Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2011-07-13, n. 201104232
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Testo completo
N. 04232/2011REG.PROV.COLL.
N. 04731/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4731 del 2011, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dall’Avv. F T, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. S D L M, via degli Scipioni, 167;
contro
Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del Ministro della Difesa
pro tempore
, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Andrea Bubba;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 3016 dd. 5 aprile 2011, resa tra le parti e concernente applicazione dei benefici di cui all’art. 33 della L. 5 febbraio 1992 n. 104.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell’Esercito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 il Cons. F R e udita per il ricorrente l’Avv. F T e per l’Amministrazione appellata l’Avvocato dello Stato Melania Nicoli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che l’appello in epigrafe va respinto, avuto riguardo in via assorbente alla circostanza per cui - come rettamente ritenuto dal giudice di primo grado – non può reputarsi applicabile il beneficio di cui all’art. 33, comma 5, della L. 5 febbraio 1992 n. 104 come modificato per effetto modificato dall’art. 19, comma 1, della L. 8 marzo 2000 n. 53 - e poi, medio tempore , dall’art. 24, comma 1, lettera b) della L. 4 novembre 2010 n. 183 - al personale volontario in ferma prefissata, posto che la limitazione operata dall’Amministrazione militare nel senso di consentire l’applicazione dei benefici medesimi al solo personale in servizio permanente effettivo, ossia legato all’Amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato, trova la sua ratio nell’esiguità temporale del rapporto di impiego che viceversa contraddistingue la ferma prefissata medesima;tale ferma non può ex se tollerare la possibilità di trasferimento in altra sede rispetto a quella ordinariamente contemplata dall’impiego nella pianificazione operativa di personale in servizio per un lasso di tempo comunque contenuto, a scanso di inevitabili riflessi negativi sulle esigenze operative delle Forze Armate e sulle conseguenti esigenze formative del personale volontario agli effetti del susseguente, possibile suo transito nel servizio permanente effettivo.
Del resto, al medesimo personale in ferma prefissata sono comunque applicabili le norme in materia di stato giuridico relative ai volontari in servizio permanente soltanto nei limiti di compatibilità con un rapporto di servizio a tempo determinato (cfr. art. 15, comma 1, lett. c, del D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215 come sostituito dall’art. 8 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 197 e, ora, l’art. 936, comma 3, del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66).
Le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti.