Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-05, n. 202310532

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-05, n. 202310532
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310532
Data del deposito : 5 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2023

N. 10532/2023REG.PROV.COLL.

N. 09603/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9603 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Murano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Prima bis , n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti l’avvocato Giulio Murano e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il signor -OMISSIS-impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento n. M_D GUDC REG2021 002000015 del 30 aprile 2021, con cui il Ministro della difesa ha revocato l’assenso ministeriale conferito nel 2018 all’Associazione tra militari denominata “ Associazione Nazionale Graduati e Volontari delle Forze Armate e dei Corpi Armati d’Italia ” (in sigla Assomilitari ), della quale l’appellante è Presidente, nonché gli ulteriori atti connessi.

L’appellante, ripercorsa la vicenda, sostiene l’erroneità della pronuncia gravata alla stregua dei seguenti motivi:

I. avrebbe errato il giudice di prime cure nel ritenere la legittimità della revoca dell’assenso ministeriale sulla scorta delle esternazioni del Presidente dell’Associazione, ritenute eccedenti i limiti della lecita critica; per un verso, gli atti impugnati avrebbero dovuto essere annullati per difetto di motivazione e, per altro verso, l’Amministrazione avrebbe tentato di colmare tale carenza integrando la motivazione del provvedimento solo nel corso del giudizio e quindi in forma postuma, come sarebbe confermato dal richiamo effettuato per esteso, da parte del T.a.r., a parti di video ritenuti eccedenti la lecita critica del militare (per i quali l’appellante riferisce incidentalmente di essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 12 con separato provvedimento impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tuttora pendente, RG n. -OMISSIS-);

II. la sentenza sarebbe errata per aver ritenuto irrispettose, non circostanziate e non consone allo status di militare le sue affermazioni, sebbene tali esternazioni siano state giudicate prive di rilevanza penale e siano quindi legittime; inoltre, “ contrariamente a quanto cerchino disperatamente di affermare l’A.D. e l’Avvocatura dello Stato, nonché in ultimo il T.A.R. del Lazio, la revoca del Decreto nasce esclusivamente dalla richiesta del Comando Truppe alpine ”, con il quale egli sostiene di vivere “ ancora oggi un oggettivo e insanabile conflitto di interessi ”;

III. il primo giudice avrebbe erroneamente considerato il contenuto di una memoria di replica depositata in primo grado dall’Amministrazione in data 23 febbraio 2022 e quindi, tardivamente, in quanto si tratterebbe non già di una memoria di replica, bensì di una memoria difensiva, peraltro eccedente i limiti dimensionali all’uopo previsti;

IV. il T.a.r. non si è pronunciato sulle spese di lite.

2. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio e con un’articolata memoria in data 17 febbraio 2023 ha confutato le censure di controparte, concludendo per il rigetto dell’appello.

3. In vista dell’udienza l’appellante ha depositato una memoria, ribadendo le proprie tesi e rilevando, altresì, come l’Associazione non possa essere identificata con il suo Presidente e come la revoca dell’assenso ministeriale “ equivale ad una sanzione espulsiva, che emargina l’associazione da quelle che godono del placet ministeriale e, in tal modo, ne mina le concrete possibilità di funzionamento ”.

4. All’udienza pubblica del 28 novembre 2023 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.



DIRITTO

5. L’appello è infondato, non meritando la sentenza impugnata le critiche che le sono state appuntate.

6. Con riferimento al primo motivo giova in primo luogo ricordare che il giudice di prime cure ha rilevato che “ la motivazione del provvedimento impugnato, che ha riconosciuto nelle esternazioni dell’associazione, tramite il suo presidente, elementi abnormi e difformi dallo spirito di collaborazione e dalla corretta dialettica, sfocianti in accuse e tentativi di denigrazione, che hanno giustificato la revoca del precedente assenso all’associazione, è esente da profili di illegittimità, in quanto questo Collegio, attesa l’attività non sindacale dell’associazione stessa, ritiene, tuttavia, esistente il carattere ingiurioso e denigratorio di plurime esternazioni del ricorrente, tali da porsi come elemento interruttivo del carattere fiduciario del rapporto tra l’Amministrazione e l’associazione medesima ”.

E ciò, come dallo stesso Tribunale evidenziato, tenuto conto dell’orientamento di questo Consiglio di Stato secondo il quale “‘ le restrizioni (…) imposte ai diritti del cittadino-militare, derivano dai princìpi organizzativi che ineriscono alla struttura del corpo, qualificando in modo necessario il rapporto di impiego in questo comparto dell'amministrazione, quali gerarchia, obbedienza, prontezza, coerenza interna e compattezza. Al riconoscimento generale, dunque, di tali diritti fa seguito l’imposizione, con formula altrettanto generale, di limitazioni nell’esercizio di alcuni di essi, insieme all’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate’

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