Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-03, n. 202300076

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-03, n. 202300076
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300076
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00076/2023REG.PROV.COLL.

N. 00862/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 862 del 2022, proposto da
Stam s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e R T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato R T in Roma, via Bisagno, 14;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
Città Metropolitana di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Lucia De Luca, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

Esedra s.r.l. e Aura Energie s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Aurapetroli s.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, n. 1398 del 2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze nonché di Esedra s.r.l. e Aura Energie s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022 il Cons. Stefano Fantini;
preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza discussione, è data la presenza degli avvocati Chierroni e Tagliaferri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-La Stam s.p.a., società operante nell’ambito della distribuzione dei carburanti e titolare di plurimi impianti, ha interposto appello nei confronti della sentenza 27 ottobre 2021, n. 1398 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il suo ricorso finalizzato all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Toscana e dalla Città metropolitana di Firenze sull’istanza in data 16 febbraio 2021 di classificazione della strada SGC (strada grande comunicazione) FI-PI-LI ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 495 del 1992.

Stam è stata coinvolta in una complessa vicenda giudiziaria concernente la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante nel Comune di Pontedera, località Il Romito, sito al km. 51+126 della SGC FI-PI-LI, implicante dunque anche la corretta classificazione della strada. A tale riguardo, le amministrazioni regionale e provinciale (rispettivamente, proprietaria ed ente gestore della viabilità) ritengono detta strada come viabilità extraurbana secondaria di tipo C, mentre la sentenza di questa Sezione 22 ottobre 2018, n. 6003 la ha configurata alla stregua di strada extraurbana principale di categoria B. Tale situazione di incertezza ha precluso all’appellante la realizzazione dell’impianto.

Proprio in considerazione di ciò, il 16 febbraio 2021 Stam ha presentato l’istanza di classificazione della strada, chiedendo alle predette amministrazioni di compiere una rinnovata valutazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali della viabilità stessa. All’istanza ha dato una risposta meramente interlocutoria la Regione Toscana con nota in data 8 marzo 2021, enunciativa della competenza provinciale in materia, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. Toscana n. 88 del 1998.

Il 9 marzo 2021 Stam ha nuovamente chiesto la classificazione della SGC FI-PI-LI, senza avere alcun riscontro.

2. - Ne è originato il ricorso in primo grado, finalizzato all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza di classificazione della strada.

3. - La sentenza appellata, come esposto, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, nella considerazione che la pretesa ad una corretta classificazione della viabilità abbia consistenza di diritto soggettivo, atteso che gli atti di classificazione della viabilità hanno natura meramente dichiarativa, non costituendo manifestazione di potere autoritativo, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario. Ha evidenziato il primo giudice come infatti nella presente controversia Stam faccia valere « il proprio interesse ad una certa classificazione della viabilità di cui sopra che non viene in gioco (nell’ambito del giudizio) come presupposto per l’accertamento della legittimità di un provvedimento amministrativo ».

4.- Con il ricorso in appello la società Stam ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, assumendo che l’accertamento della classificazione formale della strada era strumentale e incidentale ai fini della definizione di un procedimento finalizzato all’adozione di atti autoritativi con natura abilitativa, rispetto ai quali è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo. Ha inoltre dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6003 del 2018, la quale ha escluso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di classificazione delle strade ai sensi dell’art. 2 del codice della strada.

5. - Si sono costituite in resistenza la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze, chiedendo la reiezione del ricorso in appello.

Si sono altresì costituite in resistenza la Esedra s.r.l. e Aura Energie s.r.l. eccependo l’inammissibilità dell’appello di Stam, e reiterando inoltre, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc, amm., le eccezioni assorbite in primo grado, incentrate in via principale sulla inconfigurabilità di un obbligo di provvedere in capo alle amministrazioni

6. - Nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Il primo e centrale motivo di appello critica la statuizione declinatoria della giurisdizione amministrativa nell’assunto che il ricorso esperito da Stam ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm. si innesta in un procedimento amministrativo che ha dato luogo ad atti autoritativi, peraltro lesivi della posizione soggettiva dell’appellante. Il quarto motivo ribadisce che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di esercizio di poteri autoritativi in materia di classificazione della strada.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione del rapporto di complementarietà, sono infondati.

Va premesso che la giurisprudenza è costante nell’affermare che la classificazione di una strada è atto a contenuto vincolato e ha natura meramente dichiarativa, non esplicando altro effetto costitutivo se non quello circoscritto di determinare l’assegnazione della strada alla rispettiva classe ai fini delle dovute manutenzioni e connesse responsabilità (in termini Cons. Stato, IV, 24 gennaio 2011;
IV, 13 ottobre 2010, n. 7481).

Ciò comporta la non ravvisabilità di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, che ricorre allorchè il privato “dialoga” con il potere discrezionale dell’amministrazione.

Né può ritenersi fondato l’assunto dell’appellante basato sulla tesi della connessione dell’istanza con procedimenti amministrativi in corso, atteso che la vicenda amministrativa si è ormai definita con la sentenza della Sezione 22 ottobre 2018, n. 6003, la quale ha ricondotto la SCG FI-PI-LI tra le strade extraurbane secondarie di tipo B;
detta sentenza ha resistito al ricorso per revocazione, deciso sempre da questa Sezione con la sentenza di inammissibilità 10 gennaio 2022, n. 170, nonché al ricorso per cassazione, disatteso dalle Sezioni Unite con ordinanza 19 aprile 2021, n. 10246.

La “autonomia” della istanza di classificazione si desume peraltro dal suo stesso contenuto, ove è espressamente indicato che Stam ha « interesse a che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze […], nella rispettiva qualità di Ente proprietario e Ente gestore della viabilità in questione, vogliano compiere una rinnovata valutazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali della viabilità medesima, nel suo complesso e all’esito di tale valutazione vogliano provvedere alla sua formale corretta classificazione della strada, in conformità ai principi di cui all’art. 2 D.P.R. 495/1992, recante Regolamento di attuazione del Codice della Strada, nonché degli artt. 22-23 della L.R.T. 88/1989 », dimostrando di perseguire l’interesse ad una classificazione in astratto, e non già richiedendo un accertamento incidentale su una questione di fatto, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto atti autoritativi, cui si correlano posizioni soggettive di interesse legittimo.

Del resto, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento non è esperibile, per costante giurisprudenza, qualora l’atto di cui si chiede l’adozione sia a contenuto regolamentare o generale, essendo un rimedio circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale.

E’ per questa stessa ragione che la procedura di cui all’art. 117 Cod. proc. amm. consente di tutelare solamente situazioni pretensive che rientrino nell’ambito della giurisdizione amministrativa, dovendosi pertanto il ricorso avverso il silenzio ritenere inammissibile allorchè si tratti di controversie che solo apparentemente siano riconducibili ad una situazione di inerzia (intesa quale contegno inadempitivo dell’obbligo di provvedere), come nel caso di giudizi relativi all’accertamento di diritti soggettivi, la cui eventuale lesione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

8. - Le considerazioni ora esposte pongono in evidenza l’infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di appello, con i quali si deduce, rispettivamente, il contrasto con il giudicato di cui alla sentenza 22 ottobre 2018, n. 6003 di questa Sezione, nonché la pendenza di un giudizio sulla legittimità del diniego di provvedimenti autorizzatori.

Infatti nell’evocato precedente la statuizione sulla classificazione della SCG FI-PI-LI è strettamente connessa all’impugnazione di provvedimenti deneganti il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante, e si pone dunque come presupposto per l’accertamento della legittimità di un provvedimento amministrativo.

Al contempo, il ricorso avverso il silenzio non può ritenersi formalmente connesso o collegato alla vicenda decisa con la sentenza della Sezione n. 6003 del 2018, recante pronuncia di rigetto dell’impugnazione avverso il diniego di rilascio del titolo edilizio da parte del Comune di Pontedera, atteso che si colloca in una fase temporalmente successiva e comunque contiene una prospettazione incompatibile con l’accertamento contenuto nella predetta sentenza.

9. - Alla stregua di quanto esposto, il ricorso in appello va respinto, il che esime il Collegio dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità riproposta in questo grado di giudizio da Esedra S.r.l. e da Aura Energie s.r.l. La peculiarità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.

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