Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-28, n. 202407299

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-28, n. 202407299
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407299
Data del deposito : 28 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2024

N. 07299/2024REG.PROV.COLL.

N. 06894/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6894 del 2023, proposto dalla Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ufficio Legale Regione Basilicata in Potenza, via Verrastro, 4;

contro

la Rwe Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P, C V, S A, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, corso del Rinascimento, 11;

nei confronti

il Ministero della Cultura, il Comune Genzano di Lucania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), l’Anas spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 426/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Rwe Renewables Italia s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il Consigliere Giuseppe Rotondo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della nota dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, datata 8 settembre 2022, prot. n. 27145, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 e successivi della legge n. 241/1990, relativamente all’istanza di autorizzazione unica, presentata dalla società RWE Renewables Italia s.r.l., del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Serra Giannina”, e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, per una potenza complessiva di 31,5 MW, da ubicare nei comuni di Genzano di Lucania e Banzi ( entrambi in provincia di Potenza).

2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda, desunti dagli atti di causa:

a) in data 4 giugno 2019, la società presentava al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs n. 152/2006, una istanza (datata 31 maggio 2019) per il rilascio di una valutazione di impatto ambientale per il progetto eolico sopra indicato inizialmente composto da 10 aerogeneratori, poi ridotti a 7 per una potenza complessiva di 31,5 MW con le relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale collocate nel Comune di Genzano di Lucania;

b) in data 6 giugno 2019, la società inoltrava istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del d.lgs n. 387/2003;

c) nel corso del procedimento di VIA statale, il Ministero della cultura rendeva invece parere negativo ritenendo l’impianto incompatibile con il contesto paesaggistico circostante il Castello di Monteserico;

e) il Ministero della transizione ecologica esprimeva, invece, parere favorevole, previa acquisizione del parere tecnico positivo reso dalla Commissione Via-Vas;

d) poiché non si raggiungeva il concerto tra i due Ministeri, si rimetteva il contrasto al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c-bis, della legge n.400/1988;

e) la Presidenza del Consiglio dei ministri, con delibera del 18 febbraio 2022, disponeva il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale dell’impianto;

f) in data 8 giugno 2022, la delibera sulla V.I.A. statale veniva comunicata alla Regione Basilicata, competente al rilascio dell’autorizzazione unica;
la nota, tuttavia, veniva inviata a un ufficio diverso da quello competente a riceverla il quale ne veniva effettivamente a conoscenza soltanto in data 20 luglio 2022 per effetto di una comunicazione da parte della Società ricorrente;

g) il procedimento autorizzativo unico non aveva ulteriore seguito;

h) in data 11 agosto 2022, la società appellata proponeva, innanzi al T.a.r. per la Basilicata, ricorso volto all’accertamento del silenzio-assenso (nrg 415/2022), asseritamente formatosi sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 7 e 57 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91;

i) in data 8 settembre 2022, la Regione Basilicata notificava alla società la nota prot. n. 27145/2022 con la quale le comunicava l’indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 e ss. della legge 241/1990, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica.

3. Avverso la suddetta nota (prot. 27145/2022), la società proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per la Basilicata (nrg 581/2022) deducendo quattro motivi (estesi da pagina 6 a pagina 19): violazione degli artt. 7 e 57 del d.l. n. 50 del 2022, eccesso di potere sotto molteplici profili sintomatici, violazione dell’art. 12 del d.lgs n. 387/2003, violazione degli artt. 1, 14-ter, 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, violazione dell’art. 25, comma 2-bis del testo unico ambiente.

3.1. La ricorrente deduceva che, ai sensi delle norme evocate in rubrica, le deliberazioni favorevoli del Consiglio dei Ministri in sede di VIA statale, adottate ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988 n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di Via, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico che deve essere concluso dalla Regione entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorso il quale l’autorizzazione si intende rilasciata. La società concludeva rivendicando la formazione del silenzio assenso sulla istanza di rilascio dell’A.U. essendo ampiamente decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

3.2. Nel corso del giudizio, la società proponeva motivi aggiunti al ricorso n. 581/2022 (depositati in data 15 febbraio 2023), mediante i quali impugnava la successiva nota della Regione Basilicata, Direzione generale dell’ambiente, del territorio e dell’energia, prot. n. 37583 del 2 dicembre 2022.

