Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-01-25, n. 201800511

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-01-25, n. 201800511
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800511
Data del deposito : 25 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2018

N. 00511/2018REG.PROV.COLL.

N. 09412/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9412 del 2010, proposto da G A, azienda agricola Alvi, A Giuseppe &
figli s.s., A Franco e Maurizio s.s., azienda agricola f.lli Bacchin s.s., Ballardin Bortolino e Giuseppe, Barausse Antonio e Gabriele s.s., Bi Bortolo, Benvegnù Gianni Battista e Giangaetano s.s., B U, B M, B G, B D, B G, C B, C F, C B, C A, C V, C A, C S, C A, C G, D P M, D C, D A, D D, D L, az. “al capiteo” di Facchinello Egidio e M s.s., F Cesare e Michele s.s., Fontana Fidenzio e Fabrizio s.s., Furlan Marco, Gastaldello Giovanni, Gazzola Luigi, Giaretta Tiziano, Guadagnin Gianni ed Emanuele s.s., Guidolin Fausto, Guidolin Rino, La Casona società agricola S.r.l., La Fornace società agricola S.r.l., Marchioron f.lli di Marchioron Giuliano e Maurizio s.s., Marchioron Ruggero e Massimo s.s., Marcon Silvano, Marini Alessandro e Domenico s.s., Martinazzi Laura, Matteazzi Claudio, Meneghini Claudio, azienda agricola Milan di Milan Mauro e Maurizio s.s., Milan Sergio &
C. s.s., Munaretto Renato, Novello Alessandro, Orsato Silvano, Parise Luigi, Francesco e Giancarlo s.s., Pettenuzzo Luciano e Aurelio s.s., Poli Dario, Rebesco Antonio e Guerrino s.s., Rigo Valentino, Sacchetto Roberto, Sachespi Lucio, Salmaso Luigi, Salvalaggio Rino, Schiavon Denis, Sillo Zefferino e Maurizio s.s., Simioni Luciano, Sonda Emiliano, Sperotto Tiziano, Storti Danilo e Nicoletta s.s., società agricola Stragliotto S.r.l., Tellatin Roberto, Todescato Giuseppe e Maurizio s.s., Toffan Piermaria, Toffan Piermaria e Antonio s.s., Tollio Armando, Tosatto Paolo e Federico s.s., Toson Marco, Vivaldo Emilio e Pierino s.s., Zanetti Narciso, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato M A, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, n. 59;

contro

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Confederazione Nazionale Coldiretti, rappresentata e difesa dagli avvocati L G T ed Enzo Barila', con domicilio eletto presso lo studio L G T in Roma, via Civitavecchia, n. 7;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. II- ter n. 3180 del 1 marzo 2010, resa tra le parti, concernente regime delle “quote latte” e versamento del prelievo esigibile.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e della Confederazione Nazionale Coldiretti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. L L e uditi per le parti gli avvocati M A, C S su delega di L G T e l'avvocato dello Stato A G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti delle rispettive imprese agricole, impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma ha solo parzialmente accolto, nei ristretti limiti di cui in motivazione, il ricorso proposto in primo grado da un più ampio gruppo di produttori di latte, respingendolo per il resto.

1.1. In particolare, in primo grado era stato chiesto l’annullamento delle comunicazioni di AGEA del 19 giugno 2009 aventi ad oggetto “ Regime delle quote latte — versamento del prelievo esigibile ” e relativi allegati, inviate (anche al fine di ammettere gli interessati alla rateizzazione del debito esigibile, se superiore ai 25.000 euro, per un periodo massimo di 30 anni, previo pagamento degli interessi) con raccomandata con avviso di ricevimento alle imprese agricole dei ricorrenti, in quanto produttrici di latte vaccino, in applicazione dell'art. 8- quinquies , comma 1, della l. n. 33 del 2009: con tali comunicazioni l’AGEA aveva intimato il pagamento dei debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari, comprensivi degli interessi maturati) individuati come esigibili giacché non pagati ovvero richiesti con atti i cui effetti non erano stati né sospesi né annullati in sede giurisdizionale.

1.2. Si era costituita, a difesa del proprio operato, AGEA ed era intervenuta ad opponendum la Confederazione Nazionale Coldiretti, eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo per l’asserita incompatibilità e, comunque, l’assunta disomogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti e chiedendone, ad ogni buon conto, il rigetto per infondatezza nel merito.

1.3. In ordine ai profili di inammissibilità sollevati reciprocamente dai ricorrenti e dalla Coldiretti ed alle censure contenute nei motivi di ricorso, il Tribunale si è riportato, per relationem , a quanto esposto in alcune sentenze già pronunciate sulla questione (T.a.r. Lazio – Sede di Roma, sez. II- ter , 16 febbraio 2010, nn. 2267, 2271 e 2280;
17 febbraio 2010, nn. 2373, 2374, 2375, 2376 e 2377).

1.4. Il Tribunale ha ritenuto necessaria una trattazione a parte solo in relazione a due profili, ossia la pretesa mancata considerazione da parte di AGEA di provvedimenti giurisdizionali cautelari favorevoli ad alcuni ricorrenti (con la conseguenza del venir meno, in ragione di detti provvedimenti, della condizione dell’esigibilità di cui all’art. 8- quinquies , comma 1, della l. n. 33 del 2009) ed il conteggio degli interessi, relativamente al dies a quo , per le somme richieste a titolo di prelievo supplementare con riferimento alle annate dal 1995/96 al 1997/98.

1.5. Sul primo punto il Tribunale, premesso che, “ sulla base delle segnalazioni effettuate e della documentazione in possesso del Collegio ” non fosse possibile chiarire “ l’esatta incidenza delle allegazioni e della documentazione (sia con riferimento all’incidenza delle pronunce cautelari che delle operazioni di compensazione) ”, ha affermato che la segnalazione di eventuali errori “ dovrà comunque essere effettuata ad AGEA la quale, secondo le modalità procedurali previste dall’art. 8 quinquies, comma 6, della legge n. 33/2009 (cfr punto 1. della parte in diritto delle sentenze della Sezione sopra citate), avvierà la seconda fase della procedura (art. 8 quinquies, comma 6) - ovvero il contraddittorio tra le parti - all’esito del quale il Commissario straordinario adotterà o meno un atto di accettazione attraverso il quale potrà riconoscere, in tutto o in parte, ovvero non riconoscere la validità delle segnalazioni effettuate dai singoli produttori. A fronte di un’accettazione parziale ovvero di una mancata accettazione delle segnalazioni da parte di AGEA, il singolo produttore, nella terza fase, potrà a sua volta accettare o meno le decisioni del Commissario straordinario (art. 8 quinquies, comma 6), con le conseguenze di cui al successivo comma 7 (revoca della quota aggiuntiva, in caso di mancata accettazione) ”.

1.6. Sul secondo punto il Tribunale, “ richiamando ancora una volta quanto già esposto nelle sentenze della Sezione citate ”, ha statuito che gli interessi relativi alle annate dal 1995/96 al 1997/98 “ vanno fatti decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo supplementare dovuto e non dal 1° settembre dell’anno di riferimento, seppure richiesto dalla normativa comunitaria ”.

1.7. Quest’ultima doglianza è stata dunque accolta con riferimento al solo originario ricorrente M L, “ in quanto, come risulta dalle note impugnate, sono stati addebitati tra l’altro debiti esigibili riferiti all’annata 1996/1997 e, pertanto, l’imputazione degli interessi effettuata da AGEA, con riferimento al dies a quo per la predetta campagna, deve essere corretta imputando gli accessori a partire dalla data di ricezione della comunicazione all’interessato ”.

2. Alcuni degli originari ricorrenti in prime cure hanno interposto appello, con cui, previa ricostruzione della disciplina europea ed interna del c.d. “ regime delle quote-latte ”, è stata dedotta in primis la censura di “ nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su tutti i motivi di primo grado ”: la sentenza impugnata - si lamenta - si sarebbe pronunciata espressamente su due sole doglianze, richiamando per il resto, senza alcuna ulteriore specificazione, taluni precedenti giurisprudenziali.

2.1. I ricorrenti, inoltre, hanno stigmatizzato la reiezione in prime cure dell’eccezione da loro svolta di difetto di legittimazione e di interesse ad intervenire ad opponendum in capo alla Confederazione Nazionale Coldiretti: il rigetto dell’eccezione non sarebbe stato adeguatamente motivato, tanto più che la Coldiretti non avrebbe, nella presente controversia, alcun interesse specifico né potrebbe trarre alcuna utilità concreta dall’intervento in causa.

