Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-01-05, n. 201200012

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-01-05, n. 201200012
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200012
Data del deposito : 5 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06527/2011 REG.RIC.

N. 00012/2012REG.PROV.COLL.

N. 06527/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6527 del 2011, proposto da:


EDERA

Costruzioni s.r.l. in poprio e quale capogruppo A.T.I. con Volturna Group s.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. E A, con domicilio eletto presso Studio Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Comune di Casal di Principe, rappresentato e difeso dagli avv. G F e G D, con domicilio eletto presso avv. Guido Alfonsi in Roma, via Crescenzio 2;


BERA

Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. F T, A C e E Goglia, con domicilio eletto presso avv. Antonella Le Rose in Roma, via Cavour, n. 228/B;

nei confronti di

U.T.G. - Prefettura di Caserta e Ministero dell'Interno;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI- SEZIONE I n. 3675/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA ALLA SECONDA DITTA IN GRADUATORIA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casal di Principe e di

BERA

Costruzioni s.r.l., che ha proposto contestualmente appello incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 16 dicembre 2011 il Cons. Vittorio Stelo e uditi gli avvocati Lentini su delega di Diana e Fabozzi, Manzi su delega di Angelone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione I, con sentenza n. 3675 del 22 giugno 2011 depositata l’8 luglio 2011, ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso, con motivi aggiunti, proposto dalla

BERA

Costruzioni s.r.l. (di seguito, BERA) annullando quindi gli atti impugnati relativi ai lavori di rigenerazione urbana – itinerario del percorso del pellegrino, e in particolare le determinazioni comunali recanti la consegna urgente dei lavori, l’aggiudicazione provvisoria a suo favore e la revoca con aggiudicazione provvisoria e definitiva alla seconda classificata ATI Etruria Costruzioni s.r.l. (di seguito, Etruria) con Volturna Group, quindi le varie note della Prefettura di Caserta e delle forze dell’ordine concernenti interdittiva antimafia.

1.2. Il Tribunale, ammessa la sanatoria retroattiva da parte dell’amministratore giudiziario della ricorrente circa la proposizione dell’impugnativa da parte di soggetto privo dei poteri di rappresentanza, ha ritenuto il provvedimento prefettizio interdittivo viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stata debitamente considerata e ponderata la già avvenuta sostituzione dell’amministratore aziendale con un amministratore giudiziario, e tale difetto ha inficiato altresì le conseguenze ostative all’affidamento dell’appalto alla BERA.

Il T.A.R. ha poi affermato l’illegittimità della consegna urgente dei lavori in assenza di aggiudicazione definitiva, così travolgendo le successive aggiudicazioni a favore dell’Etruria, e ha quindi respinto l’istanza risarcitoria, non ricorrendo i presupposti del nesso causale illecito-danno e la colpevolezza dell’autorità prefettizia, “posto che, in presenza di una interdittiva antimafia era comunque preclusa la stipula di un rapporto contrattuale, a prescindere dalla determinazione impugnata di revoca”.

2. L’Edera, in proprio e quale capogruppo dell’ATI, con atto notificato il 21 luglio 2011 e depositato il 28 luglio 2011, ha interposto appello, con domanda sospensiva, ribadendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto proposto da soggetto privo di rappresentanza legale e quindi la sua tardività posto che la ratifica dell’amministratore giudiziario è intervenuta dopo il termine prescritto, a pena di decadenza, di 60 giorni per notificare e presentare la stessa impugnativa, e per di più la procura speciale alle liti non era stato conferita secondo le modalità stabilite dall’art. 83, c. 2, c.p.c..

Soggiunge che la nomina dell’amministratore giudiziario non ha fatto venir meno i condizionamenti malavitosi dell’ex rappresentante legale della BERA e quindi sostiene il carattere di atti dovuti e vincolanti delle conseguenti determinazioni comunali.

Infine la consegna anticipata dei lavori, con riserva di legge, era giustificata, attesa la sopravvenuta situazione di urgenza rappresentata dal Comune (condizioni igienico – sanitarie della zona, lamentele dei cittadini e scadenza del termine per ottenere finanziamenti comunitari), e la BERA aveva opposto di non poter aderire per essere sotto amministrazione giudiziaria.

3. La

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