3.3. Con secondi motivi aggiunti, la società (oggi appellata) proponeva secondi motivi aggiunti (depositati in data 19 aprile 2023) con i quali impugnava il verbale di conclusione della conferenza di servizi asincrona, comunicato dalla Regione Basilicata con nota prot. 71840 del 29 marzo 2023, con cui sono stati “dichiarati conclusi i lavori della conferenza di servizi con esito negativo per l’accoglimento dell’istanza prot. n. 96221/23AF del 6 giugno 2019”.

3.4. Si costituivano, per resistere, la Regione Basilicata, il Ministero della cultura e il Ministero dell’ambiente.

4. Il ricorso n. 581/2022 veniva deciso dal T.a.r. per la Basilicata con sentenza n. 426 del 28 giugno 2023.

4.1. Il T.a.r.:

a) rilevava l’ammissibilità dell’impugnazione della nota/pec del Dirigente dell’ufficio energia, prot. n. 27145 dell’8 agosto 2022 (recante indizione della Conferenza di servizi), ritenendola immediatamente lesiva dell’interesse della ricorrente volto ad ottenere l’accertamento del silenzio assenso, formatosi il 18 luglio 2022 ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022;

b) accoglieva, nel merito, il ricorso in quanto:

i) sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 57 del d.l. n. 50/2022, conv. nella legge n. 91/2022, secondo cui le disposizioni dell’art. 7 dello stesso d.l. n. 50/2022 “si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto”;
l’articolo 7 del citato decreto, a sua volta, stabilisce al comma 1 che per i progetti di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2, lett. c bis), L. n. 400/1988 “sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA”;
al comma 2, precisa che le predette deliberazioni del Consiglio dei ministri “confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’Amministrazione competente entro i successivi 60 giorni”, con la puntualizzazione che “se la decisione del Consiglio dei Ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di 60 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata”;

ii) l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs n. 387/2003 dovrebbe intendersi rilasciata il 7 agosto 2022;

iii) sarebbe applicabile alla fattispecie in esame l’art. 25, comma 2 quinquies, d.lgs n. 152/2006, come modificato dall’art. 20, comma 1, d.l. n. 77/2021 conv. nella legge n. 108/2021, il quale statuisce che “il concerto del competente Direttore Generale del Ministero della Cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”;

c) condannava la Regione Basilicata alla refusione delle spese (euro 3.000,00) compensandole nei confronti delle altre amministrazioni.

5. Ha appellato la Regione Basilicata, che censura la sentenza n. 426/2023 nella sola parte in cui, accogliendo il ricorso proposto dalla società RWE Renewables Italia s.r.l., ha affermato che: “deve ritenersi che anche la VIA sostitutiva ex art. 7, comma 1, DE.L. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022, approvata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2, lett. c. bis), L. n. 400/1988, comprende l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs.vo n. 42/2004, se, come nella specie, la relativa istanza è stata corredata da un’esaustiva relazione paesaggistica”.

5.1. Parte appellante sostiene che “L’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica de quo, da intendersi autorizzato per silenzio assenso, è, invece, da intendersi privo di autorizzazione paesaggistica” per le seguenti ragioni:

a) la relazione paesaggistica sarebbe stata redatta dal proponente in un momento anteriore alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di Monteserico e dell’area circostante di cui alla DGR 345 del 10/06/2022;

b) il parere della Commissione VIA VAS (del 23/07/2021) non terrebbe conto degli obiettivi di tutela perseguiti con il vincolo essendo stata la relativa istruttoria condotta in un momento anteriore allo stesso, con la conseguenza che la situazione con esso rappresentata e tutelata non avrebbe potuto oggettivamente essere considerata dalla citata Commissione;
inoltre detto parere è anteriore finanche alla proposta di vincolo, pubblicata il 18/10/2021;

c) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 18/02/2022 non considererebbe l’intervenuto vincolo e più precisamente non potrebbe considerarlo essendo essa di data anteriore;
ma neppure considererebbe l’intervenuta proposta di vincolo, all’epoca dotata di efficacia cogente, essendo stata pubblicata in data 18/10/2021, violando gli effetti di tutela riconducibili alla stessa ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004;
detta deliberazione, nel corpo delle argomentazioni motivazionali poste a fondamento della stessa, non terrebbe conto degli obiettivi di salvaguardia perseguiti con la proposta di vincolo dal momento che non svolge alcuna considerazione diretta a valutare la compatibilità dell’impianto con detti obiettivi;

d) la deliberazione del Consiglio dei Ministri (18 febbraio 2022) e la data di perfezionamento del silenzio assenso (08/08/2022), che qui la Regione dichiara di non contestare, sarebbero entrambi anteriori alla novella dell’art. 12, comma 3-bis del D.Lgs. 387/2003, ai sensi del quale “Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

e) l’impianto, da intendersi autorizzato per silenzio assenso, dovrebbe, pertanto, ritenersi “privo di autorizzazione paesaggistica, dovendosene per l’effetto subordinare l’efficacia al rilascio di detta autorizzazione a seguito di apposito procedimento”;

5.2. Si è costituita, per resistere, la società RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L

5.3. In data 29 aprile 2024, la società appellata ha depositato memoria conclusiva.

6. All’udienza del 30 maggio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. L’appello è infondato.

8. Lo sviluppo delle rinnovabili, osserva il Collegio, concorre agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di CO2 e di decarbonizzazione dell’economia.

A livello europeo, la direttiva 2001/2018 impegna gli Stati membri a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 per cento.

L’obiettivo è stato rivisto al rialzo con il piano Green Deal europeo ed il pacchetto “Fit for 55” (al 40 per cento) e dal piano REPower EU (almeno al 42,5 per cento, con il proposito di raggiungere il 45 per cento).

La proposta di direttiva RED III traduce in norme vincolanti i traguardi prospettati da quest’ultimo piano.

A gennaio 2020 l’Italia ha trasmesso alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, che specifica gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonte rinnovabile sul totale dei consumi per ciascun settore (elettrico, termico, trasporti), in modo da conseguire l’obiettivo nazionale complessivo del 30 per cento di consumi energetici lordi soddisfatti da fonti rinnovabili.

Nelle more di una più ampia revisione del PNIEC, il Ministero della transizione ecologica ha adottato il Piano di transizione ecologica, che prevede, entro il 2030, un aumento della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili al 72 per cento (anziché del 55 per cento).

In questo contesto, uno dei fattori che favoriscono la crescita del contributo delle rinnovabili al fabbisogno elettrico è stato indicato nella definizione di una disciplina delle procedure autorizzative che garantisca, pur nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come il paesaggio, tempi celeri per l’ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti.

A tal fine, procedure autorizzative semplificate si ritiene possano incoraggiare la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e, attraverso l’aumento della capacità di generazione installata, l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a copertura del fabbisogno elettrico.

Al riguardo, la direttiva n. 2018/2001/UE prevede, all’articolo 15, che gli Stati membri debbano assicurare che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e delle relative reti elettriche siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all’attuazione del principio che dà priorità all’efficienza energetica, con indicazione della durata dei procedimenti.

Il Piano REPower EU del 18 maggio 2022 evidenzia il ruolo che le fonti rinnovabili possono svolgere nell’ottica della riduzione della dipendenza dell’Unione dalle fonti fossili russe;
in tema di procedure autorizzative, posto che “la lentezza e la complessità delle procedure autorizzative costituiscono un grave ostacolo alla rivoluzione che potrebbe vedere protagoniste le energie rinnovabili”, invita gli Stati ad adottare misure di semplificazione per favorire l’installazione di capacità da fonti rinnovabili.

