Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202401969

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202401969
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401969
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/02/2024

N. 01969/2024REG.PROV.COLL.

N. 00053/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2023, proposto da
R N, rappresentato e difeso dagli avvocati I C e A C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

M I e L B, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 6740/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. Stefano Filippini;

Uditi per l’appellante gli avvocati I C e A C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il Generale di Brigata R N (d’ora in poi anche solo gen. Nisi) ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Unità Speciali, relativo alla valutazione operata dalla Commissione Superiore di Avanzamento (d’ora in poi CSA) per l’avanzamento a scelta al grado di Generale di Divisione per l’anno 2021 e alla relativa graduatoria, nella quale è risultato idoneo, ma non iscritto quadro, in quanto collocatosi al 17° posto (su 43 valutandi).

Egli in sintesi ha lamentato il vizio di eccesso di potere in senso relativo, sottolineando l’ingiusta, illogica e contraddittoria disparità di metro di giudizio della CSA per aver valutato la sua posizione in termini deteriori rispetto ai colleghi M, L, Bertetti, Massino, Avitabile e Aniello, i quali – a suo avviso - non avrebbero vantato curricula complessivamente superiori o anche solo equivalenti al suo.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito TAR ha innanzitutto dichiarato inammissibile per difetto di interesse la censura sollevata con riguardo ai parigrado generali Bertetti, Massino, Avitabile e Aniello, i quali si erano collocati in graduatoria in posizione non utile ai fini dell’avanzamento al grado superiore, cosicché la loro chiamata in causa non avrebbe prodotto a alcun effetto utile al ricorrente.

Ha invece giudicato infondata la censura di eccesso di potere in senso relativo nei confronti dei colleghi promossi, generali L e M (collocati rispettivamente al terzo e quarto posto della graduatoria): al riguardo, previo richiamo della consolidata giurisprudenza amministrativa in tema di limite del sindacato giurisdizionale nella subiecta materia e all’esito della disamina dei relativi curricula , ha ritenuto assente i dedotti profili di macroscopica abnormità delle valutazioni della CSA.

2.1. Invero, quanto al gen. L, 4° classificato nella graduatoria di merito con punteggio di 28,46/30, il TAR ha giudicato corretta la ritenuta superiorità del suo curriculum rispetto a quello del ricorrente, risultando legittima da parte della CSA la valorizzazione delle circostanze che questi “ abbia retto ben due comandi provinciali (Livorno e Firenze) a fronte di un solo comando provinciale retto dal ricorrente (Genova), e abbia espletato l’incarico di Comandante Regionale Umbria, tipologia di Comando di secondo livello, mai retto dal ricorrente nell’arco di tutta la carriera. Nel caso di specie la Commissione ha inoltre ritenuto preferibile il curriculum del controinteressato, sulla base del criterio della c.d. “anzianità senza demerito” – essendosi il ricorrente arruolato prima del ricorrente. Come osservato dalla difesa dell’Amministrazione resistente – la Commissione ha inoltre ritenuto di valorizzare la circostanza che il controinteressato:

- ha ottenuto all’inizio della carriera delle qualifiche non finali non apicali per un tempo inferiore rispetto al ricorrente (due mesi a fronte di 14 mesi);

- ha meritato, con continuità la qualifica apicale di eccellente per un arco temporale prevalente rispetto al ricorrente;

- ha subito nell’arco di tutta la carriera un numero di flessioni di giudizio nelle singole “voci interne” delle schede valutative inferiore a quelle della parte ricorrente;

- circa le “qualità fisiche, morali e di carattere”, non ha mai registrato revisioni peggiorative delle aggettivazioni delle pertinenti “voci interne”;

- ha riportato un numero inferiore di flessioni in ordine alle “qualità culturali ed intellettuali” e alle “qualità professionali”;

- ha maturato un arco temporale di comando superiore rispetto a quello del ricorrente e periodi superiori di comando pieno ex art. 27 d.lgs. 69/2001;

- ha svolto un maggior numero di incarichi rispetto al ricorrente;

- è stato destinatario di un numero superiore di incarichi di insegnamento (130 a fronte dei 45 svolti dal ricorrente)”.

2.2. Quanto al gen. Ivano M, classificatosi al terzo posto della graduatoria di merito con punteggio di 28,47/30, il TAR ha parimenti ritenuto legittima da parte della CSA la valorizzazione della circostanza “ che lo stesso abbia retto ben due comandi provinciali (Padova e Roma) a fonte di un solo comando provinciale retto dal ricorrente (Genova) e abbia espletato l’incarico di Comandante Regionale Trentino Alto Adige, tipologia di Comando di secondo livello, mai retto dal ricorrente nell’arco di tutta la carriera. Parimenti, anche con riferimento al suddetto controinteressato, la Commissione ha valorizzato il profilo dell’anzianità senza demerito essendo quest’ultimo stato immesso in servizio ben quattro anni prima del ricorrente (ovvero il 7 luglio 1986 mentre l’interessato l’11 luglio 1990). La suddetta valutazione appare inoltre correttamente effettuata dalla Commissione cha ha, in particolare, valorizzato come il suddetto controinteressato:

- ha raggiunto, abbinato alla massima qualifica apicale di “Eccellente”, espressioni di elogio/apprezzamento già nel grado di Capitano prima del ricorrente;

- ha ottenuto attestazioni di lode ininterrottamente a differenza del ricorrente che ha subito per il triennio 1997-2000 una revisione decrementativa dei documenti caratteristici;

- ha riportato, con riferimento alle “qualità culturali e intellettuali” e alle “qualità professionali” un numero inferiore di flessioni rispetto al ricorrente;

- ha ottenuto un maggior numero di ricompense di ordine morale;

- ha conseguito un numero superiore di titoli universitari”.

2.3. Il TAR ha poi ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente, assumendo di aver svolto delicate indagini, anche di rilevanza mediatica, relative ad ambiti politici e imprenditoriali e di essere pertanto destinatario della speciale protezione riservata alle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni parallele di diritto interno, ha lamentato lo sviamento di potere e la conseguente violazione della dir. UE 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2019 a causa dell’asserita abnorme sottovalutazione del suo profilo di ufficiale: secondo il TAR infatti tali affermazioni erano rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio, anche solo indiziario, posto che gli avvicendamenti denunciati dal ricorrente quali presenti indicatori del fatto che “qualcosa stesse radicalmente cambiando” non erano idonei a configurare il dedotto asserito trattamento deteriore subito rispetto agli altri ufficiali del corpo.

3. Il gen. Nisi ha denunciato l’erroneità e l’ingiustizia di tale sentenza, limitatamente al rigetto dei motivi di ricorso proposti nei confronti dei generali L e M, sostenendo la lettura incompleta, riduttiva e parcellizzata delle censure articolate e riproponendo integralmente gli argomenti sollevati in primo grado.

L’appellante ha invero dedotto che “ quelle tre valutazioni sono agli antipodi dei dati obiettivi desumibili dalla documentazione sulla quale deve poggiare ogni valutazione della Commissione. E ciò, solo a sfavore della sua posizione dacché egli avrebbe meritato un punteggio superiore a quello dei generali LIPARI e MACCANI “, sicché - a suo avviso - l’adito Tribunale avrebbe dovuto cogliere che il giudizio espresso era stato determinato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque.

3.1. In relazione alla posizione del generale L, la maggior valorizzazione dei comandi da questi ricoperti non aveva correttamente apprezzato che: a) la provincia in cui egli aveva espletato il proprio ruolo di comando era quella del capoluogo di una delle più ricche e industriali regioni (Genova e la Liguria); b) il pari grado gen. L aveva poi svolto comandi

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