Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-09-02, n. 202204359
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/09/2022
N. 04359/2022 REG.PROV.CAU.
N. 06527/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6527 del 2022, proposto da
S C, A D D, C D S, S G, V P, rappresentate e difese dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra 18;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca – Consorzio Interuniversitario, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici Negli Istituti Scolastici Statali, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Tosiani Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Adolfo Simonetta, Peragine Valeria, Saverio Bagnariol, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, Filomena Gordon, Elena Moriconi, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 05535/2022,
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e di Tosiani Giovanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 il Cons. R M C e uditi per le parti gli avvocati G M, Rosario Ventimiglia e l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;
Ritenuto che, allo stato, salvi gli ulteriori approfondimenti nella fase di merito, i motivi di revocazione prospettati dalla parte ricorrente non risultano di probabile favorevole apprezzamento;
Considerato, in particolare, che non emerge, con evidenza, l’allegato contrasto con altra sentenza avente fra le parti autorità di giudicato (art. 395, numero 5) del codice di procedura civile), poiché i precedenti invocati riguardano altri soggetti;
Considerato, inoltre, che l’assenza, nella decisione impugnata, di analitici riferimenti alle posizioni sostanziali acquisite dai ricorrenti, nelle more del processo di primo e di secondo grado, non sembra costituire un errore di fatto incidente sull’esito del giudizio di appello;
Considerato che, con riguardo al pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla parte ricorrente, questo risulta allo stato recessivo rispetto all’esigenza dei controinteressati di conseguire il bene della vita loro riconosciuto per effetto dell’impugnata sentenza di rigetto;
Considerato, inoltre, che le posizioni dei ricorrenti, i quali hanno svolto l’attività dirigenziale per un rilevante periodo di tempo, hanno trovato fondamento su titoli fisiologicamente temporanei, quali sono le misure cautelari disposte in loro favore, senza determinare l’insorgenza di un affidamento qualificato alla definitiva stabilizzazione della loro posizione lavorativa;
Considerato, ancora, che, per tali ragioni, l’intervenuta stipulazione di contratti di lavoro non determina, per ciò solo, il riconoscimento di una posizione preferenziale ai fini della decisione cautelare;
Considerato che, per effetto della reiezione dell’istanza cautelare in esame, resta fermo il potere dell’amministrazione di assumere ogni opportuna determinazione, in linea con quanto stabilito dalla sentenza impugnata, finalizzata alla necessaria riorganizzazione degli uffici attualmente, ma temporaneamente ricoperti dai ricorrenti, definendo ragionevoli tempi per la cessazione degli incarichi, coordinati con le nuove assegnazioni degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria;
Considerato che, in ogni caso, la prossimità con l’inizio dell’anno scolastico rende plausibile che la rapida effettuazione delle indicate riorganizzazioni non comporti significativi pregiudizi all’interesse pubblico connesso all’efficiente svolgimento del servizio scolastico;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti.