Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-02-28, n. 201201161
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N. 01161/2012REG.PROV.COLL.
N. 05480/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5480 del 2011, proposto da:
P D B, rappresentato e difeso dagli avv. A C, G C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Comune di Stella Cilento, rappresentato e difeso dall'avv. T C, con domicilio eletto presso Luigi Guarnieri in Roma, via De Carolis 177;
nei confronti di
Regione Campania;Società Semplice Kiwicilento, rappresentata e difesa dall'avv. M F, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - Sez. Staccata di Salerno Sez. I n. 00729/2011, resa tra le parti, concernente LEGITTIMAZIONE POSSESSO DI TERRE DI USO CIVICO NEL COMUNE DI STELLA CILENTO;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Semplice Kiwicilento e di Comune di Stella Cilento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati Sebastiana Dore, su delega dell'avv. A C, Gabriele Pafundi, su delega dell'avv. T C, nonché l'avv. M F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con contratto del 30 agosto 1973 il Comune di Stella Cilento affidava in concessione a P D B un terreno in agro di Casal Velino con l’obbligo di apportarvi radicali permanenti trasformazioni fondiarie e per questo, l’affittuario riceveva una serie di contributi che portavano il fondo a frutteto specializzato irriguo ed idoneo ad ospitare colture orticole intensive.
Sennonché nel 1993 il Commissario per la liquidazione degli usi civici individuava lo stesso fondo tra quelli gravati da uso civico e conseguentemente il Comune si rivolgeva all’autorità giudiziaria per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto agrario e la relativa condanna al rilascio, domanda accolta con sentenza del 17 aprile 1997 della Corte di Appello di Salerno, poi confermata in Cassazione.
Il ricorrente chiedeva allora la legittimazione dell’occupazione del terreno demaniale ai sensi dell’art. 9 L. 1766/27, legittimazione che gli veniva dapprima riconosciuta dalla Regione Campania sulla base della perizia di legge che aveva accertato la sussistenza di tutti i presupposti, ma che infine gli veniva negata con decreto regionale del 27 novembre 2003 su opposizione del Comune di Stella Cilento.
Mentre il Comune cedeva il terreno in uso temporaneo per cinque anni alla società Kiwicilento, il D B impugnava al TAR della Campania, Sezione staccata di Salerno, il decreto regionale ed il suo ricorso veniva dapprima respinto con sentenza n. 1114/05, ma tale sentenza veniva poi annullata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 6793/07, la quale riconosceva che anche la detenzione dei terreni era elemento valido per la legittimazione dell’occupazione.
La sentenza del Consiglio di Stato passava poi in giudicato, essendo stati respinti la domanda di revocazione ed il ricorso alle SS.UU. della Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione.
A quel punto la Regione Campania con decreto 8/2008 riconosceva la legittimazione del possesso del D B, ma tale decreto veniva impugnato innanzi al TAR di Salerno sia dal Comune, sia dalla società Kiwicilento, la quale ultima proponeva anche opposizione di terzo in Consiglio di Stato avverso la sentenza 6793/07;il Consiglio di Stato respingeva l’opposizione di terzo, ma il TAR di Salerno accoglieva invece i due ricorsi anzidetti con la sentenza n. 729 del 21 aprile 2011, affermando il mancato effetto conformativo della sentenza del Consiglio di Stato e causando così il presente appello notificato il 20 giugno 2011 e recante le seguenti censure:
1.Erra la sentenza impugnata nel ritenere che il vincolo conformativo derivante dalla sentenza n. 6793/07 del Consiglio di Stato sia inesistente e che la stessa sentenza si è limitata a formulare affermazioni incidentali. In realtà il Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento del diniego di legittimazione sul presupposto esplicito che dall’accertamento del perito, effettuato in seguito alla verifica disposta dall’assessore regionale all’agricoltura, è risultato che la posizione del D B integrava tutti i requisiti previsti dall’art. 9 L. 1766/27 per la concessione della legittimazione del possesso abusivo.
2.Erra la sentenza impugnata nel ritenere che, successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato, dovesse essere rinnovata l’attività istruttoria preordinata all’accertamento delle condizioni per l’accoglimento della domanda di legittimazione. Infatti l’occupante aveva apportato sostanziali permanenti migliorie, la zona occupata non interrompeva la continuità dei terreni e l’occupazione stessa durava da oltre 10 anni, così come accertato dal perito istruttore. L’unica condizione da superare era quella della qualificazione dell’occupazione da parte dell’appellante e tale condizione è stata superata dalla sentenza, con il completamento quindi di tutti i requisiti richiesti dagli interessi pubblici coinvolti.
3.Erra la sentenza impugnata nel ritenere che nell’emanazione del decreto n. 8/2008 la Regione Campania dovesse prendere in considerazione il ricorso amministrativo proposto nel 2002 dal Comune di Stella Cilento, in cui veniva contestata la correttezza dell’istruttoria tecnica e la sussistenza di un concreto interesse pubblico alla legittimazione in favore dell’appellante. Nel trattare il ricorso amministrativo in questione, gli uffici regionali hanno accolto solo due motivi e il Comune è rimasto acquiescente per la parte di opposizione residua.
4.La società Kiwicliento non aveva poi una situazione differenziata rispetto ai terreni in questione, non avendo partecipato alla procedura per gli USA ed avendo solamente stipulato con il Comune il 31 luglio 2004 un contratto di affitto del terreno che comunque non la legittima a ricorrere avverso il decreto n. 8/2008.
Il D B concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Stella Cilento e la società Kiwicilento si sono costituiti in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’appello deve essere accolto, in virtù dell’assorbente fondatezza dei motivi secondo e terzo.