L’articolo 26, comma 4, della legge n. 118/2022 (Legge sulla concorrenza 2021) ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi di riordino e semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili.

L’attuale quadro normativo vigente sul territorio nazionale, che trova fonte nei decreti adottati in attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia, può così riassumersi:

- decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Trovano applicazione, altresì:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in particolare, avuto riguardo alle procedure per la valutazione di impatto ambientale;

- il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (in particolare, le norme sull’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146);

- il d.lgs. n. 28/2011, come modificato dal d.lgs n. 199/2021 (segnatamente, articolo 4, comma 2), sui regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera;
dichiarazione di inizio lavori asseverata;
procedura abilitativa semplificata;
autorizzazione unica).

Con i decreti legislativi. n. 387/2003 e n. n. 28/2011 sono state, infine, stabilite le modalità procedurali per le comunicazioni amministrative.

9. Per quanto riguarda, in particolare, la fattispecie in esame, il regime autorizzativo attivato dalla società RWE Renewables Italia s.r.l. con la propria istanza del 31 maggio 2019, attiene “All’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs n. 152/2006 relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico”.

9.1. Impianto da realizzare, dunque, previo procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011, unitamente alle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

10. Il procedimento di autorizzazione è disciplinato dall’articolo 12 del d.lgs n. 387 del 2003 nonché dalle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con d.m. 10 settembre 2010, adottate in attuazione del medesimo articolo 12, comma 10.

11. Gli allegati alla Parte Seconda del d.lgs n. 152/2006 indicano, invece, i progetti da sottoporre direttamente a VIA statale (Allegato II) o regionale (Allegato III), nonché i progetti da sottoporre a previa verifica di assoggettabilità statale (Allegato II-bis) o regionale (Allegato IV), in esito alla quale l’autorità competente determina se è necessario avviare una valutazione di impatto ambientale per approfondirne gli impatti.

12. Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4, del d.lgs n. 152/2006, in sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero della cultura per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.

13. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

14. Il supporto tecnico-scientifico al Ministero è assicurato, di norma, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (art. 8, comma 1 del d.lgs n. 152/2006).

15. Il provvedimento di VIA reca le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, le misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi, nonché le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi.

16. Esso, infine, è - ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 152/2006 – integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA.

17. Il Consiglio dei Ministri può essere investito del potere di deliberare su questioni attinenti la conclusione dei procedimenti autorizzativi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 400/1988 e dell’articolo 14-quinquies, commi 5 e 6 della legge n. 241/1990.

18. Ai sensi del citato articolo 5 della legge n. 400/1988, infatti, il Presidente del Consiglio può deferire al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

19. Ai sensi dell’articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990, inoltre, qualora un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili quali l’ambiente e il paesaggio si opponga all’adozione di una determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, esaurito il tentativo di addivenire ad un’intesa, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

20. Nel caso in esame, è emerso un contrasto tra il Ministero della transizione ecologica e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di impatto ambientale relativo al progetto presentato dalla società appellata, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha risolto facendo propria la posizione del Ministero della transizione ecologica “in merito alla compatibilità ambientale del progetto … costituito da 7 aerogeneratori ciascuno della potenza di 4,5 MW per una potenza complessiva di localizzato nei comuni di Genzano di Lucania e Banzi a condizioni che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere 131 del 23 luglio 2021 della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-Vas”.

21. La delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri, assunta il 18 febbraio 2022 e protocollata l’8 marzo 2022, è stata recapitata alla Regione Basilicata il giorno 8 giugno 2022.

21.1. Decorsi 60 giorni (da tale recapito) senza che l’Amministrazione desse ulteriore impulso al procedimento, la società appellata ha ritenuto formatosi il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 7, comma 2, primo capoverso del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito la legge 15 luglio 2022, n. 91, che così recita: “Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata”.

