Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-05-10, n. 201302532

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-05-10, n. 201302532
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302532
Data del deposito : 10 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04261/2003 REG.RIC.

N. 02532/2013REG.PROV.COLL.

N. 04261/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 4261/2003 RG, proposto dalla sig. E N, rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita n. 290,

contro

- la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita nel presente giudizio e
- la USL LT/2 di Cisterna di Latina (LT) in gestione liquidatoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. M V, con domicilio eletto in Roma, via Plinio n. 21, presso lo studio dell’avv. Ciaschi,

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. I-bis, n. 1959/2002, resa tra le parti e concernente l’assunzione di personale per esigenze stagionali e straordinarie presso l’USL LT/2;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione della sola USL intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 1° febbraio 2013 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti costituite, il solo avv. Casellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – In forza dell’art. 6, c. 11, lett. c) della l. 28 febbraio 1986 n. 41, fu disposta la deroga al blocco delle assunzioni per il personale delle USL, per le categorie avventizie.

La sig. E N rende nota l’emanazione della deliberazione n. 787 del 29 dicembre 1986, con cui il Consiglio di gestione dell’USL LT/2 di Cisterna di Latina (LT) ne dispose l’assunzione stagionale per l’anno 1987, all’uopo richiamando l’art. 73 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 e l’art. 6 della l. 41/1986. La sig. N fa presente altresì che la delibera n. 787/86, pur se approvata dal competente organo tutorio, fu dichiarata nulla dal Presidente dell’USL con la nota prot. n. 9345 del 27 giugno 1987, su sollecitazione dell’Assessore regionale alla sanità. Tanto in relazione all’obbligo di rispettare, ai fini delle assunzioni in questione, i limiti derivanti dal numero dei rapporti avventizi in atto nell’anno precedente.

2. – Avverso tali atti insorse allora la sig. N innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 9206/87 RG, deducendo in punto di diritto: A) – la segnalazione dell’Assessore regionale non si sostanzia in un provvedimento vincolante per l’USL;
B) – ai sensi dell’art. 6 della l. 41/1986 e delle direttive regionali, il limite numerico delle assunzioni per esigenze straordinarie e stagionali va stabilito con riguardo non all’anno 1985, bensì all’ultimo anno in cui tali rapporti furono costituiti (1981);
C) – l’incompetenza dell’Assessore regionale e del Presidente dell’USL d’intervenire sui provvedimenti assunti dal Comitato di gestione.

Con sentenza n. 1959 del 13 marzo 2002, l’adito TAR ha respinto la pretesa attorea.

Appella allora la sig. N, censurando l’erroneità, sotto molteplici profili, della sentenza n. 1959/2002. Resiste in giudizio la sola Gestione liquidatoria dell’USL intimata, concludendo per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2013, su conforme richiesta del patrono dell’appellante, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

3. – L’appellante, dopo aver ricostruito per sommi capi l’ iter argomentativo del Giudice di prime cure, incentra la propria critica sull’interpretazione da questi resa sull’art. 6, c. 11, lett. c) della l. 41/1986 affermando che la norma vada riferita, secondo la circolare regionale n. 19/86, alle assunzioni effettuate nel 1981, anziché al 1985.

Ora, il dato testuale della norma, nello stabilire la deroga al c.d. “blocco” delle assunzioni nel pubblico impiego, comprese per le USL, concerne, per quanto qui riguarda, «… le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985 …». L’appellante sfugge alla chiarezza di tal dato normativo, al contrario ben interpretato dal TAR, richiamandosi alla citata circolare regionale. Quest’ultima, però ed al di là della giustezza della sua soluzione adottata, è un mero atto interno, del tutto inidoneo ad integrare o a modificare l’atto-fonte primario e, in base all’art. 101, II c., Cost., a vincolare il Giudice. Non v’è, quindi, ragione per ritenere che il significato della norma stessa, come fatto chiaro dai vocaboli adoperati dal legislatore, possa far concludere che il parametro per il calcolo delle assunzioni avventizie non si debba riferire in via esclusiva a quelle effettuate nel 1985.

Né maggior pregio ha il richiamo dell’appellante all’art. 73, I c. del DPR 20 dicembre 1979 n. 761, il quale consente la conferma dei «… rapporti convenzionali già instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attività in servizi sanitari …». Si tratta, come si vede, d’una norma transitoria, peraltro con efficacia soltanto triennale, volta a regolare le procedure di prima dotazione del personale da impiegare nelle (allora) neoistituite USL. Tanto ben si comprende dal fatto che la norma de qua si pone, sempre con la testé citata limitata efficacia temporale, in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 9, in tema di assunzione esclusivamente mediante pubblici concorsi e di divieto di assunzioni precarie.

4. – Da tanto discende, per un verso, l’impossibilità di costituire un rapporto avventizio con la sig. N, in assenza dei rigorosi presupposti di legge, onde corretto fu l’intervento del Presidente dell’USL intimata in tal senso. Diversamente opinando, a fronte d’un rapporto non jure e contra jus il Presidente dell’USL sarebbe incorso nella responsabilità discendente dalla violazione dell’art. 6, c. 10 della l. 41/1986 e dell’art. 14, VIII c. della l. 20 maggio 1985 n. 207, stante l’evidente nullità del rapporto stesso. Né vale obiettare l’avvenuta approvazione tutoria della deliberazione del Comitato di gestione, giacché quella fu mera proposta di riattivazione d’un precedente rapporto avventizio con l’appellante, onde tal statuizione, per quanto reputata legittima dal CO.RE.CO., non ebbe mai esecuzione e, quindi, ben poté esser ritirata, stante la sua nullità, dal Presidente dell’USL.

Per altro verso, non giova dedurre la pretesa irritualità della segnalazione all’uopo effettuata, mercé telegramma, dall’Assessore regionale alla sanità, in quanto, a tutto concedere e per il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, non solo è possibile, ma è anche doverosa, nei rapporti tra Amministrazioni ed in applicazione dei principi di legalità e di buon andamento dell’azione amministrativa, ogni comunicazione atta a far constare vicende illegittime o illecite e le discendenti responsabilità.

5. – In definitiva, l’appello va respinto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria in questa sede formulata dalla sig. N, ma giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

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