Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-02, n. 202000011

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-02, n. 202000011
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000011
Data del deposito : 2 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2020

N. 00011/2020REG.PROV.COLL.

N. 08882/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8882 del 2018, proposto da
G P, rappresentata e difesa dall’avvocato L D R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Acquasanta Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

E C, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n. 688/2018, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquasanta Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 14 novembre 2019 il Cons. A B e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e Leonardo, quest’ultimo su delega dell’avv. Lucchetti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante ha impugnato con ricorso e motivi aggiunti proposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche gli atti mediante i quali essa, quale idonea della graduatoria approvata nel settembre 2017 del concorso bandito dal Comune di Martinsicuro per il reclutamento di istruttori amministrativi, categoria D1, è stata sottoposta a un colloquio, che ha avuto esito negativo, davanti ad una commissione costituita ad hoc da parte del Comune di Acquasanta Terme, in attuazione della delibera giuntale n. 5/2018 e della determinazione dirigenziale n. 166/2017 di quest’ultimo Comune, che hanno stabilito, sulla base della convenzione alla data vigente tra le due Amministrazioni comunali, che il Comune di Acquasanta Terme, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 3/2003 e dell’art. 3, comma 61 della l. n. 350/2003, poteva attingere alla graduatoria del concorso bandito dal Comune di Martinsicuro per reclutare tale figura professionale, subordinatamente però al positivo superamento da parte dell’interessata del colloquio motivazionale di cui all’art. 40- bis del proprio regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

L’adito Tribunale, nella resistenza del Comune di Acquasanta Terme, con sentenza breve della prima sezione n. 688/2018, ha respinto l’impugnativa compensando le spese del giudizio.

L’interessata ha proposto l’odierno appello, con il quale, nel concludere per la riforma della sentenza gravata e l’accoglimento della proposta impugnativa, ha dedotto l’erroneità della sentenza appellata sotto vari profili [1) Illegittimità dell’art. 40- bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Acquasanta Terme, violazione di legge;
2) Mancato rilievo della violazione di legge e dell’eccesso di potere con riferimento allo svolgimento di un nuovo esame di una candidata già dichiarata idonea, violazione dell’art. 97 Cost.;
3) Mancato rilievo del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della l. n. 241/90;
4) Mancato rilievo dell’illegittimità delle modalità di svolgimento del “colloquio motivazionale” e della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, violazione art. 97 Cost.;
5) Mancato rilievo dell’illegittimità delle modalità di svolgimento del “colloquio motivazionale” e della mancata indicazione delle materie d’esame, violazione dell’art. 97 Cost.;
6) Mancato rilievo della mancata comunicazione di avvio del procedimento, per violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/90, per mancata partecipazione dell’appellante al procedimento e per difetto di motivazione;
7) Mancato rilievo della nullità del successivo recesso dalla convenzione da parte del Comune di Acquasanta Terme per sviamento di potere per assenza di interesse pubblico al recesso, eccesso di potere per carenza dei presupposti per l’adozione della relativa deliberazione giuntale].

Il Comune di Acquasanta Terme si è costituito in resistenza, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e concludendo per la sua reiezione.

Con ordinanza n. 5765/2018 la Sezione ha respinto la domanda cautelare avanzata nell’atto di appello.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2019.

2. Il Collegio rileva che l’appellante, con memoria depositata il 10 ottobre 2019, ha domandato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, essendo stata nelle more assunta dal Comune di Martinsicuro a tempo indeterminato e parziale con decorrenza dal 5 agosto 2019 (determina n. 135 del 2019 e contratto del 5 agosto 2019, entrambi in atti), per effetto della posizione in graduatoria conseguita nell’ambito del concorso bandito a suo tempo dallo stesso Comune.

L’appellato Comune di Acquasanta Terme con memoria depositata il 24 ottobre 2019 ha aderito alla predetta domanda.

In considerazione di quanto sopra, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, non resta al Collegio che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse dell’appellante alla decisione della causa, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lettera c) del Codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

Il Collegio ravvisa giusti motivi, in considerazione della natura dell’interesse azionato in giudizio, per compensare tra le parti le spese di giudizio del grado.

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