Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-07, n. 202210745

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-07, n. 202210745
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210745
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 10745/2022REG.PROV.COLL.

N. 00454/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2021, proposto da
A F, rappresentata e difesa dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Comune di Stalettì, non costituito in giudizio
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n.1094/2020


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il cons. Ofelia Fratamico e udito l’avvocato Grazia Tiberia Pomponi in dichiarata delega dell’avv. L P.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue




FATTO

L’appellante ha chiesto al Consiglio di Stato l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR per la Calabria n. 1094/2020 del 17 giugno 2020 di rigetto del ricorso proposto in primo grado contro l’ordinanza del Comune di Stalettì di rilascio dell’area demaniale sita in località Panaja Caminia, a valle del tracciato della linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria e per il risarcimento dei danni.

A sostegno della sua impugnazione, l’appellante ha dedotto i seguenti motivi : a) error in iudicando, per violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c.p.a., eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Costituzione, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità; b) error in iudicando, per erronea pronuncia sull’applicazione dell’art. 7, comma 9-septiesdecies D.L. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015 e sulla violazione della legge della Regione Calabria n. 17/2005; c) error in iudicando, per avere il T.A.R. della Calabria male interpretato la legge, non applicando correttamente l'art. 35 D.P.R. n. 380/2001; d) error in iudicando del T.A.R. della Calabria per essersi espresso riportando giurisprudenza del Consiglio di Stato inerente l’art. 35 del D.P.R. 380/2001; e) error in procedendo et in iudicando, violazione del principio ne eat iudex ultra petita partium ex art. 112 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.; f) error in iudicando, per non avere il T.A.R. per la Calabria rilevato l’eccesso di potere per carenza di istruttoria. violazione dell’art. 32 del codice della navigazione, carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta rispetto al comportamento tenuto dal Comune di Stalettì per oltre 50 anni, g) eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria, carenza assoluta di motivazione ex art. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241; h) violazione del principio del legittimo affidamento ex art. 97 Costituzione, carenza di motivazione del provvedimento, carenza di comparazione tra gli interessi pubblici e privati.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.

Con ordinanza del Consiglio di Stato n. 1396/2022 del 25 marzo 2022 è stata rigettata l’istanza di sospensione cautelare dell’esecutività sentenza appellata.

All’udienza pubblica del 18 ottobre 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.



DIRITTO

Con la sua impugnazione l’appellante ha sollevato, in primo luogo, alcune questioni processuali che avrebbero comportato, a suo parere, l’illegittimità dell’adozione da parte

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