Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-06-20, n. 202200949

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-06-20, n. 202200949
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200949
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="c2031835-d958-5211-9c4d-5e74e4dbbae5" href="/decisions/itcsehskio6tadwzf7">N. 00741/2022</a> AFFARE

Numero 00949/2022 e data 20/06/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 maggio 2022 e del 7 giugno 2022




NUMERO AFFARE

00741/2022

OGGETTO:

Ministero della cultura.


Schema di regolamento contenente “ Criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all’articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 13394 del 20 maggio 2022, con la quale il Ministero della cultura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G C, nelle adunanze del 24 maggio e del 7 giugno 2022;


Premesso

1. L’oggetto dello schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è costituito dalle norme di attuazione dell’articolo 1, comma 357 e comma 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022–2024 ”.

2. Si tratta della “Carta elettronica”, il così detto bonus cultura ;
il beneficio è stato introdotto dal legislatore nel 2015, con applicabilità dal 2016, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale dei diciottenni;
è stato poi reiterato annualmente sino a ricomprendere i giovani che hanno compiuto i diciotto anni nel 2021.

2.1. La ricostruzione delle disposizioni legislative e delle corrispondenti disposizioni regolamentari intervenute nel suddetto periodo temporale è stata effettuata di recente dalla Sezione (cfr. Parere n. 1745 del 2021 al quale si rinvia, in particolare §§ 1, 2 e 3 del Premesso). In questa sede è sufficiente richiamare i tratti salienti della normativa, così enucleabili:

a) la sostanziale uniformità della disciplina legislativa e regolamentare, pur con la frattura temporale costituita dall’individuazione da parte del legislatore di una diversa fonte delle disposizioni attuative, dal d.P.C.m. al d.m.;

b) il costante utilizzo della tecnica della novella per le disposizioni di attuazione, raccordata con il mutamento della fonte, con conseguente assunzione di un provvedimento “capofila” diverso nei due periodi temporali e, cioè del d.P.C.m. n. 187 del 2016 e del d.m. n. 177 del 2019;

c) le poche innovazioni nella disciplina legislativa, costituite dalla variazione dell’importo del finanziamento annuale del beneficio e dall’implementazione nel tempo dei beni acquistabili con la Carta;

d) le limitate innovazioni nella regolamentazione secondaria tra il primo e il secondo periodo temporale: – rilevano quelle attinenti al rafforzamento degli obblighi degli esercenti accreditati e quelle concernenti la disciplina delle sanzioni (sulle quali si tornerà nel prosieguo essendo state recepite nella legge attributiva del potere regolamentare esercitato con lo schema di decreto in esame);
– per il resto, si tratta di innovazioni necessarie per l’adeguamento ai mutamenti tecnologici, quali ad esempio la CIE e lo SPID.

2.2. Sulle disposizioni regolamentari emanate a partire dal 2016, questa Sezione ha espresso – oltre a due pareri interlocutori (n. 1327 del 2018 e n. 1726 del 2020) – pareri favorevoli con osservazioni, ai quali l’amministrazione si è sostanzialmente conformata (cfr. n. 1851 del 2016, n. 1709 del 2017, n. 1546 del 2018, n. 2335 del 2018, n. 3177 del 2019, n. 2053 del 2020). In particolare, sull’ultimo parere già richiamato (n. 1745 del 2021) si tornerà nel prosieguo.

3. La legge di bilancio n. 234 del 2021, che fonda il potere regolamentare dello schema di decreto in esame, ha invertito il trend inaugurato con la legge del 2015 del rinnovo annuale del beneficio, stabilizzandolo a partire dai giovani che compiono diciotto anni nell’anno 2022.

3.1. I tratti significativi dell’intervento legislativo in esame (comma 357) sono così individuabili:

– il consolidamento del beneficio come configurato dal legislatore sin dall’inizio (dall’individuazione dei beneficiari allo strumento della Carta, dalla sottrazione delle somme assegnate al reddito imponibile alla assenza di rilevanza ai fini del valore dell’ISEE);

– la conferma di tutti i beni acquistabili con la Carta, come implementati con le diverse leggi nel corso degli anni;

– la conferma dello strumento del d.m. per l’emanazione delle disposizioni attuative;

– l’individuazione del finanziamento a regime, pari a 230 milioni di euro, tenuto conto degli stanziamenti degli ultimi anni e della media della platea dei beneficiari (pari a 570.000 giovani aventi diritto);

– la previsione, per la prima volta nella legge, che “ Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati ”.

3.2. Su quest’ultima previsione è opportuno soffermarsi per mettere in evidenza che si è provveduto a colmare una lacuna legislativa alla quale aveva sopperito una disciplina regolamentare, prima embrionale con il d.P.C.m. n. 187 del 2016 e poi più specifica a partire dal d.m. n. 177 del 2019. Ci si riferisce: – da un lato, alla previsione della vigilanza del Ministero con l’individuazione delle sole sanzioni consistenti nella disattivazione della Carta e nella cancellazione degli esercenti dall’elenco (art. 9 del d.P.C.m. del 2016) e alla successiva aggiunta del diniego di accredito e del recupero delle somme eventualmente erogate, oltre che delle misure cautelari (art. 9 del d.m. del 2019);
– dall’altro all’aggiunta di obblighi in capo agli esercenti accreditati (art. 7, comma 5, del d.m. del 2019).

3.3. All’espressa previsione della vigilanza del Ministero e delle sanzioni irrogabili nel caso di usi difformi della Carta e, in genere, delle violazioni delle disposizioni attuative, si collega strettamente la previsione innovativa (comma 358) di “ un’apposita convenzione volta anche a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica ” ai fini dell’utilizzo da parte della guardia di finanza nelle autonome attività di polizia economico–finanziaria, da stipularsi tra il Ministero e la guardia di finanza.

