Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-07-16, n. 202103980

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-07-16, n. 202103980
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103980
Data del deposito : 16 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2021

N. 05711/2021 REG.RIC.

N. 03980/2021 REG.PROV.CAU.

N. 05711/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5711 del 2021, proposto da


R P, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Università degli Studi Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00156/2021, resa tra le parti;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Cagliari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 il Cons. T M e uditi per le parti l’avvocato M B in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;


La valutazione sul rapporto tra l’indizione di nuovo bando di concorso e lo scorrimento di precedenti graduatorie dovrà essere affrontata nella opportuna sede di merito. Considerato, ad una delibazione sommaria, propria di questa fase, che la domanda di misura cautelare non può essere accolta, non rilevandosi evidenti ragioni di danno grave ed irreparabile per l’appellante.

Inoltre, dovendo esprimersi sulla misura anche analizzando gli interessi contrapposti, arrivando ad un congruo bilanciamento di questi, non si rileva la necessità di sospendere l’attività amministrativa avviata. Infine, va rilevato che il TAR ha già fissato l’udienza pubblica il 16 febbraio 2022 per la definizione della causa nel merito. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, dovendosi però considerare che la difesa erariale non ha depositato memorie di merito;

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