Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-28, n. 202303171

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-28, n. 202303171
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303171
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 03171/2023REG.PROV.COLL.

N. 07890/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7890 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C P con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’interno, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale di Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
la Prefettura di Verona, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza, resa in forma semplificata, del Tar Veneto, sez. III, -OMISSIS-, non notificata, che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento prot. nr. -OMISSIS-con cui il Prefetto di Verona ha rigettato l’istanza emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34 del 2020.


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con provvedimento prot. nr.-OMISSIS-, il Prefetto della Provincia di Verona ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, presentata dal signor -OMISSIS- a favore del cittadino cinese -OMISSIS-, per la mancanza di un valido titolo di soggiorno del datore di lavoro.

2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Veneto lo straniero ha impugnato tale decreto lamentando la violazione o erronea applicazione dell’art. 103, co. 1, d.l. n. 34 del 2020 in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, e 19, co. 2, d.l.gs. n. 30 del 2007 in quanto in virtù della parificazione dei cittadini europei e ai familiari non aventi cittadinanza di uno Stato UE anche costoro potevano essere ricompresi nel novero dei datori di lavoro proponenti. Il ricorrente, inoltre, lamentava la violazione del principio di buona fede ex art. 1, co.

2-bis, l. n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione: avendo le FAQ del Ministero dell’Interno indicato che tra i datori di lavoro che potevano presentare la domanda, vi era anche il datore di lavoro cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, si sarebbe ingenerato un affidamento sulla possibilità di essere datore di lavoro nella procedura di regolarizzazione;
inoltre le FAQ avrebbero chiarito che i familiari dei cittadini comunitari sono a questi parificati.

3. Il Tar Veneto, sez. III, con la sentenza, resa ex art. 60 c.p.a., n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso.

In particolare, il giudice di prime richiamando la lettera della norma - la quale richiede che il datore di lavoro può essere solo un italiano o cittadino di uno stato membro dell’UE ovvero uno straniero in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – ha affermato la legittimità dell’operato della Questura che, a fronte dell’insussistenza del requisito di cui al comma 1 dell’art. 103 D.L. n. 34 del 2020, ha rigettato l’istanza di regolarizzazione. Il Tar, inoltre, ha evidenziato l’inidoneità delle FAQ ad integrare o modificare il testo normativo o a creare un legittimo affidamento in capo al richiedente.

4. La citata sentenza del Tar Veneto, sez. III, n. -OMISSIS- è stata impugnata dal signor -OMISSIS-con appello notificato in data 28 settembre 2022 e depositato il successivo 17 ottobre 2022, con cui sono state sostanzialmente riprodotte le censure non accolte in primo grado poste in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.

5. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-è stata rigettata la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.

6. Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa oggetto della controversia è il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Verona ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34 del 2020, presentata dal signor -OMISSIS- a favore del cittadino cinese -OMISSIS-.

2. L’appello è fondato.

L’art. 103, comma 1, d.l. 34 del 2020, stabilisce che “ al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020
.”

Risulta chiara, come già affermato dalla Sezione (8 settembre 2022, n. 7814), la ratio sottesa alla disciplina in esame volta al favor nei confronti dei cittadini stranieri che si trovino in situazioni di precarietà lavorativa ma presentino i presupposti per potersi integrare nel tessuto sociale nazionale.

Orbene, è sì vero, come già affermato dal giudice di prime cure, che dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha richiesto che il datore di lavoro sia un cittadino italiano o un cittadino di uno stato membro UE ovvero uno straniero in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 t.u. immigrazione. Tuttavia, nel caso di specie, assume valore centrale l’affidamento riposto dall’odierno appellante nella lettura delle FAQ, pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno il 13 giugno 2020 e aggiornate al 4 agosto 2020 in cui alla domanda n. 3 “chi può presentare domanda di regolarizzazione” è stato precisato che:

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. In particolare può presentare la domanda il datore di lavoro: italiano;
comunitario;
extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
extracomunitario titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario
”.

Uno dei possibili e ragionevoli significati delle FAQ ministeriali è quello di parificare i familiari dei cittadini comunitari a questi ultimi. Non può essere sottovalutato, infatti, l’effetto che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, a maggior ragione su quelli stranieri, primo tra tutti l’affidamento nei confronti di chi, come il Ministero nel caso de quo, fornisce le relative risposte. Invero, le risposte date – che, indubbiamente, non hanno carattere vincolante - contribuiscono senz’altro a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo sulle modalità di presentazione della domanda, sui soggetti legittimati a farlo e sui potenziali beneficiari della procedura di emersione.

Alla luce di tale considerazione il Collegio non condivide le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure il quale ha affermato che le FAQ “non sono nemmeno idonee a fondare un legittimo affidamento essendo chiaramente contrarie allo stringente dettato normativo”.

Risulta dirimente, infatti, l’affidamento riposto dall’odierno appellante e dal datore di lavoro, cittadino straniero, peraltro affetto da invalidità totale, nella lettura delle FAQ e la conseguente buona fede nella presentazione della domanda di emersione. Il signor -OMISSIS-, in particolare, era titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (la sorella con cui convive è una cittadina italiana) che, per quanto detto in merito ai possibili significati della risposta alla FAQ n. 3, poteva ragionevolmente rientrare nel novero dei datori di lavoro abilitati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, co. 1, d.l. n. 34 del 2020, a presentare la domanda di regolarizzazione.

3. In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va annullato il provvedimento impugnato in primo grado.

In considerazione della particolarità della vicenda in esame le spese del doppio giudizio possono essere compensate.

Nulla per spese nei confronti della Prefettura di Verona, non costituita in giudizio.

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