Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2010-07-14, n. 201003257
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Testo completo
Numero 03257/2010 e data 14/07/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 18 novembre 2009
NUMERO AFFARE 04389/2009
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla prof.ssa P S per l’annullamento: a) del provvedimento dirigenziale prot. n. 12594 in data 12 marzo 2009, con il quale l’Università degli studi di Bologna ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente per la prosecuzione del servizio per un biennio e disposto il suo collocamento a riposo; b) la deliberazione del senato accademico della stessa università in data 10 febbraio 2009;
LA SEZIONE
Vista la relazione 3765 del 29/10/2009 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca (Direzione università) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;
visto il ricorso e i relativi allegati;
esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Marcello Borioni;
Premesso
La professoressa P S, professore ordinario presso l’Università degli studi di Bologna, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento: a) del provvedimento dirigenziale prot. n. 12594 in data 12 marzo 2009, dell’ Università degli studi di Bologna; b) la deliberazione del senato accademico della stessa università in data 10 febbraio 2009.
A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
a) con riferimento alla deliberazione del senato accademico della stessa università in data 10 febbraio 2009, con la quale è stato stabilito che “l’ateneo non si avvalga della facoltà di trattenere in servizio per un ulteriore biennio o per periodi inferiori i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale docente e ricercatore che ne hanno fatto o ne faranno richiesta”:
1. Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 72 del D.L. 25 giugno 1998, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede che la “facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta” di permanenza in servizio dei propri dipendenti per un peritassimo di un biennio oltre i limiti di età “in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”.
2. Violazione e