Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 2023-11-13, n. 202304580

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 2023-11-13, n. 202304580
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304580
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 13/11/2023

N. 08902/2023 REG.RIC.

N. 04580/2023 REG.PROV.CAU.

N. 08902/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8902 del 2023, proposto dal
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

C L, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00160/2023, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello notificato il 27.10.2023 e depositato in data 13.11.2023 alle h. 11.55 e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche (“anche inaudita altera parte”) proposta dal Ministero appellante ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm. in seno al predetto appello;

Considerato che:

fermo restando che i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris dovranno essere vagliati nella propria sede collegiale, che si fissa sin d’ora nella camera di consiglio del 28 novembre 2023, non sembrano sussistere i requisiti di indilazionabilità e indifferibilità dell’invocata (eccezionale) tutela monocratica, laddove si consideri che:

in detta sede dovranno essere vagliate le molteplici questioni giuridiche prospettate e in particolare la trasponibilità dei principi affermati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 575 del 17.1.2023 alla fattispecie per cui è causa;

il danno “qualificato” irreparabile ed indilazionabile non è stato neppure persuasivamente prospettato, ed anzi, si fa unicamente riferimento ad un asserito aggravio di spese discendente dall’attivazione della supplenza, il che integrerebbe danno patrimoniale comunque restaurabile;

considerato altresì che l’ordinanza del Tar impugnata è stata pubblicata in data 7.9.2023, che la richiesta di misure interinali presidenziali è stata proposta solo in data 13.11.2023, e che nel breve intervallo temporale rispetto alla camera di consiglio del 28 novembre 2023 fissata per la delibazione collegiale non sembra possano prodursi le lamentate conseguenze in tema di irreparabilità.;


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