2.2. Nel merito, i ricorrenti hanno censurato che “ la ricostruzione della ratio normativa resa dai Giudici di primo grado è completamente errata e smentita per tabulas dai contenuti della stessa l. 33/2009 ”;
il Tribunale, in particolare, avrebbe equivocato la portata ed i termini della procedura di rateizzazione disciplinata dagli art. 8- quater e 8- quinquies della l. n. 33 del 2009, “ poiché la legge non demanda al Commissario alcun potere ” istruttorio “ e, quindi, ogni eventuale errore doveva essere corretto nella prima fase del procedimento, attraverso la previa comunicazione di avvio ai sensi degli artt. 7 e segg. della l. n. 241/1990 ”, comunicazione che invece sarebbe totalmente mancata, viziando in tal modo gli atti impugnati: non avendo potuto partecipare al procedimento, infatti, gli appellanti non sarebbero stati posti nella condizione di far rilevare gli errori nei quali era, in tesi, incorsa l’AGEA. Del resto, non si sarebbe in presenza, come sostenuto dal Tribunale nei precedenti richiamati dalla pronuncia impugnata, di un procedimento speciale in deroga alla l. n. 241 del 1990.

2.2.1. Sarebbe, inoltre, mancato il previo accertamento dell’effettiva debenza ed esigibilità dei prelievi supplementari intimati, mentre, in base alla legge, solo gli importi “ accertati come dovuti ” si sarebbero potuti iscrivere nel Registro dei debiti ed avrebbero potuto costituire oggetto di intimazione (e, se superiori a 25 mila euro, di rateazione);
viceversa, AGEA avrebbe illegittimamente inviato le comunicazioni qui impugnate senza la previa iscrizione degli importi de quibus nel Registro nazionale dei debiti, ossia senza il previo accertamento circa la loro debenza. Per di più, gli importi intimati non si sarebbero potuti considerare “ accertati come dovuti ”, poiché, con il decreto n. 6088 del 25 giugno 2009, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali avrebbe istituito una Commissione amministrativa di indagine con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto della materia grassa del latte, proprio la correttezza del metodo di calcolo seguito dall’Amministrazione;
inoltre, AGEA non avrebbe tenuto conto delle compensazioni nel frattempo intervenute.

2.2.2. Il Tribunale non avrebbe, poi, tenuto conto della circostanza che AGEA avrebbe erroneamente ritenuto “ esigibili ” imputazioni di prelievo per le quali “ risultano sospese in sede giurisdizionale sia le operazioni di compensazione nazionale, sia, comunque, anche le assegnazioni di QRI, le liste di prelievo e le imputazioni dei singoli produttori ”. Il Tribunale, in proposito, avrebbe statuito che tali errori non potessero comunque esser fatti valere in sede giurisdizionale, ma che dovessero esser sottoposti al vaglio dell’Amministrazione nel corso delle successive fasi della procedura di rateazione, potendo il produttore, in caso di mancato recepimento degli stessi, seguire due strade: o accettare comunque le risultanze dell’Amministrazione, rinunciando a far valere gli asseriti errori ma fruendo del beneficio della rateizzazione, oppure non accettare le risultanze e, quindi, coltivare i giudizi esponendosi a tutte le conseguenze di legge, fra cui la perdita del beneficio della rateizzazione. Di contro, si osserva, non esisterebbe alcuna seconda fase istruttoria del procedimento nel corso della quale gli appellanti avrebbero potuto far valere gli errori riscontrati, di talché l’argomentare del Tribunale priverebbe gli appellanti di qualunque difesa rispetto all’operato di AGEA, tanto più che AGEA avrebbe intimato a molti produttori il pagamento di somme trattenute da altri soggetti, primi acquirenti, nel frattempo falliti.

2.2.3. Sarebbe, altresì, indebita l’intimazione svolta da AGEA con riferimento al pagamento degli interessi sui prelievi supplementari ritenuti “ esigibili ” fino alla data del 31 maggio 2009, posto che le uniche somme delle quali AGEA avrebbe potuto intimare il pagamento sarebbero state quelle in conto capitale.

2.2.4. Ancora, AGEA avrebbe calcolato gli interessi in maniera erronea sia quanto al dies a quo (indicato in una data sì stabilita per il versamento dai regolamenti comunitari, ma in concreto di molto anteriore all’invio della richiesta di pagamento dei prelievi supplementari, a causa dei ritardi accumulati dall’amministrazione italiana nell’imputazione dei prelievi), sia quanto ai tassi applicati, in tesi maggiori rispetto a quelli previsti dal diritto europeo;
peraltro, in caso di accettazione della rateizzazione su tali interessi sarebbero prospetticamente computati, in assunta violazione dell’art. 1283 c.c., gli ulteriori interessi previsti dall’art. 8- quater della l. n. 33 del 2009, erroneamente qualificati dal Tribunale come interessi corrispettivi anziché di mora.

2.2.5. Gli atti impugnati sarebbero, altresì, illegittimi per l’assunta illegittimità costituzionale dell’art. 8- quinquies , comma 3, della l. n. 33 del 2009, in tesi contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui impone alle aziende agricole, al momento dell’accettazione della rateazione, la rinuncia ai contenziosi giurisdizionali in corso e specularmente prevede, in caso di rifiuto, l’immediata riscossione coattiva delle somme de quibus e la perdita delle quote latte aggiuntive assegnate ai sensi dell’art. 10- bis del d.l. n. 49 del 2003, convertito con l. n. 119 del 2003.

2.2.6. Infine, gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche perché “ non è dato comprendere quale sia stato il calcolo del prelievo supplementare a livello nazionale e, in particolare, se detto calcolo sia stato esatto ”, anche alla luce dell’istituzione della cennata Commissione amministrativa di indagine e della successiva Relazione del Comando dei Carabinieri delle Politiche Agricole del 15 aprile 2010.

3. Si sono costituiti in giudizio AGEA e la Coldiretti.

4. Il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2018, in vista della quale i ricorrenti e la Coldiretti hanno versato in atti difese scritte.

5. Il Collegio ritiene il ricorso fondato nei soli ristretti limiti che seguono.

6. In primo luogo, la sentenza impugnata non è carente di motivazione.

6.1. Essa è stata redatta con la tecnica del rinvio per relationem a precedenti giurisprudenziali conformi, il cui contenuto argomentativo deve conseguentemente intendersi integralmente recepito nella pronuncia gravata. Siffatta tecnica redazionale era, per vero, consentita anche dalla normativa anteriore vigente prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (v. l’art. 26, quarto comma, della l. n. 1034 del 1971).

6.2. Peraltro, la sentenza con cui si chiude il secondo grado del giudizio è destinata a sostituire (in caso di riforma, in tutto o in parte, oppure di conferma con diversa motivazione) e, comunque, a integrare (anche nell’ipotesi di mera conferma) quella impugnata, con la conseguenza che con la pronuncia della presente decisione debbono ritenersi sanate le eventuali lacune motivazionali della sentenza appellata.

7. Debbono, poi, essere respinte le censure avverso l’intervento ad opponendum della Coldiretti, giacché, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, anche di recente questo Consiglio (Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573) ha ribadito che il presupposto per intervenire ad opponendum non è costituito dalla titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo piuttosto sufficiente che il terzo, indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno personalità giuridica, sia titolare di un interesse avente un rilievo giuridico e che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati. In definitiva, è sufficiente che l'interveniente sia titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero ancora sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio, seppure indiretto e riflesso, dal rigetto del ricorso.

7.1. Nella specie, l’interesse della Coldiretti al rispetto delle regole della concorrenza tra gli operatori del settore lattiero ha giustificato il suo intervento, anche in considerazione del carattere massivo del contenzioso azionato in prime cure dai produttori di latte vaccino ultra quota.

8. Quanto al merito, è necessaria una pur sintetica ricostruzione del quadro giuridico di riferimento entro il quale si colloca la vicenda al centro del contendere.

9. Con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33 (entrata in vigore il 12 aprile 2009), fu introdotta la possibilità per i produttori ai quali, nelle annate lattiere fino al 2008/2009, era stato intimato il pagamento del prelievo supplementare, di chiedere ad AGEA la rateazione fino ad un massimo di 30 anni, in ragione dell’importo richiesto, dei debiti c.d. “ esigibili ”, ossia non pagati né sospesi o annullati in sede giurisdizionale (art. 8- quinquies , comma 1, della legge n. 33 del 2009).

9.1. Tale sistema fu previsto per porre fine al massiccio contenzioso avviato in materia di “ quote latte ” da parte degli operatori del settore, anche perché, in sede comunitaria (con i Regolamenti CE nn. 248/2008 e 72/2009), era stato assegnato allo Stato Italiano un QGG (“ quantitativo globale garantito ”) maggiore rispetto al passato (da distribuire, quindi, ai produttori) onde limitare le richieste di prelievo a carico dei produttori di latte titolari di QRI (“ quantitativo di riferimento individuale ”).

9.2. Le assegnazioni aggiuntive di QRI a favore dei produttori, a partire dall'annata 2009/2010, furono effettuate, ai sensi dell'art. 8- bis , comma 3, della legge n. 33 del 2009, nel mese di aprile 2009 in via provvisoria, nel senso che il consolidamento fu subordinato all’esito positivo della procedura di rateazione, come previsto dall’art. 8- quinquies , comma 7, della l. n. 33 del 2009.

9.3. A sua volta, l’art. 8- quinquies articola la procedura di rateazione in tre distinte fasi:

- la prima, di avvio, con cui il produttore agricolo, qualora avesse inteso accedere alla rateazione dei debiti esigibili, avrebbe dovuto presentare una richiesta entro 60 giorni dal ricevimento di apposita nota di Agea, nella specie inviata nel giugno 2009 (comma 1);

- la seconda, istruttoria, destinata a concludersi con l’accettazione o meno della richiesta di rateazione da parte del Commissario straordinario entro tre mesi dalla presentazione della richiesta stessa (comma 6);

- nella terza, il produttore, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di AGEA, avrebbe dovuto accettare in via definitiva la rateizzazione (comma 6).

9.4. Infine, al comma 3 la disposizione prevede che, in caso di accettazione da parte del Commissario straordinario della richiesta di rateazione, i produttori dovessero “ esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari ”.

10. Orbene, in applicazione della l. n. 33 del 2009, AGEA ha comunicato ai produttori, nel giugno 2009, i debiti ritenuti esigibili.

10.1. Nelle relative note in più punti AGEA ha indicato la possibilità di segnalare eventuali aggiornamenti o errori ivi contenuti, in particolare per i casi in cui il debito fosse stato già pagato (anche solo in parte) ovvero fossero stati adottati provvedimenti giurisdizionali favorevoli agli interessati, non conosciuti dall’Agenzia.

10.2. Ritiene il Collegio che la segnalazione di eventuali errori contenuti nelle note di AGEA aprisse la seconda fase della procedura, da condursi nel contraddittorio tra le parti ed all’esito della quale il Commissario straordinario avrebbe riconosciuto, in tutto o in parte, la validità delle segnalazioni effettuate dai singoli produttori, ovvero ne avrebbe stabilito l’infondatezza.

10.3. A fronte di un’accettazione parziale ovvero di una reiezione delle segnalazioni da parte di AGEA, il singolo produttore, nella terza fase, avrebbe potuto accettare o meno le decisioni del Commissario straordinario (art. 8- quinquies , comma 6), con le rispettive conseguenze di cui al successivo comma 7 (tra cui la revoca della quota aggiuntiva, in caso di mancata accettazione).

10.4. Non inficia tale ricostruzione la circostanza che il decreto del Commissario straordinario del 10 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010, non si sia soffermato sulla ricostruita articolazione del procedimento, posto che detto decreto aveva unicamente ad oggetto le modalità della “ Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte ”.

11. Alla luce del riferito quadro normativo emerge come l’attività di AGEA, da svolgersi peraltro nelle assai ristrette tempistiche indicate dalla legge, fosse stabilita direttamente dalla fonte primaria con peculiari disposizioni ictu oculi speciali rispetto alla generale disciplina di cui alla l. n. 241 del 1990 quanto meno con riferimento all’istituto della comunicazione di avvio del procedimento, la cui mancanza, quindi, non ha effetto viziante.

11.1. Del resto, non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, dal momento che, nella fase destinata a svolgersi avanti al Commissario straordinario, i soggetti interessati avrebbero potuto far valere le eventuali istanze di correzione.

11.2. Inoltre, anche nel caso della mancata presentazione della richiesta di rateazione, il contraddittorio e la partecipazione procedimentale risultavano comunque sostanzialmente garantiti, tenuto conto della richiesta di collaborazione contenuta delle note impugnate in ordine a qualunque possibile errore eventualmente commesso da AGEA.

12. In merito alla questione del preteso mancato addebito al bilancio nazionale, che gli appellanti ritengono non essersi realizzato, il Collegio ritiene condivisibile l’argomento (esposto dal T.a.r. per il Lazio nella sentenza n. 2267/2010, richiamata nella motivazione di quella gravata), secondo cui a partire dal Reg. CE n. 1788/2003 la responsabilità del mancato pagamento fu espressamente addebitata allo Stato membro (art. 3, par. 1, del Regolamento) e che, per la c.d. “sanatoria 2003” (v. l’art. 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003, con il quale i produttori di latte furono esonerati dal pagamento degli interessi in relazione ai debiti per prelievi supplementari maturati in relazione ai periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2001/2002), la Repubblica italiana chiese l’autorizzazione alla Comunità europea a concedere un aiuto di Stato.

12.1. La concessione di tale aiuto è stata consentita con la decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, previo riconoscimento del debito fino ad allora dovuto dai produttori e previa sostituzione dello Stato a quest’ultimi (salvo il successivo recupero) nel pagamento di quanto dovuto alla Comunità.

12.2. Risulta dunque che, anche per le annate a partire dal 1995/1996, l’addebito al bilancio nazionale vi sia stato e sarebbe stato dunque onere (non assolto) degli appellanti dimostrare il contrario.

12.3. In ogni caso, anche se si dovesse prescindere dalla riferita ricostruzione trifasica del procedimento, comunque non si potrebbe pervenire ad esiti difformi da quelli sopra evidenziati, ossia non si potrebbe giungere all’invalidazione degli atti impugnati, in considerazione della “natura transattiva” della disciplina recata dal d.l. n. 5 del 2009, siccome ampiamente chiarito dal precedente di questo Consiglio n. 870 del 2016.

12.4. Ed invero, si presenta coerente con tale logica transattiva, sottesa in particolar modo all’art. 8- quinquies , la possibile presenza di imprecisioni nei calcoli effettuati da AGEA.

12.5. Il precedente di questo Consiglio n. 870 del 2016, i cui principi sono stati successivamente ribaditi da altre pronunce (tra le quali la n. 3432 del 2017), ha osservato che il d.l. n. 5/2009, convertito con la più volte menzionata l. n. 33 del 2009, ha disciplinato un procedimento, anche nella parte riguardante la rateazione, improntato ad esigenze di rapida conclusione dei contenziosi sulle c.d. quote latte e al sollecito recupero delle somme dovute dai produttori, benché rateizzate.

12.6. La fonte primaria – nel prevedere che la rateazione rientrava in un’ottica lato sensu transattiva – ha disposto che tale beneficio implicasse la rinuncia espressa ad ogni azione, nessuna esclusa, da parte dei produttori, con la conseguenza che non erano ammesse contestazioni finalizzate a rimettere in discussione, ancora una volta, l’ an e il quantum della pretesa creditoria.

12.7. Sono, dunque, attratte in tale logica tutte le contestazioni, sia quelle relative all’attribuzione delle quote individuali e all’imputazione del prelievo supplementare, sia quelle concernenti l’eventuale mancato ‘splafonamento’ della quota nazionale.

12.8. D’altra parte, in assenza di prove certe e dell’individuazione dei soggetti che avrebbero reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che avrebbero alterato i dati sul patrimonio bovino per farli ‘quadrare’ con quelli stimati della produzione lattiera, non era possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (v., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2014, n. 3474).

12.9. L’alternativa delineata nell’appello non è poi illegittima, nei termini invece prospettati dai ricorrenti.

12.10. Difatti i produttori sono stati ragionevolmente chiamati a una scelta, giacché essi non avrebbero potuto chiedere la rateazione e, nel contempo, coltivare il contenzioso con AGEA.

12.11. La tesi secondo cui AGEA non avrebbe potuto iscrivere nel Registro nazionale debiti non accertati (anche perché sub iudice ) non può essere condivisa, in quanto verrebbe meno lo stesso impianto logico sul quale poggia la l. n. 33/2009 e, con esso, anche le relative finalità ‘transattive’.

12.12. Tale impianto, per contro, è equilibrato e anche ragionevole sul piano dei principi costituzionali. Non si ravvisano dunque elementi (difettando in radice il requisito della non manifesta infondatezza) per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 8- quinquies , comma 3, per ipotetico contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.: la riferita disposizione, infatti, lasciava ai produttori la scelta di coltivare i giudizi eventualmente pendenti o di rinunciare ad essi per ottenere il beneficio della rateizzazione, al quale i produttori non avrebbero avuto altrimenti diritto.

12.13. La scelta compiuta del legislatore non fu, dunque, illogica od arbitraria: l’adesione alla procedura di rateazione prevista dalla l. n. 33 del 2009 fu difatti rimessa alla libera scelta delle parti interessate, le quali avrebbero potuto anche non presentare istanza in tal senso e proseguire, quindi, nelle azioni giudiziarie.

13. Non sussiste poi alcuna violazione della l. n. 33 del 2009 sotto il profilo dell’invio delle note impugnate in mancanza di una previa iscrizione nel Registro nazionale dei debiti, istituito con l’art. 8- ter del medesimo provvedimento legislativo: nelle note impugnate, invero, è stato espressamente precisato che gli importi comunicati agli appellanti erano contestualmente trasmessi per l’iscrizione nel suddetto Registro.

13.1. Del resto, la contestualità tra l’iscrizione e l’invio delle note era giustificata dalla ristrettezza dei tempi, imposta dalla fonte di rango primario per lo svolgimento delle procedure, e non ha comunque determinato alcuna violazione del dato normativo.

13.2. Non hanno poi chiarito, né prima ancora allegato, gli appellanti come l’istituzione della Commissione di indagine amministrativa e gli esiti delle relative attività abbiano inciso in modo specifico sulle loro posizioni;
analoghe considerazioni vanno riferite alla relazione dell’Arma dei Carabinieri dell’aprile 2010.

13.3. Più in generale, il Collegio ritiene che tali risultanze (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo da AIMA prima e da AGEA dopo), anche a voler idealmente prescindere dalla precedenti considerazioni sulla natura transattiva del procedimento di rateazione, non sono in grado di scardinare l’intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori l’onere probatorio al punto da spostare sull’Amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati.

13.4. Per vero, la complessiva veridicità dei dati raccolti da AGEA, basata peraltro su dati certificati dal produttore e dal primo acquirente, non è stata ancora smentita in via definitiva dalle autorità (giudiziarie) preposte, di talché i dubbi sulla attendibilità di tali dati possono essere considerati al più come indizi non qualificati che, in quanto tali, non consentono di mettere in discussione l’affidabilità dell’intero sistema nazionale delle c.d. quote latte.

13.5. Per quanto riguarda, poi, le compensazioni e le somme trattenute dai primi acquirenti, delle quali AGEA non avrebbe tenuto conto, si rinvia a quanto già osservato in ordine alla possibilità riconosciuta ai destinatari delle note di segnalare in via amministrativa eventuali errori dei conteggi.

14. Possono, invece, essere accolti i motivi afferenti al computo degli interessi con esclusivo riferimento agli interessi relativi agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002: invero, con specifico riguardo a tali voci e a tali importi, qualora ancora conteggiati da AGEA negli atti impugnati, deve applicarsi il comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003, secondo cui, in relazione a dette annate, il versamento di quanto complessivamente dovuto era da effettuare senza interessi, che, pertanto, non potevano essere considerati esigibili ai sensi dell’art. 8- quinquies .

15. Deve, invece, respingersi la tesi secondo cui l’art. 8- quinquies , comma 1, della l. n. 33 del 2009 si riferisse unicamente alla sorte capitale e non anche agli interessi maturati nel tempo: difatti, dovendo interpretarsi la disposizione in senso euro-unitariamente orientato, è evidente che la limitazione del pagamento alla sola sorte capitale si sarebbe tradotto, di fatto, nella concessione di un aiuto di Stato, non ammesso dalla normativa sovranazionale.

15.1. Tale conclusione è, del resto, corroborata a contrario dalla ricordata circostanza che, per la c.d. “sanatoria 2003” (v. il ricordato art. 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003, con il quale i produttori di latte furono esonerati dal pagamento degli interessi in relazione ai debiti per prelievi supplementari maturati in relazione ai periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2001/2002), la Repubblica italiana chiese l'autorizzazione all’Unione Europea a concedere un aiuto di Stato, come risulta dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE (autorizzazione che invece, con riferimento alla disciplina che qui viene in rilievo, non è stata richiesta, né concessa).

16. Nemmeno si è in presenza, come sostenuto dagli appellanti, di una violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo.

16.1. La censura muove, ad avviso del Collegio, da una non corretta interpretazione del d.l. n. 5/2009, con il quale lo Stato ha consentito, a coloro che ne avessero fatto richiesta, di poter usufruire del beneficio della rateazione delle somme non pagate;
onde rendere fruibile il beneficio, lo Stato ha anticipato alla Comunità europea le somme dovute dagli interessati fino al 31 maggio 2009 (comprensivi degli interessi moratori nel tempo maturati), a fronte della restituzione in rate fino ad un massimo di trenta anni, previa applicazione del tasso di interesse fissato nell'art. 8- quater della l. n. 33/2009.

16.2. Pertanto, gli interessi di cui all’art. 8- quater avevano natura corrispettiva, poiché correlati alla naturale remuneratività del denaro anticipato dallo Stato, e non moratoria (quale è invece la natura degli interessi previsti dalla disciplina europea).

16.3. In sostanza, lo Stato ha disposto di concedere un finanziamento (con interessi) a chi avesse chiesto la rateazione: da ciò discende che gli interessi in questione erano diversi da quelli stabiliti dai predetti regolamenti, avevano natura corrispettiva e non davano luogo ad alcuna forma di anatocismo (trattandosi, d’altronde, di interessi costanti nel tempo).

16.4. Le precedenti argomentazioni consentono anche di ritenere che l’art. 8- quater sia conforme alla normativa sovranazionale. Non a caso il tasso di interesse da applicare alla rateazione è stato determinato da tale disposizione tenendo conto della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/2 (espressamente menzionata), sulla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, che si occupa anche del calcolo degli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestito con tassi di interesse agevolati.

17. Con riguardo al dies a quo del calcolo degli interessi, una volta rilevato che il ricorso di primo grado doveva essere (ed è stato) accolto con riferimento alle annate dal 1995/96 al 1997/98, il Collegio ritiene infondate le ulteriori doglianze fatte valere dagli appellanti in relazione alle altre annate: per queste ultime deve, difatti, ritenersi corretto l’operato di AGEA, che ha calcolato gli interessi a decorrere dal 1° settembre dell'anno di riferimento (e dal 1° ottobre a partire dal 2006), secondo quanto stabilito dai Reg. CE n. 1392/2001 e n. 1468/2006.

18. Vanno respinte anche le doglianze concernenti la misura dei tassi applicati.

18.1. Si desume dalle argomentazioni difensive degli appellati una censura per la quale il tasso legale previsto dal Reg. CE n. 536/1993 doveva essere costante nel tempo e doveva, quindi, essere applicato fino al 31 maggio 2009, in ossequio al principio tempus regit actum , senza tenere conto dei mutamenti normativi introdotti al riguardo con i Regolamenti CE n. 1392/2001 (ovvero tasso Euribor a tre mesi maggiorato di un punto percentuale) e n. 1468/2006 (che ha posticipato la decorrenza dal 1° settembre di ogni anno al 1° ottobre).

18.2. Al riguardo, va condiviso quanto statuito dal T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, nella già nominata sentenza n. 2267/2010, richiamata da quella gravata.

18.3. La tesi degli appellanti non può essere condivisa, in quanto:

- in primo luogo, rileva il fatto che l'inadempimento nel pagamento del prelievo perdura nel tempo (ovvero dalla data in cui è sorta l'obbligazione fino al 31 maggio 2009) tanto da essere soggetto al mutamento normativo dei tassi di riferimento registrati in ambito comunitario;

- in secondo luogo, la medesima tesi si basa sulla concezione (errata) secondo cui, in materia di “quote latte”, tutti gli adempimenti previsti nelle normative di settore si dovrebbero far decorrere di annata in annata, per cui se una previsione è dettata per una campagna lattiera deve applicarsi senza avere riguardo ad eventuali sopravvenienze normative, nonostante l’obbligatorietà delle fonti comunitarie nel frattempo sopravvenute.

18.4. Inoltre gli adempimenti in materia di “quote latte” hanno diverse scansioni temporali in relazione alle quali l'applicazione del principio tempus regit actum assume connotazioni differenti rispetto agli adempimenti da effettuare.

18.5. Pertanto, la misura degli interessi di natura moratoria (in quanto connessi al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria) non può essere calcolata con riferimento al tasso applicabile al momento del primo inadempimento, in quanto, negli anni successivi (nel caso in cui perduri il mancato pagamento), ciò a cui deve farsi riferimento è il persistere dell'inadempimento che deve scontare i tassi imposti, a quel momento, dalla normativa (anche sopravvenuta) vigente e, dunque, il principio del tempus regit actum va applicato con riferimento ai tassi vigenti al momento in cui perdura l'inadempimento (nel senso che, nel momento in cui essi sono variati in ragione della sopravvenienza della normativa sovranazionale, varranno, per il futuro, i nuovi tassi imposti dalla legge).

18.6. In altri termini, le previsioni contenute nei Regolamenti CE nn. 536/93, 1392/2001 e 1468/2006 hanno introdotto ipotesi di mora ex lege , nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all'accordo delle parti, è connessa al momento dell'inadempimento ed è, pertanto, soggetta alle sopravvenienze normative intercorse quando ancora perdura l'omesso pagamento del debito.

18.7. La chiarezza applicativa delle disposizioni sovranazionali sopra richiamate esclude che, nella fattispecie, vi siano margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

19. In conclusione l’appello va parzialmente accolto nei sensi sopra precisati, mentre va respinto per il resto.

20. In ragione della parziale soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.

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