roma, via Marsala n. 8;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Sieni, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, via IV Novembre n. 119/A;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato - Regioni e Autonomie Locali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7219 del 13 settembre 2011
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Roma, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Unificata Stato - Regioni e Autonomie Locali, della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 giugno 2020, svoltasi con modalità telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, e del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70, il Cons. Francesco Guarracino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’IL UB d’TA (A.C.I.) impugnava la deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 187 dell’11 giugno 2007, con la quale era stata rideterminata la composizione della commissione d’esame per l’accertamento dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada senza più prevedervi la presenza di un rappresentate dell’A.C.I., nonché la nota direttoriale del Dipartimento XIV recante la comunicazione del contenuto della suddetta deliberazione (nota n. 163533 del 29 dicembre 2008) e l’Accordo Stato - regioni – enti locali del 14 febbraio 2002 recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
Il ricorso, a seguito di opposizione della Provincia di Roma, era trasposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che lo respingeva con sentenza n. 7219 del 13 settembre 2011.
Avverso la decisione di primo grado l’A.C.I. ha interposto appello, al quale hanno resistito la Provincia di Roma, cui è subentrata in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale quale successore ex lege n.56/14, la Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In vista dell’udienza di discussione del 24 marzo 2020, poi rinviata per la situazione di emergenza sanitaria, la Città Metropolitana ha prodotto memoria e l’A.C.I. repliche ed all’udienza pubblica del 30 giugno 2020, svoltasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col provvedimento impugnato in primo grado la Provincia di Roma aveva modificato la composizione della commissione d’esame per l’accertamento dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, stabilendo che fosse composta da quattro membri, di cui uno nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dalla Regione Lazio (diritto della navigazione), uno dalla Provincia di Roma (Ragioneria e diritto tributario) ed uno dalle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle autoscuole.
A tanto aveva provveduto, intervenendo su un totale di cinque commissioni consultive e di esame per ridurne il numero di componenti esperti, rappresentanti di categoria e di interessi collegati alla materia in maniera indiretta, alla luce dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che aveva trasferito alle Province diverse funzioni amministrative in materia di trasporto, e del relativo Accordo raggiunto nella seduta del 14 febbraio 2002 dalla Conferenza Unificata Stato - regioni – enti locali.
L’IL UB d’TA (A.C.I.) aveva contestato la legittimità del provvedimento del Consiglio Provinciale denunciandone il contrasto con l’art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo il quale le commissioni d’esame per l’accertamento dell’idoneità professionale all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale, dovevano essere