Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-15, n. 202400510

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-15, n. 202400510
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400510
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00510/2024REG.PROV.COLL.

N. 09974/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9974 del 2019, proposto da
Tele Dehon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Co.Re.Com - Comitato Regionale per le Comunicazione della Puglia e Regione Puglia, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Fallimento Antennasud Edivision S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Silvio Dodaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia 83/B;
Videopuglia S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Jet S.r.l., Blustar Tv S.r.l. in liquidazione, Teleregione S.r.l., non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione seconda) n. 594/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, di Fallimento di Antennasud Edivision S.p.A. in liquidazione e di Videopuglia S.r.l. in liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Francesco Silvio Dodaro e Isabella Loiodice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Tele Dehon S.r.l. chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia n. 584 del 18 aprile 2014 che ha respinto il ricorso per l’annullamento della graduatoria redatta dal Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) della Puglia pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 74 del 28/05/2015 e relativa ai contributi assegnati alle emittenti televisive locali per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 45 della Legge 448/1998.

1.1 La ricorrente, titolare dell’emittente televisiva “Tele Dehon”, si è classificata al 14° posto su 43 della graduatoria, rientrando nel primo gruppo di emittenti aventi diritto al riparto dei 4/5 del totale dei contributi regionali, ma con l’assegnazione di una quota di contributo inferiore a quella che, a suo dire, le sarebbe spettata per l’ammissione in graduatoria anche di emittenti non aventi diritto al beneficio.

1.2 Per tale ragione, l’interessata ha impugnato la graduatoria con ricorso al TAR, lamentando la mancata esclusione delle controinteressate Jet S.r.l. (esercente l’emittente televisiva “ Studio 100TV ”), Videopuglia S.r.l. (“ Telepuglia ”) e Teleregione S.r.l. ( “ Teleregione Color ”) per difetto del requisito della regolarità contributiva previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 292/2004, di Blustar TV S.r.l. (“ Blustar TV ”) per mancanza del requisito del capitale minimo previsto dall’art. 16 comma 8 l. 223/1990 e di Antenna Sud Edivision S.p.a (“ Antenna Sud ”) per mancanza sia del requisito della regolarità contributiva che di quello del capitale minimo.

1.3 Il TAR Puglia respingeva il ricorso, ritenendo che l’istruttoria svolta dal Co.Re.Com per l’accertamento in capo alle emittenti dei requisiti per la partecipazione e l’ammissione alla graduatoria fosse immune dalle lamentate censure.

2. Con l’appello in epigrafe la società chiede la riforma della sentenza di primo grado per violazione della normativa in materia (art. 45 comma 3 L. 448/1998, artt. 1 e 2 del D.M. del 7 agosto 2014 contenente il Bando per la erogazione alle emittenti televisive locali dei contributi 2014, D.M. 292/2004, Legge 6 agosto 1990 n. 223, Nuovo Regolamento Relativo alla Radiodiffusione Televisiva Terrestre in Tecnica Digitale - Allegato A alla delibera n. 353 del 23/6/2011 AGCOM) nonché per erroneità sotto plurimi profili.

3. Si sono costituiti in giudizio Videpuglia S.r.l in liquidazione e il Ministero dello sviluppo economico.

4. Si è costituito, altresì, il Fallimento di Antennasud Edivision s.p.a. in liquidazione che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto di cumulo e ha chiesto la sospensione del giudizio per litispendenza, avendo impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato la determina del 26 febbraio 2019 con cui il MISE ha revocato alla società i contributi relativi all’anno 2013, in esecuzione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 5991/2017, resa su appello di Tele Dehon.

4.1 Nel merito ha chiesto la reiezione dell’appello limitatamente alla propria posizione poiché alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo si trovava in situazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) D.M. 24/10/07, essendo stata ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni aziendali ex art. 182 l. fall.

5. All’udienza di smaltimento del 15 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In via preliminare, devono essere respinte sia l’eccezione di inammissibilità del ricorso che l’istanza di sospensione del giudizio per litispendenza proposte dal fallimento di Antenna sud.

6.1 Quanto alla dedotta inammissibilità, è sufficiente osservare che Tele Dehon ha impugnato, con ricorso di primo grado, unicamente la graduatoria relativa ai contributi per l’anno 2014, sicché non è rinvenibile alcun cumulo di ricorsi né sul piano oggettivo né su quello soggettivo.

6.2 Sul piano oggettivo, il cumulo non discende, come sostiene l’appellata Antenna sud, dalla pluralità dei vizi-motivi dedotti e relativi all’asserita illegittima ammissione delle emittenti controinteressate poiché volti comunque all’annullamento dell’unico provvedimento impugnato.

6.3 Sul piano soggettivo, la natura cumulativa dell’unica domanda non può nemmeno desumersi dal mero rilievo che, avendo ad oggetto l’annullamento di un atto plurimo scindibile come la graduatoria di un concorso, sia volta a far valere vizi che riguardano solo alcuni dei destinatari.

6.4 Quanto all’istanza di sospensione, tra l’impugnazione del provvedimento di revoca dei contributi relativi all’anno 2013 e il presente giudizio relativo alla graduatoria per i contributi del 2014 non è ravvisabile alcuna litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. in ragione della diversità del petitum e della causa petendi . Ciò in disparte l’ulteriore circostanza che la litispendenza determinerebbe non la sospensione bensì la cancellazione dal ruolo della causa successivamente proposta, ossia quella avverso la revoca del contributo.

6.5 Tra i due giudizi non sussiste nemmeno un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. vertendo sulla legittimità di provvedimenti, uno di ammissione e l’altro di revoca del contributo, distinti e non assimilabili per natura giuridica ed effetti, relativi a annualità diverse e fondati su diversi presupposti di fatto. Né costituiscono ragione sufficiente a giustificare la sospensione

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