Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202406398
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Testo completo
Pubblicato il 16/07/2024
N. 06398/2024REG.PROV.COLL.
N. 07774/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7774 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati L C e D I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L C in Roma, via Giunio Bazzoni 3;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 il Cons. M S B e udito l’avv. Arlini Domenico Maria in delega dell'avv. L C per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al bando pubblicato in G.U. 4° s.s. n. 57 del 20 luglio 2021, per i posti riservati ai militari.
Con provvedimento del 29.11.2021 è stato ritenuto inidoneo al concorso per “ assunzione di sostanze psicotrope, rilevata con drug test su campione di urina e test di conferma (cod. 5) ”, circostanza che ha comportato l’attribuzione del profilo “PS4”.
2. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione avanti al T.A.R. Lazio che, all’esito di verificazione, all’uopo disposta - la quale ha confermato la sussistenza della causa di inidoneità, stante la presenza, nel campione analizzato, di lormetazepam, sostanza psicotropa appartenente alle benzodiazepine- ha respinto il ricorso.
3. Avverso la decisione in epigrafe è insorto l’interessato, lamentandone l’erroneità sulla base di una consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado, secondo la quale le analisi tossicologiche effettuate dall’Amministrazione sarebbero state inficiate da numerose anomalie nell’iter analitico, quali:
- mancanza di identificazione univoca del campione di urine (< il referto relativo al test di screening eseguito presso l’Ufficio Sanitario della 2^ Sezione Analisi Cliniche e Radiologia del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, fa riferimento agli estremi anagrafici del candidato, mentre nel rapporto analitico NR. CC101_u_B del 12/11/2021, prodotto dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università Cattolica del -OMISSIS-si fa riferimento ad un codice (interno) che non risulta mai precedentemente appartenuto al campione in questione >), avvalorata dalla presenza di una scritta a penna sul rapporto analitico degli accertamenti in LC-MS/MS recante il nome e cognome del candidato;
- assenza di una procedura documentata (verbale di trasporto) relativa alle modalità di movimentazione, trasporto e conservazione del campione in grado di garantire l’integrità del campione ed il corretto mantenimento della catena del freddo, come prescritto dalle Linee Guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d’abuso con finalità tossicologico-forensi e medico legali del Gruppo Tossicologici Forensi Italiani (Revisione n. 5 del 29/5/2017);
- analoghe anomalie nell’accertamento di secondo livello NR. C>C101_u_B del 12/11/2021 effettuato dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università Cattolica del-OMISSIS-;
- mancato rispetto dei criteri minimi di identificazione previsti dalle citate Linee Guida, con la conseguente inattendibilità delle analisi effettuate;
- analoghi vizi procedimentali sono ravvisabili anche nella verificazione disposta dal T.A.R. in primo grado, dato che l’ulteriore esame è stato eseguito sulla terza aliquota di campione resa disponibile e detenuta dall’Amministrazione, affetta dalle medesime anomalie e vizi di conservazione e trasmissione del campione.
4. Con il secondo motivo la parte appellante lamenta che il T.A.R. abbia recepito acriticamente le risultanze della verificazione, con la quale, peraltro, al verificatore è stata richiesta non la verifica specifica ed esclusiva delle sostanze psicotrope in precedenza rilevate (benzodiazepine), ma piuttosto la ricerca esplorativa delle “sostanze riscontrate”, con ciò ampliando a dismisura lo spettro dell’indagine ed affidando al verificatore/consulente l’analisi e la valutazione di tutte le sostanze psicotrope eventualmente presenti nel campione. In tal modo il giudice di primo grado si è avvalso
di un ausilio tecnico non di mero accertamento, ma di nuova e autonoma valutazione del candidato con riferimento al contestato profilo, senza considerare in alcun modo vizi e censure evidenziate rispetto ai precedenti accertamenti,