Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-07, n. 201801482
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Pubblicato il 07/03/2018
N. 01482/2018REG.PROV.COLL.
N. 08282/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8282 del 2017, proposto da G M, G M, P F, A C, A C, rappresentati e difesi dall’Avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di San Bernardo, n. 101;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio
pro tempore
, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissario prefettizio del Comune di Muro Lucano, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Comune di Muro Lucano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 554 del 2017 del T.A.R. per la Basilicata, sez. I, resa tra le parti, concernente il decreto del Presidente della Repubblica, di estremi sconosciuti, adottato in data 10 aprile 2017, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Muro Lucano, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti, G M, G M, P F, A C, A C, l’Avvocato Annunziata Abbinente, su delega dell’Avvocato A P, e per le Amministrazioni appellate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 3 febbraio 2017 il G.U.P. presso il Tribunale di Potenza ha applicato, ai sensi dell’art. 283, comma 1, c.p.p., la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Muro Lucano nei confronti dell’allora sindaco e di tre consiglieri comunali, coinvolti in un procedimento penale nell’ambito del quale erano loro contestati vari reati asseritamente compiuti nell’espletamento delle loro funzioni.
1.1. Il Prefetto di Potenza, avuta notizia della misura cautelare disposta nei loro confronti, con il decreto del 9 febbraio 2017 li ha sospesi dalla carica.
1.2. La vicenda ha innescato una crisi politica all’interno dell’ente, in quanto ha rassegnato le dimissioni dapprima il vicesindaco, il successivo 10 febbraio, e dipoi si sono dimessi il 22 febbraio 2017 altri due dei tre consiglieri comunali già sospesi e, infine, l’8 marzo 2017 si sono dimessi altri cinque consiglieri comunali.
1.3. Il 2 marzo 2017 le dimissioni del vicesindaco sono divenute irrevocabili, sicché il Prefetto di Potenza ha nominato un commissario prefettizio, al quale sono stati attribuiti i poteri del sindaco sospeso e della giunta, e pochi giorni dopo, preso atto degli eventi intervenuti, ha sospeso il consiglio comunale fino allo scioglimento dello stesso, contestualmente sollecitato, in ragione dell’ormai constatata impossibilità di funzionamento per via delle dimissioni della maggioranza dei componenti.
1.4. Il successivo 10 aprile 2017, preso ormai atto dell’impossibilità, per il Consiglio comunale, di funzionare, è stato adottato il d.P.R. con il quale è stato deciso lo scioglimento dello stesso.
2. Avverso tale decreto di scioglimento e gli atti presupposti il sindaco ed altri ex amministratori, deducendo distinti motivi di censura, hanno proposto ricorso avanti al T.A.R. per la Basilicata e ne hanno chiesto, previa sospensione, l’annullamento.
2.1. Si sono costituite nel primo grado del giudizio le Amministrazioni appellate per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.
2.2. Infine, con la sentenza n. 554 del 31 luglio 2017, il T.A.R. per la Basilicata ha respinto il ricorso.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli interessati e ne hanno chiesto, previa sospensione, la riforma.
3.1. Si sono costituite le Amministrazioni appellate per resistere all’avversaria impugnazione, di cui hanno chiesto la reiezione.
3.2. Nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha rinviato la causa per la sollecita trattazione del merito all’udienza pubblica.
3.3. Infine, nella pubblica udienza del 1° marzo 2018, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato e va respinto, seppure per le ragioni che seguono.
5. In via preliminare, secondo l’ordine logico-giuridico delle questioni, occorre in questa sede ribadire i profili di parziale irricevibilità e improcedibilità, acclarati dal giudice di primo grado e contestati dagli appellanti in limine litis (pp. 4-5 del ricorso).
5.1. Per quanto riguarda l’irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, nella parte relativa al provvedimento del 9 febbraio 2017, mediante il quale la Prefettura di Potenza ha sospeso il sindaco di Muro Lucano, meritano infatti conferma le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure.
5.2. Tale provvedimento ha immediatamente prodotto effetti lesivi nei confronti del suo destinatario G M, e, pertanto, da quel momento avrebbe dovuto essere calcolato il termine per la sua impugnazione.
5.3. Né sembra rilevare, ai fini dello spostamento in avanti del suddetto termine, il richiamo alla revoca della misura cautelare.
5.4. Tale circostanza, al momento dell’adozione del provvedimento sospensivo, costituiva un evento futuro e incerto e, pertanto, non sembra ragionevole ritenere che la parte non avrebbe potuto impugnare l’atto prima della rimozione della misura cautelare.
5.5. Con riferimento all’impugnazione del provvedimento prefettizio di sospensione del consiglio comunale adottato il 9 marzo 2017, se ne conferma l’improcedibilità per la sopravvenuta carenza d’interesse, determinata dalla successiva adozione del d.P.R. di scioglimento del medesimo organo, pure contestato in questo giudizio.
5.6. Inoltre, il provvedimento sospensivo non sembra costituire un vero e proprio atto presupposto del disposto scioglimento del consiglio comunale, dal momento che esso non costituisce un antecedente logico e/o funzionale del decreto di scioglimento e la mancata impugnazione della sospensione non avrebbe impedito lo scioglimento del consiglio comunale, fondandosi quest’ultimo su di un autonomo apprezzamenti dei presupposti di fatto e di diritto.
5.7. Va ricordato, infatti, che il decreto ben avrebbe potuto essere adottato anche in assenza del provvedimento sospensivo, che deve quindi considerarsi come atto connesso, ma non presupposto al decreto presidenziale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2005, n. 4062).
6. Nel merito, come già accennato, l’appello deve essere rigettato, confermandosi, anche se con diversa motivazione, la sentenza di primo grado.
7. Con i primi due motivi (pp.