Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2013-09-11, n. 201303519

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2013-09-11, n. 201303519
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303519
Data del deposito : 11 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05484/2013 REG.RIC.

N. 03519/2013 REG.PROV.CAU.

N. 05484/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5484 del 2013, proposto da Tecnologie Metalmeccaniche e Siderurgiche S.R.L. - Tekmes S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. G C e F M, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria, in Roma, p.za Capo di Ferro 13;


contro

Artigiancassa Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati A V e V V, con domicilio eletto presso A V in Roma, viale Regina Margherita, 294;
Comitato Tecnico Regionale Sardegna;

nei confronti di

Regione Sardegna, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZIONE I, n. 144/2013, resa tra le parti, concernente revoca agevolazioni finanziarie


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Artigiancassa Spa, della Regione Sardegna e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. Antonio Malaschini e uditi per le parti gli avvocati Melis, Loria, per delega degli avvocati Angelo e V V, e l'avvocato dello Stato Palatiello;


Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che non emergano sufficienti elementi di fumus a fondamento dell’avanzata richiesta di sospensione dei provvedimenti di revoca impugnati, adottati dall’Amministrazione su puntuali memorie prodotte dalla Guardia di finanza;

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