Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-26, n. 202401884
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2024
N. 01884/2024REG.PROV.COLL.
N. 09752/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9752 del 2023, proposto da
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, G L, A M e M L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio G L in Roma, via Polibio n. 15;
contro
Ag Trasporti s.r.l., Autotrasporti Jt s.r.l., Bea Trans Enterprises Group società cooperativa, Servizi Gsl s.r.l., Gruppo Trasporti Servizi s.r.l., Transport Line società cooperativa, Vtl s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sistema Trasporti Confederazione di imprese ed Eredi Caldana Domenico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Guzzetta e Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giovanni Guzzetta in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
nei confronti
Assotir - Associazione italiana imprese di autotrasporto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 2770/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ag Trasporti s.r.l., di Autotrasporti Jt s.r.l., di Bea Trans Enterprises Group società cooperativa, di Servizi Gsl s.r.l., di Gruppo Trasporti Servizi s.r.l., di Transport Line società cooperativa e di Vtl s.r.l. e di Sistema Trasporti Confederazione di imprese e di Eredi Caldana Domenico s.r.l. e di Assotir - Associazione italiana imprese di autotrasporto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il Cons. S R M e uditi per le parti gli avvocati Mandarano, Dinelli e Guzzetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda gli atti adottati dal Comune di Milano per regolamentare la circolazione di veicoli ingombranti di categoria M2, M3, N2 e N3 nella zona a traffico limitato.
2. Ag Trasporti S.r.l., Autotrasporti Jt s.r.l., Bea Trans Enterprises Group società cooperativa, Servizi Gsl s.r.l., Gruppo Trasporti Servizi s.r.l., Transport Line società cooperativa, Vtl s.r.l. (di seguito: “Ag Trasporti”, anche al fine di indicare gli altri ricorrenti, qui appellati) hanno impugnato:
- la deliberazione di giunta comunale n. 971 dell'11 luglio 2023, recante in oggetto: “ Integrazione e modifica alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata “Area B” istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i.. Divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3, N2 ed N3 non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché privi di adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione ”;
- l’ordinanza sindacale 17 luglio 2023 n. 1014, recante in oggetto “ Divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato Area B. Integrazione e modifica alla disciplina di Area B, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 971 del giorno 11 luglio 2023 ”.
3. Assotir, Associazione italiana imprese di autotrasporto, è intervenuta ad adiuvandum .
4. Sistema Trasporti Confederazione di imprese ed Eredi Caldana Domenico s.r.l. (di seguito: “ Sistema Trasporti ”, anche al fine di indicare l’altro ricorrente, qui appellato) hanno gravato, oltre ai suddetti due provvedimenti:
- la deliberazione della giunta comunale 21 settembre 2023 n. 1260, avente ad oggetto: “ Integrazione e modifica della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato ''Area B''. Misure accompagnatorie in relazione al divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli adibiti al trasporto persone (M1) alimentati a gasolio classe Euro 5. Approvazione in via definitiva di misure relative al divieto di accesso dei veicoli adibiti al trasporto persone (M1) alimentati a gasolio classe Euro 5 diretti ai parcheggi di interscambio. Divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2 ed N2 privi di adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco. Integrazione e modifica della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni ''Area C''. Misure accompagnatorie in relazione al divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli adibiti al trasporto persone alimentati a gasolio classe Euro 5. Misure accompagnatorie in relazione al divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli adibiti al trasporto cose e agli autobus non adibiti al trasporto pubblico locale ”, nella parte in cui integra e modifica la delibera n. 971 dell'11 luglio 2023 con riferimento alla circolazione dei veicoli M2, N2.;
- la determina dirigenziale n. 6844 dell'8 agosto 2023 recante “ Approvazione delle linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti e per l'adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 971 dell'11 luglio 2023 ”;
- l’ordinanza sindacale 28 settembre 2023 n. 1371, recante: “ Divieto di accesso e circolazione dinamica nella zona a traffico Limitato Area B. Integrazione e modifica alla disciplina di Area B, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1260 del giorno 21.09.2023 ”.
