Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2014-02-12, n. 201400642
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N. 00642/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00618/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2014, proposto da:
Amministrazione Giudiziaria della Bingo Boys S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. C D, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Roma, via dei Barbieri N. 6;
contro
Aams Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Generale GestioneTributi e Monopoli.Giochi-Ufficio Bingo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 04752/2013, resa tra le parti, concernente decadenza convenzione per la gestione del gioco del Bingo - Mcp
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Generale Gest.Tributi e Monop.Giochi-Ufficio Bingo e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati C D e l'Avvocato dello Stato Pio Marrone;
Considerato che l’appello presenta, prima facie, elementi di fumus boni iuris sotto il profilo della mancata considerazione da parte dell’amministrazione delle mutate condizioni nella conduzione dell’impresa per effetto della nomina dell’Amministrazione giudiziaria, a seguito del sequestro penale dei beni della concessionaria successivamente all’avvio del procedimento di decadenza, influenti ai fini della valutazione sulla persistenza delle ragioni del provvedimento di decadenza;
Ritenuta la gravità del danno allegato dell’appellante nell’esercizio dell’attività cui è stato autorizzato dall’autorità giudiziaria;