Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-20, n. 202306053

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-20, n. 202306053
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306053
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 06053/2023REG.PROV.COLL.

N. 04093/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4093 del 2020, proposto dai signori E C, O R, M S, D T, C Z, F B, Francesco Paolo D’Ascanio, M D M, G N, S B, L N, S R, S A G, E G, S L, L M, F M, F P, V R, F T, V V, G A R, P D S, G F, M M, C M, N P, V A, G B, M C, A C, G C, S C, S C, P D B, A D P, R M, G D P, D P, Giuseppe Russo, Giuseppe Testa, Riccardo Tomasella, Giuseppe Abbate, Gianpiero Alabrese, Antonio Bisanti, Mirko Bussoletti, Pasquale Capuano, Alessandro Capuozzo, Luca Cardinali, Giovanni Chirichella, Luca Conti, Vincenzo D’Agostino, Andrea De Petris, Pasquale Della Rocca, Pierpaolo Eliseo, Alfonso Marco Fazio, Giuseppe Gazzani, Valentino Ianniello, Pietro Iannucci, Vittorio Intrabartolo, Marco Leanza, Alfredo Mattera, Antonio Mercogliano, Salvatore Murgera, Stefano Olivieri, Marco Orsini, Luca Pantano, Giovanni Paone, Fabrizio Pocci, Katia Ricci, Roberto Rizzato, Francesco Rodio, Mario Romano, Andrea Ronci, Claudio Signore, Filomena Siller, Stefano Bonomo, Luca Bruschi, Aniello Capolongo, Roberto Catapano, Antonio Del Giudice, Aurelio Di Pippo, Vanessa Dovere, Matteo Fallovo, Fabrizio Finizio, Matteo Fusco, Umberto Malandruccolo, Andrea Massimiani, Angelo Raffaele Masucci, Giuseppe Mazzarella, Carmelo Nacci, Davide Natale, Luca Palumbo, Daniele Paniccia, Luigi Ragone, Alessandro Raso, Andrea Serio, Vito Stallone, Giuseppe Zoglio e Luigi Marco Bocola, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 666/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022, il consigliere F F e udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Ministero della difesa;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti in epigrafe indicati – militari dell’Esercito italiano – hanno interposto impugnazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stato respinto il loro ricorso (n. 42 del 2018) per l’accertamento del diritto alle indennità supplementari occasionale e fissa mensile ex art. 9, comma 1, della legge n. 78/1983, previste rispettivamente dal primo e dal secondo periodo del comma 8 dell’art. 9 del d.P.R. n. 52/2009.

1.1. Il T.a.r. ha sintetizzato i fatti di causa come segue: « 1. I ricorrenti, sono tutti i militari dell’Esercito Italiano, in servizio presso il 17° Reggimento Artiglieria contraerea “Sforzesca” ed allegano di essere in possesso dell’abilitazione anfibia. 1.1. L’articolo 9 del d.P.R. n. 52 del 2009 ha introdotto un’indennità particolare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio presso unità da sbarco o anfibie; sebbene l’Amministrazione non ha loro riconosciuto tale indennità. 2. I deducenti chiedono, quindi, che sia accertato il loro diritto all’indennità supplementare cosiddetta patrimoniale prevista dalla norma citata, oltre agli interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità. 3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, resistendo all’impugnativa. 4. con ordinanza n. 471, emessa nella camera di consiglio del 25.6.2019, il Collegio disponeva incombenti istruttori; cui ha adempiuto il Ministero della Difesa con nota 23.8.2019 ».

1.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « 5. La questione giuridica si incentra sulla sussistenza o meno in capo ai ricorrenti dei requisiti a cui la vista disposizione normativa subordina l’attribuzione dell’indennità invocata dai ricorrenti. 6. Il beneficio è legato, da un lato, al requisito della capacità anfibia ottenuto dagli interessati e, d’altro lato, dalla natura del Reparto presso il quale i militai sono in servizio. 7. Ad avviso del Collegio, nella specie, sussiste certamente il primo requisito: i ricorrenti sono infatti tutti in possesso dell’abilitazione anfibia. Dubbia è, invece, la sussistenza del secondo requisito, poiché il Reggimento Artiglieria contraerea non rientra, come affermato dagli stessi ricorrenti, tra i Reparti beneficiari dell’indennità, tenuto conto che la infrandicata previsione normativa circoscrive l’indennità al personale in servizio presso unità di fanteria con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie . 7.1. L’art. 9, co. 8, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 stabilisce, infatti, che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui

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