Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-12, n. 201601920

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-12, n. 201601920
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601920
Data del deposito : 12 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08108/2015 REG.RIC.

N. 01920/2016REG.PROV.COLL.

N. 08108/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8108 del 2015, proposto da:
M M, rappresentata e difesa originariamente dall’avv. S P con lei elettivamente domiciliata in Roma alla via L. Tempesta n.41 e successivamente dall'avv. L P, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Via Caio Mario 8;

contro

Comune di Nepi;

nei confronti di

M R;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 09846/2015, resa tra le parti, concernente silenzio serbato sull'amministrazione su chiarimenti circa la sussistenza di convenzione edilizia


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il Cons. A M, Nessuno delle parti è presente;


La sig.ra Manuela Michela è proprietaria di un terreno sito in Comune di Nepi , in località Grezzano- le Mura della superficie di 9 ettari e 24 centiare con sovrastante fabbricato rurale diruto e in qualità di proprietaria di tale compendio immobiliare stipulava con l’anzidetto Comune in data 5/5/2004 per atto notaio Porceddu una convenzione con la quale si impegnava a non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni agricole e delle nuove strutture previste da un presentato piano di utilizzo aziendale.

L’interessata con nota del 13 ottobre 2014 chiedeva al Comune di Nepi di pronunciarsi su alcune questioni in ordine alla perdurante vigenza o meno della convenzione edilizia sopra indicata anche in relazione alla situazione dell’affittuario di detto fondo.

L’interessata quindi presentava innanzi al TAR del Lazio ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. ( c.d. rito del silenzio) volto ad ottenere la declaratoria dell’inadempimento dell’obbligo da parte del Comune di Nepi di provvedere sulle questioni formulate con la suindicata istanza del 13/10/2014.

L’adito Tribunale Amministrativo con sentenza n. 9846/2015 dopo aver rilevato l’inammissibilità del ricorso, dichiarava la improcedibilità dello stesso.

La sig.ra Micheli ha impugnato con l’appello all’esame tale decisum, deducendone la erroneità sotto vari profili.

In particolare ha sostenuto la persistenza dell’interesse sostanziale e processuale alla decisione di merito concludendo per la condanna del Comune di Nepi a provvedere in ordine a quanto allo stesso Ente richiesto con la istanza più volte citata.

Ciò premesso, nelle more del presente giudizio, con atto qui depositato in data 16 aprile 2016, il nuovo difensore della sig.ra Micheli, all’uopo nominato con mandato a margine dell’atto stesso e con la espressa facoltà di rinunciare agli atti , ha fatto presente che non sussiste più interesse a coltivare il procedimento giurisdizionale qui pendente , con rinuncia all’appello.

Da quanto sopra esposto non resta al Collegio che dare atto della rinuncia al proposto gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Non occorre pronunciarsi sulle spese stante l’assenza in giudizio delle parti intimate.

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