22. La Regione Basilicata contesta la decisione del T.a.r., nella parte in cui si è affermato che “deve che ritenersi che anche la VIA sostitutiva ex art. 7, comma 1, DE.L. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022, approvata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2, lett. c. bis), L. n. 400/1988, comprende l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs.vo n. 42/2004, se, come nella specie, la relativa istanza è stata corredata da un’esaustiva relazione paesaggistica”.

23. L’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica è da intendersi, per la Regione, privo di autorizzazione paesaggistica in quanto, sia la deliberazione del Consiglio dei ministri (18 febbraio 2022) che la data di perfezionamento del silenzio-assenso (8 agosto 2022, che la Regione dichiara di non contestare nel giudizio di appello: pagina 17, punto 4, dell’atto di appello), sarebbero entrambi anteriori alla novella dell’art. 12, comma 3-bis, del d.lgs n. 387/2003, ai sensi del quale “Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

24. Al momento del rilascio dell’autorizzazione unica (8 agosto 2022) doveva, pertanto, applicarsi la normativa all’epoca vigente, ai sensi della quale, “pur in presenza di VIA statale nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs n. 42/2004, è necessaria, ai fini dell’autorizzazione degli impianti FER, l’autorizzazione paesaggistica”.

25. Da qui, la conclusione per cui nel caso di specie “l’impianto, da intendersi autorizzato per silenzio assenso, deve intendersi privo di autorizzazione paesaggistica, dovendosene per l’effetto subordinare l’efficacia al rilascio di detta autorizzazione a seguito di apposito procedimento”.

26. La questione da risolvere, per come perimetrata e sottoposta all’esame di questo Consiglio, concerne la portata estensiva della VIA sostitutiva ex art. 7, comma 1, d.l. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022, approvata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2, lett. c. bis), legge n. 400/1988;
ovvero se la delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri comprenda o meno, nella particolarità del caso di specie, anche l’autorizzazione paesaggistica, oppure se quest’ultima debba scontare un separato iter di rilascio cui resta subordinata l’efficacia del titolo formatosi per silentium.

27. Il Collegio osserva che, ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 50/2022, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi della legge n. 400/1988 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA.

27.1. Inoltre, tali deliberazioni, così come quelle adottate in caso di opposizione alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, da concludersi a cura dell'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

28. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, l’articolo 27 del d.lgs n. 152 del 2006 prevede che: “Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un’istanza ai sensi dell’articolo 23, avendo cura che l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma 2, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2”.

29. I titoli ambientali indicati nel comma 2 dell’articolo 27 sono i seguenti: … omissis…;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
…omissis…”.

30. Il combinato disposto delle suindicate disposizioni normative depone, dunque, chiaramente nel senso che, nel caso di procedimenti di V.i.a di competenza statale, il proponente può chiedere all’autorità competente che il provvedimento di V.i.a. sia rilasciato, ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs n. 152/2006, nell’ambito di un provvedimento unico in materia ambientale comprensivo di altre autorizzazioni ambientali quali l’autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione culturale o quella riguardante il vincolo idrogeologico.

31. Ebbene, nel caso di specie il proponente (società appallata) ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs n. 152/2006, come da ultimo modificato con d.lgs n. 104/2017, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per cui è causa.

I32. ll progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica. Esso è compreso tra le opere dell’Allegato II del d.lgs 152/2006 (“Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”).

33. La società proponente ha trasmesso la seguente documentazione all’amministrazione: elaborati progettuali, studio di impatto ambientale, Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al d.p.r. n. 120/2017, relazione paesaggistica, sintesi non tecnica.

34. La documentazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell’autorità competente.

35. L’iter avviato dalla società proponente si è dipanato, pertanto, secondo il modello delineato dagli articoli 23 e 27, commi 1 e 2, lettera d) del d.lgs n. 152/2006.

35,1. In particolare:

a) relativamente alla componente paesaggio, è stata redatta la Relazione Paesaggistica (PESG-RP) ai sensi del

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