Ritiene il Collegio che la sentenza del Consiglio di Stato n. 6793/07, la cui domanda di revocazione è stata respinta con la sentenza n. 3780/09 e la cui impugnazione per difetto assoluto di giurisdizione è stata respinta dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12250/09, abbia avuto effetto conformativo nei riguardi della dovuta restituzione al D B del terreno in agro di Casal Velino, di cui in controversia.
Con la sentenza n. 6793/07 è stato superato il problema della qualificazione dell’occupazione del terreno da parte del D B, al tempo detenzione nomine alieno in quanto fondata su un contratto di affitto e non sull’esercizio di fatto del diritto di proprietà ed in quanto ritenuta dagli uffici regionali non integrante gli estremi dell’”occupazione”, requisito necessario ai sensi dell’art. 9 L. 16 giugno 1927 n. 1766 per decretare la legittimazione dell’occupazione medesima.
La sentenza n. 6793/07 ha infatti affermato che la situazione dei terreni doveva necessariamente ricadere nell’ambito dell’occupazione, vista da un lato la nullità del contratto di affitto, così come dichiarata dalla Corte di Appello di Salerno, e dall’altro lo stato di fatto sostanziale, in cui un rapporto di affitto che aveva sottratto per 27 anni un cespite alla sua destinazione legale in violazione di norme imperative, non poteva che maturare una condizione oggettiva di possesso.
Vi era perciò quella situazione di contiguità tra il soggetto e la res richiesta dall’art. 25 r.d. n. 332/28, che non doveva forzatamente coincidere con il possesso di tipo civilistico e precipuamente con i suoi elementi soggettivi, ma che definiva unitamente ad una serie di condizioni inerenti lo stato dei terreni, quell’occupazione da legittimare definitivamente.
Quindi, una volta superato il problema della sussistenza del requisito dell’occupazione così come richiesto dalla legge, non vi erano più altri impedimenti a carico dell’appellante, come invece sostenuto dal Comune di Stella Cilento ed affermato nella sentenza impugnata.
Ed effettivamente con nota 31 gennaio 2001 il perito istruttore arch. Carmela F, all’uopo nominata con decreto dell’Assessore all’agricoltura della Regione Campania, aveva dichiarato di aver accertato in capo alla ditta D B tutti i presupposti previsti dall’art. 9 della L. 1766/27, ossia la realizzazione di sostanziali e permanenti migliorie, il fatto che la zona occupata non interrompesse la continuità dei terreni e che la medesima occupazione durasse da almeno 10 anni: ora, la sussistenza di tali presupposti è del tutto pacifica.
Le migliorie sono attestate dalle radicali differenze attinenti lo stato dei terreni così come anteriormente rilevato nel 1973 dal verbale di consistenza redatto all’epoca della consegna al D B in virtù del contratto di affitto e poi accertato nella relazione dell’arch F nel 2001.
Non è contestata la non interruzione della continuità dei terreni.
Quanto al possesso ultradecennale, è sufficiente il riscontro del momento storico dell’inizio dell’occupazione.
Del tutto fondate anche le considerazioni svolte dall’appellante in ordine all’interesse pubblico alla legittimazione dell’occupazione.
Proprio dalla sentenza 6793/07 emerge che la presenza di tutti i presupposti di legge per legittimare l’occupazione del D B, così come elencata nella perizia dell’arch. F e richiamata nel bando di pubblicazione in data 13 febbraio 2002 così come redatto dal Servizio usi civici della Regione Campania, è sostanzialmente assorbente delle ragioni di interesse pubblico che avrebbero potuto portare, una volta presentata la relativa domanda, alla legittimazione dell’occupazione.
Le censure sollevate con il terzo motivo completano poi il quadro delle ragioni del D B.
Una volta ricevuto il bando regionale di pubblicazione degli accertamenti peritali, il Comune di Stella Cilento ha opposto avverso l’ipotesi di legittimazione dell’occupazione ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 30 r.d. 332/28, avanzando una serie di contestazioni su tutti i punti, dall’istruttoria tecnica sino all’anzidetta qualificazione dell’occupazione avente ad oggetto il terreno.
Il competente dirigente regionale, a conclusione del procedimento e viste le opposizioni comunali, ha negato con decreto n. 4/157 la legittimazione dell’occupazione dell’appellante, in accoglimento delle ragioni rappresentate dal Comune di Stella Cilento circa la qualificazione dell’occupazione e la perdita del possesso del terreno in seguito alla sentenza del 17 aprile 1997 della Corte di appello di Salerno, di accertamento della nullità del contratto di affitto agrario;ora queste ragioni, come si è visto nei fatti, sono state oggetto di ricorso al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, da parte del D B e definitivamente superate dalla sentenza n. 6793/07 del Consiglio di Stato.
La altre censure al tempo sollevate dal Comune con il ricorso in opposizione, non sono state affrontate nel decreto regionale n. 4/157 poi annullato in via giurisdizionale ed il Comune non si è fatto parte attiva nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 6793/07 proponendo ricorso incidentale al TAR Salerno, in tal modo rinnovandole: quindi quelle ragioni appaiono ora del tutto superate in ragione della virtuale acquiescenza prestata allora dal Comune ed una loro considerazione nell’attuale inizio deve ritenersi inammissibile.
Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere accolto con l’assorbimento di ogni ulteriore censura e la conseguente riforma della sentenza impugnata nel punto in cui la medesima ha accolto i ricorsi del Comune di Stella Cilento e della Società Kiwicilento proposti contro il decreto n. 8/2008 con cui la Regione Campania ha nuovamente disposto la legittimazione dell’occupazione del terreno in controversia da parte di P D B.
Le spese di giudizio possono essere compensate, vista l’annosità della questione e la sua peculiare complicazione di fatto.