4. Lo schema di decreto è composto da dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nel primo Capo, contenente “Disposizioni generali”:

– l’articolo 1 (Oggetto), individua l’oggetto del regolamento nei criteri e nelle modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta;

– l’articolo 2 (Carta elettronica), disciplina la Carta quale applicazione informatica idonea a generare nell’area riservata di ciascun beneficiario buoni di spesa elettronici nominativi per l’acquisto dei prodotti culturali previsti dalla legge, presso strutture ed esercizi commerciali registrati in un apposito elenco, e ne determina l’importo in euro 500,00;

– l’articolo 3 (Beneficiari della Carta), individua i beneficiari nei residenti in Italia nell’anno in cui compiono i 18 anni, identificati tramite SPID o CIE, e consente – previa registrazione nell’anno successivo – l’utilizzo della stessa nello stesso anno e in quello ancora successivo, secondo i termini fissati negli articoli 5 e 6;

– l’articolo 4 (Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta), attribuisce al Ministero della cultura la responsabilità dell’attuazione del beneficio, prevedendo l’avvalimento delle società SOGEI e CONSAP, rispettivamente per la piattaforma informatica e per i sistemi di verifica e fatturazione;
alla stessa amministrazione si attribuisce la comunicazione istituzionale e l’assistenza all’utenza, quantificando in euro 350.000 annui l’importo massimo utilizzabile delle risorse stanziate per il beneficio.

Nel secondo Capo, contenente le disposizioni concernenti il “Funzionamento della carta”:

– l’articolo 5 (Attivazione della Carta), individua la piattaforma informatica specifica, prevede la possibilità della attivazione di altre applicazioni da parte dell’amministrazione e determina il periodo di tempo utile, dal 31 gennaio al 31 ottobre dell’anno successivo al compimento di diciotto anni di età, per la registrazione, con l’accettazione delle condizioni d’uso, e conseguente obbligo di utilizzo della Carta secondo le modalità stabilite dal regolamento;
inoltre, elenca tutti i prodotti culturali acquistabili, secondo le previsioni della legge;

– l’articolo 6 (Uso della Carta), ne consente l’utilizzo, previo controllo della identità da parte dell’esercente, presso gli esercizi accreditati entro un termine massimo, individuato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di registrazione, attraverso buoni di spesa individuali, nominativi e spendibili esclusivamente dal titolare della Carta;
inoltre, stabilisce che solo l’utilizzo dei buoni riduce il credito disponibile;

– l’articolo 7 (Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni), disciplina la registrazione degli esercenti, tramite SPID o CIE, sulla piattaforma informatica dedicata, ai fini dell’inserimento in un elenco, individuando i requisiti necessari per l’iscrizione e gli obblighi cui sono sottoposti, tra i quali quello della tenuta di un registro vendite con i dati relativi a quelle effettuate, il cui trattamento è regolato da un decreto del Segretario generale del MIC, sottoposto alla valutazione del Garante per la protezione dei dati personali;

– l’articolo 8 (Fatturazione e liquidazione), regolamenta le operazioni di fatturazione e liquidazione, con l’attribuzione del credito corrispondente al buono spesa accettato, previa emissione della relativa fattura elettronica, al cui riscontro e liquidazione provvede la CONSAP.

Nel terzo Capo, contenente “Disposizioni finali”:

– l’articolo 9 (Controlli e sanzioni), attribuisce al MIC i poteri di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo del Carta e individua le sanzioni irrogabili ai beneficiari e agli esercenti in caso di usi difformi o di violazioni delle disposizioni dettate dal regolamento. Inoltre, in attuazione del comma 358 della legge fondante il potere regolamentare, si prevede che il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini dell’espletamento delle attività di vigilanza e controllo secondo quanto previsto da apposito protocollo d’intesa, finalizzato anche a regolare le modalità di accesso ai dati relativi all'uso della Carta da parte della Guardia di finanza per le proprie attività di polizia economico–finanziaria;

– l’articolo 10 (Trattamento dei dati personali), individua il MIC, quale titolare del trattamento e le società SOGEI e CONSAP, quali responsabili, rimettendone la regolamentazione al decreto del Segretario Generale, sottoposto alla valutazione preventiva del Garante, già richiamato nell’articolo 7, a proposito del registro vendite;

– l’articolo 11 (Norme finanziarie), dispone in merito alla copertura degli oneri, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge fondante, prevedendo che le risorse, da impegnare entro il 31 dicembre di ciascun anno, possano essere spese entro i due anni successivi e inserisce la clausola di invarianza finanziaria;
nella stessa disposizione si attribuisce il monitoraggio alla società SOGEI, che trasmette una rendicontazione mensile al MIC, al MEF e a CONSAP, e si prevede il divieto di riconoscimento del beneficio nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, oltre che il recupero di importi eventualmente già attribuiti;

– l’articolo 12 (Disposizioni finali), consente la continuazione dell’attività da parte degli esercenti già registrati sulla piattaforma in base al d.P.C.m. n. 187 del 2016 e al d.m. n. 177 del 2019 e successive rispettive novelle.

5. Il Capo dell’Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, d’ordine del Ministro, ha espresso il formale concerto al provvedimento in esame con nota prot. n. 1949 del 24 febbraio 2022. In particolare, il concerto espresso, dove si dicono acquisite le valutazioni delle competenti strutture ministeriali, è stato inviato per conoscenza anche al Dipartimento della Ragioneria generale.

6. Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso il prescritto parere in data 12 maggio 2022 e i suggerimenti ivi espressi sono stati recepiti nel testo che si sottopone all’esame di codesto Consiglio.

Inoltre, il Ministero ha sottoposto al parere del Garante anche lo schema di decreto del Segretario generale (previsto dall’art. 7, comma 5, e dall’art. 10 dello schema) recante la disciplina delle modalità e dei tempi di gestione e conservazione dei dati personali, comprensivo degli Allegati 1, 2 e 3, relativi alle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare e dai responsabili del trattamento, aggiornate alla nuova edizione dell’iniziativa.

7. Lo schema di decreto sottoposto all’esame di questo Consiglio è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’analisi di impatto della regolazione (AIR).

Considerato

1. In generale

Con le disposizioni di attuazione in esame, l’amministrazione ha abbandonato la tecnica della novella – oggetto di osservazioni critiche nel parere n. 1745 del 2021 (§§ 1 e sottordinati del Considerato) – e ha assunto come base il d.m. n. 177 del 2019, come modificato da ultimo dal d.m. n. 244 del 2021, relativo ai beneficiari che hanno compiuto diciotto anni nell’anno 2021.

L’intero impianto del beneficio – dai soggetti beneficiari allo strumento della Carta e all’importo annuo di euro 500,00, dall’accreditamento degli operatori commerciali alle modalità operative, dai soggetti responsabili del funzionamento tecnico alla vigilanza e alle sanzioni – come da ultimo consolidato, è stato riproposto nello schema di decreto in esame, adeguandolo a una modalità di funzionamento stabilizzata, mediante l’eliminazione di quelle previsioni che trovavano fondamento nel pregresso carattere annuale.

