Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-12-21, n. 202108480
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2021
N. 08480/2021REG.PROV.COLL.
N. 04222/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4222 del 2021, proposto dal Ministero dell'Interno, l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, sez. I.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. U M e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le Amministrazioni appellanti chiedono la riforma della sentenza n. -OMISSIS- con cui il T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierna appellata, -OMISSIS- -OMISSIS- , ha annullato gli atti impugnati in prime cure, vale a dire l’informazione antimafia interdittiva di cui alla nota prot. n.-OMISSIS-con la quale ANAC comunicava l'avvenuta iscrizione della predetta informativa, ai sensi dell'art. 213, comma 10, D.lgs. n. 159/2011, nel Casellario degli operatori economici, esecutori di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la nota del 15.06.2020, con la quale ANAC respingeva l'istanza, formulata dalla ricorrente in data 11.6.2020, ai fini della revoca della predetta annotazione, le note del 29.6.2020 e del 21.7.2020, con la quale la Prefettura di Lecce respingeva l'istanza di revoca della informazione interdittiva antimafia, nonché gli atti presupposti richiamati.
1.1. Vale premettere che la -OMISSIS- -OMISSIS- , iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce dal 1980, ha come oggetto sociale prevalente l’assegnazione ai soci di immobili abitativi e pertinenziali, in proprietà o in godimento ovvero in locazione nonché la gestione dei loro alloggi realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della -OMISSIS-, oltre ad ogni attività o servizio strumentale connesso direttamente o indirettamente all’oggetto sociale prevalente.
1.2. Su richiesta della Sezione Ricerca Industriale e Innovazione della Regione Puglia, avanzata per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia in data 5.12.2019, la Prefettura di Lecce rilevava che tra i componenti del consiglio di amministrazione della suindicata cooperativa figurava anche il sig. -OMISSIS-, gravato da diverse condanne irrevocabili, tra cui talune da ritenersi cause ostative al rilascio della documentazione antimafia liberatoria ai sensi dei commi 1 e 8 dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e, segnatamente, una condanna alla pena di anni 9 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 comma 2 DPR 309/90, 416 c.p., e 12 comma 1 d.lgs. n. 286/1998, inflitta con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bari in data 21.6.2002, confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza emessa in data 22.12.2005, irrevocabile il 22.12.2009, nonché una ulteriore condanna alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione (pena rideterminata in continuazione che assorbe quella inflitta dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza sopra indicata) per i reati di cui agli artt. 74 comma 2 DPR 309/90, 110, 447 e 482 c.p. 73 D.P.R. 309/90 con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce in data 18.1.2013, irrevocabile il 6.5.2014.
In ragione di ciò l’Autorità prefettizia adottava il provvedimento interdittivo antimafia prot.n. -OMISSIS-, con il quale giustappunto attestava, ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3 del Codice Antimafia, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all’art. 67 del medesimo Codice. Facevano, quindi, seguito l’iscrizione da parte dell’ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 10, D.lgs. n. 159/2011, nel Casellario e la successiva conferma.
1.3. La Prefettura di Lecce, con successiva nota prot.n. -OMISSIS-, assunta in conformità al parere espresso dal citato Gruppo Interforze, respingeva l’istanza di revoca dell’11.6.2020 che traeva alimento dalla formalizzazione, già in data 25.5.2020, delle dimissioni dalla carica del consigliere -OMISSIS- a mezzo di lettera raccomandata a mano consegnata dall’interessato al Presidente della Cooperativa.
L’istruttoria all’uopo svolta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lecce non consentiva, invero, di riscontrare l’esistenza di modifiche nella compagine societaria.
1.3. Con successiva istanza del 14 luglio 2020, la Cooperativa reiterava l’istanza di revoca dell’interdittiva antimafia deducendo questa volta l’intervenuta ratifica, nella riunione del Consiglio di Amministrazione della -OMISSIS-, delle dimissioni del -OMISSIS-dalla carica di Consigliere e la intervenuta formalizzazione presso la Camera di Commercio in data 10.7.2020 della cessazione della carica dello stesso.
L’istanza veniva nuovamente respinta essendo stata rilevata l’esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato, in data 1.4.20220, tra la coniuge del -OMISSIS-, -OMISSIS-.
2. Il TAR, con la decisione qui appellata, ha accolto il ricorso stimando i precedenti penali da cui risultava gravato il -OMISSIS- come risalenti e non attuali e ritenendo in aggiunta, da un lato, che le vicende che interessano il coniuge dell’amministratore non fossero rilevanti a seguito del divorzio e, dall’altro, che le dimissioni del sig. -OMISSIS- dalla carica di consigliere di amministrazione “ valgono a rappresentare l’univoca volontà dell’amministratore di dismettere il proprio ruolo all’interno della cooperativa, ciò che rende ingiustificata l’individuazione di un ipotetico rischio di infiltrazione mafiosa ”.
3. Con il mezzo qui in rilievo gli appellanti deducono che il suindicato decisum si pone in violazione del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla costante giurisprudenza in materia, e sarebbe fondato su una erronea