Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-26, n. 202107919

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-26, n. 202107919
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107919
Data del deposito : 26 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2021

N. 07919/2021REG.PROV.COLL.

N. 05495/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2014, proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



nei confronti

la Federazione Italiana Sport Invernali - Fisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente autorizzazione all’esercizio di prestazione occasionale e temporanea della professione di maestro di sci


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il Cons. C C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell’interessato diretto all’annullamento del decreto in data 20 dicembre 2012, prot. -OMISSIS-, Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, Ufficio per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio di prestazione occasionale e temporanea della professione di maestro di sci ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per l’anno 2013, nella parte in cui l’autorizzazione era condizionata al superamento di una misura compensativa.

2. L’appellante avversa il convincimento del T in merito all’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per contraddittorietà, per avere l’Amministrazione già rilasciato, nel 2010 e nel 2011, la stessa autorizzazione senza alcuna condizione. Infatti, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 206/2007, l’Amministrazione sarebbe tenuta a valutare caso per caso la natura temporanea e provvisoria della prestazione da autorizzare che, nella fattispecie, involgerebbe profili attinenti alla pratica sportiva, alla sicurezza e all’incolumità fisica della persona, al rispetto del territorio e dell’ambiente. Considerato che, nel 2012, l’interessato era risultato non idoneo alle misure compensative che erano state disposte ai fini del richiesto riconoscimento del titolo conseguito in Romania e che, nel 2010 e nel 2011, egli aveva già esercitato in via temporanea e occasionale l’attività in questione, un’ulteriore incondizionata autorizzazione di un reiterato e abituale esercizio temporaneo della professione avrebbe potuto sostanziare un’elusione della disciplina prevista per l’esercizio stabile della stessa attività. In questa prospettiva, la misura compensativa avrebbe consentito di “ non svuotare di significato la normativa comunitaria e nazionale di recepimento ”, la cui disciplina sulla libera prestazione di servizi riguarderebbe, secondo l’avviso del Dipartimento per le politiche europee, solo il caso del prestatore di servizi che si sposti da uno Stato membro ad un altro: tale circostanza non sarebbe riscontrabile nella fattispecie, per mancanza dell’elemento transfrontaliero, essendo l’interessato cittadino italiano stabilito in Italia.

2.1. In merito al convincimento del T sulla carenza di motivazione del provvedimento impugnato circa le “ differenze sostanziali ” previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 206/2007, tra la qualifica professionale acquisita dal ricorrente in Romania e la qualifica di maestro di sci prevista dall’ordinamento italiano, che avrebbero reso necessaria la misura per compensare le carenze formative riscontrate, l’Amministrazione rappresenta che il titolo prodotto dall’interessato non sarebbe riconosciuto dal competente Ministero, non essendo la professione di maestro di sci regolamentata in Romania; inoltre, nella Conferenza di servizi per la valutazione per il riconoscimento dei titoli ex art. 16, co. 3, d.lgs. n. 206/2007, svolta in data 10 marzo 2011, sarebbero state rilevate “ carenze di natura tecnica e sotto il profilo della

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