2. Le previsioni innovative nello schema di decreto

Art. 4 (Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta)

1. Il comma 1, nell’individuare i soggetti di cui si avvale il MIC nella gestione del procedimento, quale responsabile dell’attuazione del beneficio, ha espunto l’Agenzia dell’Italia digitale.

Secondo quanto emerge dalla relazione, la scelta è riconducibile alla necessità di adeguare la disposizione attuativa alla applicazione concreta delle precedenti “edizioni” del bonus , atteso che le società SOGEI e CONSAP hanno gestito rispettivamente, sin dall’avvio dell’iniziativa nel 2016, la piattaforma informatica e i sistemi di verifica e fatturazione.

2. Il comma 2 – che riproduce la disposizione corrispondente introdotta nel d.m. del 2019 dall’ultima novella del 2021 – nell’ambito delle risorse finanziarie di cui all’art. 11 dello schema, ha aumentato da euro 100.000 a euro 350.000 il limite massimo annuale di spesa per la comunicazione istituzionale e per l’assistenza all’utenza.

La relazione giustifica l’aumento della spesa con il rilievo essenziale di tali attività ai fini del buon andamento dell’iniziativa e, soprattutto, con la necessità di un potenziamento delle stesse in considerazione della stabilizzazione a regime del beneficio.

La Sezione, nel valutare favorevolmente l’aumento delle risorse economiche, rinvia alle considerazioni positive svolte a proposito della reintroduzione della comunicazione istituzionale nell’ultima novella del 2021 (cfr. Parere n. 1745 del 2021, § 4 e sottopartizioni) e rimarca l’importanza di effettuare attività mirate ed idonee a raggiungere la più ampia platea degli aventi diritto, anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, presso la Presidenza del Consiglio. La necessità dell’implementazione di tale attività emerge inequivocabilmente dai dati emersi nella ricognizione effettuata dall’amministrazione, risultando una sottoutilizzazione del beneficio dal confronto tra i potenziali beneficiari stimati e il numero effettivo dei ragazzi che negli anni precedenti hanno chiesto la Carta, profili sui quali questa Sezione si è soffermata nel suddetto Parere (§§ 5.6 e 5.7.).

Art. 5 (Attivazione della Carta)

1. La disposizione (comma 1) introduce per i soggetti beneficiari la possibilità di registrarsi, alternativamente, oltre che sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/, anche su “ eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo ” dal Ministero della cultura.

La Sezione non può che valutare favorevolmente l’implementazione degli strumenti tecnici di accesso per ottenere la Carta, potendo gli stessi favorirne la diffusione;
inoltre, auspica che l’amministrazione vi provveda in tempi brevi.

Art. 6 (Uso della Carta)

1. Il comma 2, così dispone: “ La Carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento (UE) 2016/679. ”.

Rispetto alla corrispondente disposizione, sia del d.m. del 2019 che del d.P.C.m. del 2016 – restata invariata nelle rispettive successive modifiche – lo schema di decreto, nel recepire l’osservazione del Garante, ha previsto il controllo dell’identità del titolare della Carta al momento dell’utilizzo del buono di spesa.

2. La Sezione reputa l’innovazione positiva, tanto più che in precedenti pareri (n. 3177 del 2019 e n. 2053 del 2020) aveva segnalato l’opportunità di valutare il rischio di utilizzo abusivo e fraudolento della Carta, sollecitando l’amministrazione ad approfondire gli eventuali strumenti di contrasto rispetto ad utilizzi contra legem anche, eventualmente, attraverso una riformulazione del comma in un’ottica di maggior rigore.

3. D’altra parte, il perseguimento degli stessi obiettivi è voluto dalla legge fondante (comma 358) con l’innovativa previsione della convenzione tra il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza, volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo nelle autonome attività di polizia economico–finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sulla quale si fonda la specifica disposizione di attuazione (art. 9, comma 2).

Art. 11 (Norme finanziarie)

1. Va segnalata l’innovazione introdotta nel comma 3. Questo, rispetto alla formulazione del corrispondente comma 2 dello stesso articolo del d.m. del 2019 e del d.P.C.m. del 2016 – restata invariata nelle rispettive successive modifiche – differisce solamente nell’ incipit , nel senso che è stato espunto il periodo seguente “ Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 ”.

2. Tale espunzione appare collegata alle osservazioni critiche concernenti la VIR e il monitoraggio – sviluppate nel parere n. 1745 del 2021 (cfr. § 5, in particolare § 5.3., 5.6. e 5.8) – dove l’assenza di valutazioni qualitative dei dati emergenti dalla ricognizione è stata ritenuta riferibile da questa Sezione anche alla finalità del monitoraggio individuata nella disposizione attuativa, nel solo “ rispetto del limite di spesa ”.

La Sezione, pur apprezzando favorevolmente tale espunzione, la ritiene del tutto insufficiente, come emergerà nel prosieguo delle osservazioni attinenti alle criticità rilevate nella così detta “messa a terra” del beneficio.

Art. 12 (Disposizioni finali), in collegamento con l’art. 7 (Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni).

1. Lo schema di decreto, perseguendo il ragionevole obiettivo di evitare una nuova registrazione agli esercenti già iscritti nell’elenco sulla base delle disposizioni regolamentari pregresse (d.P.C.m. del 2016 e d.m. del 2019 e rispettive novelle), ha esteso la validità della pregressa registrazione anche a quella effettuata sulla base delle disposizioni della seconda fase temporale.

2. L’articolo in esame, riproducendo il corrispondente art. 12 del d.m. del 2019, naturalmente riferito solo ai soggetti registrati nella prima fase temporale, ha subordinato la perdurante validità della registrazione alla continuazione dell’attività sulla piattaforma, specificando che “ equivale ad accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente decreto ”.

Nel prosieguo ci si soffermerà sulla necessità di individuare le modalità con cui la continuazione dell’attività deve emergere (cfr. successive osservazioni, § 5).

In questa sede è opportuno dare atto che, correttamente, l’amministrazione ha precisato che la continuazione dell’attività equivale alla accettazione delle condizioni e degli obblighi del decreto.

3. Infatti, nel passaggio dalla prima alla seconda fase temporale, non erano mutate solo le modalità tecniche di accreditamento, ma erano stati rafforzati gli obblighi degli esercenti accreditati (con l’aggiunto del comma 5, all’art. 7) ed era mutata la disciplina delle sanzioni (art. 9, comma 1). Inoltre, nel passaggio dal bonus annuale (disciplinato dal d.m. del 2019, con le successive novelle, che ricomprende gli esercenti iscritti che possono registrarsi sino al 31 agosto 2022) alla disciplina a regime dello schema di decreto in esame, oltre all’espunzione del termine annuale utile all’iscrizione, per gli esercenti si è aggiunto l’obbligo di identificazione del beneficiario di cui si è detto (art. 6, comma 2). Con la conseguenza che, anche per la seconda fase temporale, è ragionevole la previsione che collega la continuazione dell’attività da parte degli esercenti già iscritti con l’accettazione delle condizioni ed obblighi previsti dallo schema di decreto.

3. I profili di riordino normativo

3.1. Premessa

Questa Sezione, con il richiamato Parere n. 1745 del 2021, ha censurato la tecnica della novella utilizzata costantemente nella emanazione delle disposizioni attuative durante il lungo periodo del riconoscimento annuale del bonus cultura ;
tecnica, per vero, dalla quale non sono esenti neanche le corrispondenti previsioni legislative.

Soprattutto, la Sezione si è soffermata sul possibile superamento della criticità attraverso il riordino, dei d.P.C.m. e dei d.m, mediante un testo unico regolamentare (§ 1.2.) e ha individuato quali strumenti possibili:

– un d.P.R., ex art. 17, comma 4– ter , con rinvio al comma 1, della l. n. 400 del 1988 (§1.3.1.);

– un d.m. (§ 1.3.2 e 1.3.3.), sulla base di una interpretazione funzionale alla ratio della l. n. 400, non attribuendo carattere esaustivo al richiamo del solo d.P.R. e dando rilievo allo strumento regolamentare del d.m., individuato successivamente nella legge “di merito”, come nella specie in esame.

Ha qualificato come preferita la seconda opzione, specificando che non sarebbe stata necessaria una nuova richiesta di parere (§ 1.3.2.3.).

L’amministrazione, in occasione dello schema di decreto in esame, ha del tutto omesso di esplorare la percorribilità degli strumenti di riordino suddetti, nonostante l’occasione propizia offerta dal cambio di rotta del legislatore che ha stabilizzato il beneficio.

3.2. Il riordino normativo dei d.P.C.M. e dei d.m. sino ad ora emanati

Il dato peculiare delle disposizioni attuative emanate dal 2016 in poi – come pure delle corrispondenti disposizioni legislative – è la loro essenza di regola temporanea, posta per disciplinare un bonus attribuito annualmente a beneficiari determinati, utilizzabile attraverso la Carta elettronica entro un periodo temporale pure delimitato. Conseguente è l’esaurimento della loro funzione regolatoria precettiva allo scadere del tempo di utilizzo del beneficio, salva naturalmente la perdurante applicabilità ratione temporis nei procedimenti giurisdizionali eventualmente pendenti.

Come si è detto (cfr. Premesso § 2.1.), la tecnica della novella adottata registra una frattura temporale originata dal mutamento della fonte regolamentare da d.P.C.m. a d.m., voluto dal legislatore, con conseguente assunzione di un “provvedimento capofila” diverso nei due periodi temporali e, cioè del d.P.C.m. n. 187 del 2016 e del d.m. n. 177 del 2019.

Questi elementi, costituiti dalla tecnica della novella e dalla frattura temporale hanno incidenza sulla tempistica delle abrogazioni possibili con lo schema di decreto in esame.

Infatti: a) nessun ostacolo si frappone ad una disposizione attuativa che disponga l’abrogazione, dall’entrata in vigore del presente decreto, del d.P.C.m. n. 187 del 2016 e di quelli successivi che lo hanno novellato;
b) invece, rispetto al d.m. n. 177 del 2019, viene in rilievo la residua perdurante applicabilità dello stesso, come modificato sino al d.m. n. 244 del 2021, pubblicato il 2 marzo 2022, per il periodo successivo all’entrata in vigore del d.m. oggetto dello schema in esame.

Rispetto a quest’ultimo d.m., va messo in rilievo che il d.m. n. 177 del 2019, come dallo stesso novellato, si applica ai giovani che hanno compiuto diciotto anni nel 2021, i quali – sulla base delle disposizioni temporali ivi contenute – possono registrarsi sino al 31 agosto 2022 e, se registrati entro tale data, possono utilizzare la Carta sino al 28 febbraio del 2023.

Ne consegue che, rispetto al d.m. del 2019 come modificato sino al 2021, lo schema di decreto in esame può differirne l’abrogazione solo a partire dal 1° marzo 2023.

In conclusione, ritiene la Sezione che nello schema di decreto in esame debba essere prevista una disposizione abrogativa, secondo i contenuti suddetti.

3.3. Il riordino normativo delle disposizioni legislative che si sono succedute dal 2015 al 2021

Con la precisazione che la legge del 2021 è quella concernente ancora i diciottenni del 2021 e non quella che fonda lo schema di decreto in esame , si rileva che un percorso argomentativo analogo a quello sopra svolto vale rispetto al riordino delle disposizioni legislative che si sono succedute a partire dal 2015, con la fondamentale differenza che il riordino certamente non può essere perseguito con lo schema di decreto in esame.

Questa Sezione, con il parere del 2021 più volte richiamato, ha dato atto delle fonti legislative a carattere temporaneo che hanno riconosciuto annualmente il beneficio a partire dai giovani che hanno compito diciotto anni nel 2016 sino a quelli che hanno compiuto gli anni nel 2021 (cfr. § 1, 2 e 3 del Premesso). Nel contempo, ha messo in rilievo – oltre all’utilizzo della tecnica della novella – la cesura temporale intervenuta nel 2019 con il mutamento della fonte regolamentare.

Innanzitutto, dato il cambio di rotta del legislatore mediante la stabilizzazione del beneficio a partire dai diciottenni del 2022, non ci si può esimere dal rilevare che l’amministrazione non ha colto l’occasione per sottoporre al legislatore l’opportunità di valutare il conferimento dell’autorizzazione all’esercizio della potestà regolamentare unitamente alla abrogazione delle norme vigenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988.

Naturalmente, anche le leggi che nel tempo hanno previsto il beneficio sono caratterizzate dal carattere ontologicamente temporaneo e, anche per queste leggi, si pone l’esigenza di distinguere quelle del primo periodo che – sempre salva l’eventuale applicabilità ratione temporis rispetto a procedimenti giudiziari pendenti – hanno ormai perduto ogni funzione regolatrice, da quelle che, a partire dal 2019, per via della tecnica della novella utilizzata, almeno parzialmente, continuano a fondare il potere regolamentare rispetto al bonus riconosciuto ai giovani diciottenni del 2021, con il d.m. n. 244 del 2021, per il tempo in cui esso è utilizzabile anche dopo l’entrata in vigore dello schema di decreto in esame.

Del primo gruppo fanno parte:

– l’art. 1, commi 979 e 980 della l. n. 208 del 2015, modificato dall’art. 2– quinquies , comma 1, del d.l. n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 89 del 2016;
l’art. 1, comma 626, primo e secondo periodo, della l. n. 232 del 2016;

– la tabella n. 13 dello stato della previsione del Ministero delle attività culturali e del turismo, della l. n. 205 del 2017, che al capitolo 1439 ha stanziato i fondi per gli anni 2018 e 2019;

– l’art. 7, comma 1, del d. l. n. 91 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2018.

Del secondo gruppo fanno parte:

– l’art. 1, comma 604, della l. n. 145 del 2018;

– l'art. 3, comma 4– bis , del d.l. n. 59 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 81 del 2019, che ha innovato la fonte del potere regolamentare;

– l’art. 1, commi 357 e 358, della l. n. 160 del 2019;

– l’art. 183, comma 11– ter , del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020;

– l’art. 1, commi 576 e 611 della l. n. 178 del 2020;

– l’art. 65, comma 9, del d.l. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 106 del 2021.

Come si è visto per le disposizioni regolamentari, la tecnica della novella usata anche per le leggi rende preferibile il differimento dell’abrogazione del secondo gruppo di disposizioni legislative in collegamento con la perdita della loro funzione precettiva a partire dal 1° marzo del 2023.

In conclusione, la Sezione raccomanda all’amministrazione di farsi portatrice dell’esigenza del riordino normativo, mediante l’abrogazione di disposizioni legislative che hanno già perduto o sono in procinto di perdere ogni funzione precettiva, prendendo le opportune iniziative per segnalarla al Governo.

In ogni caso, si ritiene che l’inflazione legislativa stratificata negli anni, quale è emersa nella disciplina del beneficio in esame, fondi l’opportunità di coinvolgere la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento degli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell’articolo 58, del R.d. 21 aprile 1942, n. 444, a norma del quale “ quando dall’esame di affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta o incompleta ”, il Consiglio di Stato ne fa rapporto al Governo.

4. L’attuazione in concreto del beneficio attribuito dalla legge

4.1. Il Parere n. 1745 del 2021

Questa Sezione, nel Parere più volte richiamato, pur esprimendo apprezzamento per l’effettuazione della VIR che era stata espressamente richiesta nel precedente Parere del 2020, ha rilevato (cfr. § 5 e sottopartizioni):

che i dati rilevati dal monitoraggio, sulla base di indicatori quantitativi, avrebbero potuto essere scomposti con l’individuazione di ulteriori indicatori qualitativi e ha ricondotto questa carenza anche alla disposizione regolamentare (art. 11, comma 2), che finalizzava il monitoraggio al “ rispetto del limite di spesa ”;

l’assenza di ogni valutazione critica degli stessi dati significativi, pur risultanti dalla ricognizione, quali: – uno scarto di circa un terzo di aventi diritto che non hanno richiesto la Carta, unitamente al mancato pieno utilizzo della carta richiesta ed attribuita ai beneficiari;
– una differenza significativa di numero tra gli esercenti iscritti nell’elenco e quelli effettivamente attivi;
– le diverse percentuali degli esercenti rispetto alla tipologie del prodotto offerto, con particolare riguardo alla marcata differenza tra il settore libri e il settore musei, monumenti e parchi naturali ed aree archeologiche, cui si collega la sproporzionata percentuale dei corrispondenti prodotti acquistati.

Nel contempo, la Sezione ha espressamente individuato alcuni indicatori qualitativi, quali: – la provenienza socio–culturale dei beneficiari e la loro distribuzione geografica e territoriale nelle città grandi, medie, piccole o nei paesi;
– la distribuzione geografica e territoriale degli operatori iscritti nell’elenco;
– la tipologia di libri acquistati;
– la stipulazione o meno da parte del Ministero di convenzioni “ per agevolare la registrazione (nell’apposito elenco dei fornitori) di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche ” (art. 7, comma 3 del d.m.);
– le ragioni della mancata attività di operatori economici pure iscritti nell’elenco.

In esito all’analisi svolta, la Sezione ha ritenuto necessaria l’implementazione della VIR in vista della reiterazione del bonus ed ha elencato che cosa l’Amministrazione avrebbe potuto fare da subito con l’obiettivo di rendere effettivamente fruibile il beneficio dai destinatari, indicando, tra l’altro:

– la stipula di convenzioni ritenute utili per agevolare l’iscrizione di specifiche categorie di operatori economici e di istituzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del regolamento attuativo, a cominciare da quelle con musei, anche comunali, parchi, siti archeologici, che sono iscritti nell’elenco dei fornitori in percentuale così bassa, e tenendo conto della distribuzione territoriale di quelli attualmente accreditati nell’elenco;

– una comunicazione istituzionale mirata ed idonea a raggiungere la platea degli aventi diritto;

– una verifica del procedimento, anche per gli aspetti tecnici, per individuare possibili ostacoli per i beneficiari e per gli operatori economici;

– l’individuazione di possibili meccanismi incentivanti per i fornitori senza costi aggiuntivi.

4.2. L’amministrazione e gli esiti delle osservazioni svolte nel Parere del 2021

Se si prescinde dalla marginale modifica dell’art. 11 dello schema di decreto di cui si è detto (cfr § 2 del Considerato), l’unico richiamo alle criticità rilevate nel monitoraggio si rinviene nella relazione illustrativa, dove si afferma che, in accoglimento dei suggerimenti volti ad arricchire gli indicatori ai fini del monitoraggio, “si è ritenuto opportuno implementarli in concreto mediante la successiva somministrazione di un questionario su base volontaria ai beneficiari nel quale potranno fornire informazioni aggiuntive, di carattere qualitativo, circa l’utilizzo del bonus, utili ai fini dell’elaborazione di ulteriori statistiche in un’ottica di potenziamento e affinamento degli strumenti di valutazione delle politiche pubbliche.

Questa Sezione non può non rilevare, innanzitutto, la mancata effettuazione della VIR.

Inoltre, la relazione tecnica e l’AIR riportano i dati del monitoraggio delle precedenti edizioni. Si aggiungono i pochi dati relativi al bonus in corso di validità per i diciottenni del 2021, limitati al periodo dal 18 marzo all’8 aprile del 2022, stante il breve tempo trascorso dalla concreta operatività dello stesso. In definitiva, l’amministrazione afferma espressamente di aver tenuto conto dei risultati delle edizioni precedenti e, neanche in occasione della stabilizzazione del beneficio ha effettuato consultazioni.

Osserva la Sezione che, pur nel breve tempo trascorso dalla pubblicazione dell’ultimo parere (novembre 2021), l’amministrazione, che è responsabile dell’attuazione, avrebbe potuto provvedere ad una modifica sostanziale della disposizione sul monitoraggio per introdurre parametri qualitativi.

Inoltre, avrebbe potuto valutare criticamente i dati in proprio possesso, dai quali emerge con chiarezza che il beneficio non ha raggiunto gli obiettivi del legislatore, stante il noto scostamento negativo esistente, non solo tra la stima dei potenziali beneficiari e il numero effettivo dei ragazzi che prendono parte all’iniziativa, ma anche, tra le Carte attribuite ai giovani registrati e gli importi effettivamente utilizzati dagli stessi.

A tal fine, ben oltre la previsione di un questionario facoltativo, sarebbe stata utile:

– la ricognizione delle convenzioni stipulate dal Ministero ai sensi dell’art. 7 del regolamento;

– la ricognizione in concreto della comunicazione istituzionale effettuata, interrogandosi come renderla adeguata alla platea dei destinatari, anche con il supporto di altre amministrazioni, quali il Ministero dell’istruzione, il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

– la verifica dell’effettivo funzionamento delle procedure e gli eventuali inconvenienti per i beneficiari e gli esercenti;

– l’utilizzazione di criteri qualitativi con ogni probabilità già ricavabili dai dati ordinariamente acquisiti, quali, per esempio, la distribuzione sul territorio degli operatori, divisi per tipologia di prodotto fornito, in collegamento con quelli che non hanno svolto attività nonostante l’iscrizione nell’elenco, nonché la distribuzione sul territorio dei titolari della Carta, in collegamento con il mancato completo utilizzo della stessa. Inoltre, stante la stabilizzazione del beneficio sarebbe stato sicuramente opportuna l’effettuazione di appropriate consultazioni.

4.3. L’essenzialità del monitoraggio e della VIR

Questo Consiglio si è in molte occasioni soffermato (a partire dal noto parere n. 515 del 2016 sino ai numerosi recenti pareri, tra i quali: n. 635 del 2018;
n. 2539 del 2019;
n. 690 del 2020;
nn. 1820, 1808, 1583, 1353 e 1055 del 2021) sulla rilevanza cruciale del monitoraggio, quale presupposto per l’effettuazione della VIR ai fini della verifica della fase attuativa di ogni nuova normativa, per testarne l’idoneità a perseguire in concreto gli obiettivi fissati, anche quando il legislatore non ha previsto meccanismi di revisione, al fine di favorire eventuali adattamenti in sede regolamentare e, eventualmente, legislativa.

L’esito negativo dell’attuazione della normativa in esame emerge chiaramente proprio dalle risultanze della VIR effettuata in occasione dell’ultimo regolamento del 2021. I dati quantitativi emersi sono inequivocabili nel segnalare che il legislatore non ha raggiunto compiutamente il proprio obiettivo di attribuire il beneficio a tutti i diciottenni di un determinato anno.

La conseguenza è che una amministrazione che è responsabile dell’attuazione (art. 4, comma 1) non può limitare il monitoraggio agli oneri derivanti dall’uso della Carta per verificare se la spesa è nei limiti del finanziamento e poter procedere al blocco delle ulteriori attribuzioni e al recupero degli importi eventualmente attribuiti, secondo quanto previsto dalla disposizione dell’attuale schema di decreto (art. 11, comma 3), il quale riproduce l’originaria previsione del d.P.C.M. del 2016, restata invariata sino al d.m. del 2021.

Piuttosto, vi è la necessità di una disposizione attuativa idonea a far emergere, oltre che le percentuali di mancata richiesta del beneficio e di parziale utilizzo dello stesso, quei dati qualitativamente significativi dei quali si è detto (cfr. § 4.2), utili a comprendere perché il beneficio non è stato utilizzato da tutti i possibili beneficiari e perfino da quelli che avevano richiesto la Carta. Solo così si rende possibile una effettiva valutazione delle politiche pubbliche, oltre che da parte del MIC e del MEF, da parte del Dipartimento politiche giovanili della Presidenza, da parte del Ministero dell’istruzione e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, la disposizione sul monitoraggio presenta un’altra criticità, collegata ai poteri di vigilanza sul corretto utilizzo della Carta per rilevare eventuali usi difformi e violazioni delle disposizioni del decreto al fine di irrogare le sanzioni previste (art. 9), ora introdotto dalla legge, alla quale si collega la convenzione con la guardia di finanza anche per regolare l’accesso agli atti. Anche questo profilo della vigilanza è del tutto assente dal monitoraggio regolato dall’art. 11, che in tal senso deve essere implementato.

La Sezione ritiene altresì necessario che i dati risultanti dal monitoraggio siano oggetto di valutazione critica annuale mediante VIR e che la stessa sia prevista, secondo tempi predefiniti, dallo schema di decreto in esame. La prima VIR dovrebbe essere effettuata, entro un termine ragionevolmente breve (ad es., 30 o 40 giorni) rispetto alla scadenza del termine (fissato dal d.m. n. 244 del 2021 al 28 febbraio 2023) per l’utilizzo della Carta da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni nell’anno 2021. Le successive verifiche, a regime, da svolgere alla scadenza del termine di utilizzo della Carta per ciascun anno di riferimento, a seconda del termine di scadenza ora previsto dallo schema (28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati) o del diverso termine auspicato nelle osservazioni relative agli artt. 5 e 6 (cfr. § 5, del Considerato).

Inoltre, ai fini di una completa valutazione di eventuali adattamenti in sede regolamentare e, eventualmente, legislativa, la disposizione attuativa dovrebbe prevedere la trasmissione della VIR, oltre che al MEC, al Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza, al Ministero dell’istruzione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’introduzione di tali disposizioni è condizione necessaria per il parere favorevole.


5. Le criticità nell’articolato

Art. 5, comma 1 (Attivazione della Carta), in collegamento con Art. 6, comma 1 (Uso della Carta)

1. Nello schema di decreto attuale è cambiata la durata del periodo in cui è possibile la registrazione dei diciottenni aventi diritto. Il periodo utile è di nove mesi, essendo quello compreso tra il 31 gennaio e il 31 ottobre dell’anno successivo al compimento della maggiore età (art. 5, comma 1). Invece, è restato immutato il limite temporale di utilizzo della carta, stabilito alla data fissa del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di registrazione (art. 6 comma 1). La conseguenza è che se la registrazione avviene nel termine limite consentito, l’utilizzo della Carta è possibile solo per soli quattro mesi.

Secondo le corrispondenti disposizioni del d.m. del 2019, novellate dai successisi decreti solo per aggiungere il nuovo anno rilevante, quanto al periodo di registrazione: – il dies a quo era variabile, perché dipendente dalla pubblicazione del regolamento, cui si collega l’entrata in vigore, nell’anno successivo al compimento della maggiore età;
– il dies ad quem per la registrazione era fissato al 31 agosto dell’anno successivo al compimento della maggiore età. Invece, la Carta era utilizzabile, come nello schema del decreto in esame, sino al 28 febbraio dell’anno ancora successivo. La conseguenza è che, nei casi in cui la registrazione era avvenuta al limite del tempo consentito, la Carta poteva essere utilizzata per sei mesi.

Emerge, quindi, una disposizione sfavorevole all’utilizzatore, almeno nel caso di registrazione nel termine massimo consentito.

2. La Sezione rileva che, secondo quanto risultante dalla VIR effettuata in occasione dell’emanazione del d.m. del 2021, molti beneficiari che si erano registrati non hanno utilizzato la Carta per l’intero importo di euro 500,00. Si ritiene che la mancata piena attuazione del beneficio riconosciuto dalla legge possa ricondursi anche alla limitazione del periodo di utilizzo, specialmente se la registrazione avviene al limite del termine massimo consentito. Naturalmente, tale effetto è destinato ad aggravarsi con la riduzione a quattro mesi, risultante dallo schema di decreto in esame;
tanto più se si considera che la registrazione non tempestiva può essere anche riferibile a carenze della comunicazione istituzionale.

3. La Sezione ritiene, tanto più ora che il beneficio è stato stabilizzato, che l’amministrazione dovrebbe perseguire la soluzione ottimale, consentendo l’utilizzo della Carta per un anno intero, a partire dal momento della registrazione effettuata nel periodo di tempo prescritto (dal 31 gennaio al 31 ottobre di ogni anno).

In via subordinata, si dovrebbe almeno consentirne l’utilizzo per sei mesi a coloro che si siano registrati nell’ultima settimana dalla data limite, in modo da non peggiorare il trattamento dei beneficiari che compiono i diciotto anni a partire dal 2022.

4. Rispetto alle modifiche auspicate non appare che possano emergere ostacoli:

– dalla possibilità che l’amministrazione cambi nel tempo l’importo del bonus o che leggi successive implementino i prodotti culturali acquistabili, posto che l’eventuale importo nuovo e la eventuale diversa tipologia dei prodotti opererebbero solo per gli aventi diritto per l’anno cui l’aumento o la diversificazione dei beni sarebbero riferibili, mentre per gli anni precedenti resterebbero le rispettive previsioni;

– dalla disposizione sul finanziamento, secondo la quale, le risorse di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 “ sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni ” (art. 11, comma 2).

Art. 9 (Controlli e sanzioni)

1. Come si è detto (cfr. §§ 3.2. e 3.3. del Premesso), tra il primo e il secondo periodo temporale della regolamentazione secondaria si registra un mutamento nella disciplina delle sanzioni (cfr. art. 9 del d.P.C.m. del 2016 e art. 9, comma 1 del d.m. del 2019), caratterizzato da un rafforzamento nella seconda fase (ora confluito nella legge attributiva del potere regolamentare con il comma 357, secondo periodo) e sostanzialmente riprodotto nell’art. 9, comma 1 dell’attuale schema di decreto, con la ripresa dell’originaria previsione di un obbligo di motivazione dei soli provvedimenti cautelari.

Nonostante l’originaria disposizione regolamentare del 2019 non sia stata oggetto di osservazioni nei Pareri di questa Sezione, concernenti il d.m. del 2019 e le successive novelle, e nonostante neanche nella legge attributiva del potere del 2021 sia previsto l’obbligo di motivazione neanche per i provvedimenti cautelari, la Sezione ritiene opportuno segnalare all’amministrazione l’opportunità di valutare, in ossequio ai principi generali, l’introduzione di un obbligo di motivazione riferito a tutti i provvedimenti sanzionatori, fondato sulla gravità degli usi difformi e delle violazioni delle disposizioni attuative.

2. Inoltre, rispetto al comma 1, potrebbe essere opportuno distinguere nitidamente i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei beneficiari da quelli nei confronti degli esercenti, apparendo sulla base della formulazione della legge che i beneficiari possano essere destinatari solo della disattivazione della Carta.

3. Infine, poiché sia il comma 1 che il comma 2 riproducono sostanzialmente i corrispondenti commi 357 e 358 della legge, è opportuno eliminare la duplicazione della fonte legislativa, limitandosi al richiamo della stessa.

In conclusione, l’art. 9, potrebbe essere così riformulato:

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, il MIC, nell’esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può, con provvedimento motivato sulla base della gravità degli usi difformi e delle violazioni delle disposizioni attuative, disattivare la Carta dei beneficiari, nonché cancellare i soggetti iscritti nell’elenco, oppure, nei confronti degli stessi, negare l’accredito o recuperare le somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. In via cautelare, può disporre nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco la sospensione dell’erogazione degli accrediti e, in presenza di condotte particolarmente gravi o reiterate, la sospensione dall’elenco. ”.

2. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini di cui al comma 1, secondo le modalità previste da un protocollo d’intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalità di accesso ai dati, ai sensi dell’articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 12 (Disposizioni finali).

1. Come si è detto (cfr. Considerato in generale, sub art. 12), lo schema di decreto ha subordinato la perdurante validità della registrazione degli esercenti già iscritti nell’elenco alla condizione della continuazione dell’attività sulla piattaforma.

2. Nonostante tale ragionevole condizione – presente nelle disposizioni regolamentari sin dal d.m. del 2019, non sia mai stata oggetto di rilievi nei numerosi precedenti Pareri di questo Consiglio – la Sezione ritiene che sussista una lacuna in ordine alle modalità attraverso le quali possa essere rilevata la cessazione o la continuazione dell’attività;
è assente, in definitiva, una disciplina attuativa in senso proprio.

In assenza di ogni delucidazione nella relazione, a meno che non si ipotizzi un meccanismo automatico di rilevazione della cessazione dell’attività non esplicitato, restano oscure e non disciplinate le procedure che consentono la rilevazione della cessazione dell’attività dell’esercente, con conseguente cancellazione dall’elenco. La conseguenza è che sussiste il concreto rischio che nell’elenco permangano a tempo indeterminato esercenti che abbiano cessato la propria attività, con evidenti disagi per l’utenza.

3. Pertanto, si invita l’amministrazione: – a dare conto nella relazione dell’esistenza di eventuali meccanismi automatici di rilevazione della cessazione o continuazione dell’attività;
– in mancanza, di disciplinare la rilevazione della cessazione dell’attività e della conseguente cancellazione dall’elenco.

4. Infine, deve rilevarsi che l’espressione letterale usata nella disposizione in argomento, dove la continuazione dell’attività dei soggetti esercenti sulla piattaforma è messa in relazione con l’accettazione delle condizioni e degli obblighi previsti dal decreto, può ingenerare il dubbio che l’amministrazione non abbia inteso riferirsi alla cessazione del soggetto esercente – che è il presupposto interpretativo della osservazione di cui al punto che precede – bensì unicamente alla attività risultante dalla piattaforma, quale conseguenza della scelta degli esercenti effettuata dai beneficiari dei buoni di spesa.

5. In conclusione, l’amministrazione è chiamata ad una riformulazione che elimini il possibile dubbio interpretativo prospettato e, nell’ipotesi che intenda fare riferimento ad una cessazione dell’attività dell’esercente, ha l’onere di individuare attraverso quali modalità si provvede alla verifica della cessazione dell’attività dello stesso, con conseguente cancellazione dall’elenco.

6. In generale e da ultimo, deve rilevarsi che lo schema di decreto trasmesso reca, in calce, gli spazi per le firme sia del Ministro proponente che del Ministro dell’economia e delle finanze, che è il Ministro concertante.

In proposito, si osserva che le firme dei Ministri proponenti sono poste in calce solo ai decreti interministeriali;
nel caso del decreto in esame è sufficiente, pertanto, riportare nel preambolo il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (cfr., tra i tanti, i pareri n. 1698 e n. 1745 del 2021).

6. I profili di tecnica redazionale, anche in collegamento con le osservazioni svolte

6.1. Il Preambolo

1. Sulla base delle considerazioni a proposito del riordino normativo da effettuarsi con il regolamento in oggetto (cfr. § 3.2. del Considerato), sono conseguenti le modifiche che seguono:

a) integrare il primo Visto, con il richiamo espresso al comma 4– ter della legge n. 400 del 1988;

b) integrare le parti, che seguono il ventiduesimo Visto nello schema di decreto, le quali enunciano le ragioni del contenuto del provvedimento, mediante l’esplicazione delle ragioni dell’adozione di un regolamento di riordino della disciplina secondaria, anche richiamando il parere di questa Sezione n. 1745 del 2021;

c) espungere dal Preambolo il diciassettesimo, il diciottesimo, il diciannovesimo e il ventesimo Visto.

2. Sulla base delle considerazioni a proposito del carattere temporaneo delle leggi che si sono succedute dal 2015 al 2021 (cfr. § 3.3. del Considerato) per le quali si è ritenuto necessario l’invio del presente parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) espungere dal Preambolo il decimo, l’undicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo Visto.

3. In generale, nel richiamare un decreto legge, espungere il trattino tra “ decreto ” e “ legge ”.

4. In particolare:

– al quinto Visto, aggiungere la legge di conversione con modificazioni;

– integrare il settimo Visto con il dodicesimo Visto, atteso che si tratta di modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali;
in ogni caso, anticipare il dodicesimo Visto, ponendolo subito dopo il settimo;

– anticipare il sedicesimo Visto, in modo che segua immediatamente il nono Visto, trattandosi di fonti normative primarie generali.

6.2. L’articolato

All’art. 2, comma 2, terzo rigo, aggiungere il segno di interpunzione della virgola dopo “ particolare ”.

All’art. 4, comma 2, secondo rigo, appare opportuno distinguere le iniziative di informazione e promozione della Carta dalle iniziative di assistenza all’utenza che utilizza le piattaforme digitali, sostituendo “ nonché di ” con “ inoltre, fornisce ”.

Rubrica del Capo II: per uniformità nel testo, sostituire il carattere minuscolo con il maiuscolo di “ carta ”.

Art. 7 comma 5 e art. 10: appare un mero refuso la mancanza di raccordo tra i due articoli nella parte in cui si demanda ad un decreto del Segretario generale la disciplina di dettaglio relativa al trattamento dei dati personali, esplicitamente nell’art. 7, in riferimento ai soli dati del registro vendite, e solo implicitamente nell’art. 10 in riferimento di tutti i dati personali;
dato il contenuto del suddetto decreto, specifico nel primo articolo e generale nel secondo, sarebbe opportuno prevedere esplicitamente il decreto in argomento nell’art. 10, effettuando nell’art. 7 un mero espresso rinvio all’art. 10 per i dati del registro vendite.

All’art. 10: – espungere “ elettronica ”, dopo “ Carta ”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1;
– sostituire la lettera maiuscola con la lettera minuscola in “ Responsabili ” e in “ Titolare ”.

All’art. 11, comma 3: – sostituire la lettera maiuscola con la lettera minuscola in “ Amministrazioni ”;
– ultimo periodo, sostituire “ la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 3 ”, con “ il recupero degli importi eventualmente attribuiti ”.

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