5. Il T Lombardia – Milano, con sentenza 23 novembre 2023 n. 2770, ha riunito i ricorsi e li ha accolti annullando gli atti impugnati.
6. Il Comune di Milano ha appellato la sentenza con ricorso n. 9752 del 2023.
7. Nel corso del giudizio si sono costituiti il Comune di Milano e Assotir –Associazione italiana imprese di trasporto.
8. All’udienza del 15 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Il Collegio principia scrutinando i profili pregiudiziali del ricorso in appello.
10. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità dedotte dall’appellata Ag Trasporti.
10.1. Innanzitutto è infondato il rilievo di inammissibilità per acquiescenza, fondata sul fatto che l’appellante “ non ha svolto alcuna contestazione avverso il capo della sentenza che ha dichiarato l’incompetenza del Comune di Milano ad adottare gli atti impugnati, a favore dello Stato ”.
Al riguardo si rileva che il T, dopo aver premesso alcune considerazioni di ordine generale in relazione alla competenza legislativa dello stato in materia di circolazione stradale, e alle competenze legislative regionali, così delineando l’inquadramento costituzionale del d. lgs. n. 285 del 1992, ha poi fatto riferimento a detto ultimo decreto per motivare la propria decisione.
La valutazione di insussistenza di “ una previsione statale che consentisse loro [il riferimento è ai comuni] l’esercizio di una potestà amministrativa di tale natura ” (così il T al punto 3.1), alla base dell’annullamento degli atti impugnati, si fonda sul portato dell’art. 7 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 285 del 1992, rispetto al quale il precedente richiamo alla disposizione di cui all’art. 72 comma 6 del medesimo decreto non spiega un rilievo centrale, atteso che è lo stesso giudice di primo grado a specificare che il giudizio (di insussistenza di una previsione che fondi il potere comunale) è reso “ anche in assenza di essa ”, cioè della norma contenuta nell’art. 72 comma 6 del d. lgs. n. 285 del 1992.
In tale prospettiva il Comune appellante ha sostenuto che il potere di adottare il divieto di circolazione di cui agli atti impugnati (circoscritto nei termini ivi previsti), si fonda su altra disposizione (il comma 9 dell’art. 7), non richiamata dal T (che invece fa riferimento al comma 1 lett. b) dello stesso articolo), così censurando il principale argomento illustrato dal T a sostegno della decisione assunta e deducendo, con specifico riferimento alla competenza, che “ Il riferimento ai dispositivi di controllo dell’angolo cieco è inteso unicamente a “premiare” gli automezzi che ne sono dotati, esimendoli dal divieto suddetto ”.
Non si rileva pertanto la prospettata inammissibilità del ricorso in appello, avendo il Comune censurato l’intera motivazione della sentenza, basata appunto sull’assenza di una disposizione di legge che attribuisca al Comune il potere di adottare gli atti impugnati.
10.2. Neppure è fondata l’eccezione di genericità del ricorso in appello, teso a censurare la sentenza gravata prendendo in considerazione la disposizione, l’art. 7 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 285 del 1992, sulla quale il T ha basato la declaratoria di incompetenza del Comune, con la conseguenza che la doglianza mossa con il ricorso in appello, finalizzata a dimostrare l’inconferenza del richiamo all’art. 7 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 285 del 1992, considerata la più appropriata (in tesi) fonte normativa di cui al comma 9 dello stesso articolo, costituisce uno specifico rilievo alla pronuncia gravata.
11. Superati i profili pregiudiziali, può essere scrutinato nel merito il ricorso in appello.
12. Con unico motivo il Comune appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il T ha accolto il primo mezzo contenuto nei due ricorsi presentati in primo grado da Ag Trasporti (ricorso n. 1923 del 2023) e da Sistemi Trasporti (ricorso n. 1980 del 2023).
12.1. Il motivo è