Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-22, n. 202307898
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Testo completo
Pubblicato il 22/08/2023
N. 07898/2023REG.PROV.COLL.
N. 04460/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4460 del 2018, proposto da
Comune di Cisternino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, n. 24;
contro
D L, S S, D C, A M P, A M S, A C, L C, O P, F N, Vincenzo D'Amico, P F, G B e V R, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 01826/2017 resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Mangazzo su delega dell’avvocato Fanizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Alcuni contribuenti (come in epigrafe indicati) del Comune di Cisternino hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, per ottenere l’annullamento in parte qua della Delibera del consiglio comunale n.11 del 30 marzo 2017 (pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune in data 10 aprile 2017 e sino al 24 aprile 2017), avente ad oggetto “ Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione Piano Finanziario e Tariffe 2017 ”, nella parte in cui ha incluso nel PEF e nella tariffa 2017 l’incremento della tariffa TARI 2017 per effetto del minor gettito 2016, per l’importo di euro 362.226, 80 (determinatosi a causa della tardiva fissazione delle tariffe TARI 2016, oltre il termine di legge, con la conseguente proroga/applicazione, per l’anno 2016, delle tariffe TARI 2015).
I ricorrenti hanno impugnato anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 4 maggio 2017, avente ad oggetto “ Annullamento in autotutela delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 2/08/2016 ” (con cui sono stati approvati, oltre il perentorio termine di legge, il Piano Finanziario e le tariffe TARI per l’esercizio finanziario 2016), nella stessa parte (e, cioè nella parte in cui si è dato atto che, “ per quanto disposto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, al fine di assicurare la copertura del costo del servizio, il minor gettito di euro 362.226, 80, dato dalla differenza tra i costi sostenuti dall’Ente nel 2016 e i ricavi da ruolo in applicazione delle tariffe 2015, è stato recuperato attraverso l’inserimento di tale differenza nel Piano Finanziario 2017 approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 30/03/2017 )”.
Va premesso che con la deliberazione n. 30 del 2016, il Comune di Cisternino ha approvato il Piano Economico e Finanziario e le Tariffe TARI 2016. Tale atto è stato impugnato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto adottato oltre il termine perentorio fissato dalla legge. Il Tribunale adito, con ordinanza cautelare n. 11 del 2017, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, in considerazione che lo stesso risulta adottato ‘ oltre il termine, da ritenersi perentorio, del 30.4.2016 fissato per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 ’. Con deliberazione consiliare n. 11 del 30 marzo 2017 il Comune di Cisternino, preso atto della suddetta ordinanza cautelare, ha approvato il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017, dal quale risulta un costo di euro 2.552.561,86, dando atto che ‘le tariffe approvate determinano una copertura pari al 100% dei costi’, specificando che ‘ come per legge, nel piano finanziario è altresì stata inserita la differenza rinveniente dal minor gettito 2016 conseguito per l’effetto dell’applicazione dell’ordinanza n. 11/2017 del T.A.R. Puglia – Lecce ’.
Con deliberazione n. 20 del 4 maggio 2017, il Consiglio Comunale ha annullato in autotutela la precedente deliberazione consiliare n. 30 del 2 agosto 2016 (già sospesa dal T.A.R. Puglia – Lecce con l’ordinanza cautelare n. 11/2017) ed ha applicato per l’anno 2016 le tariffe TARI approvate nell’anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 2015, precisando che “ in applicazione delle tariffe 2015, l’importo del ruolo per l’anno 2016 è pari ad euro 1.901.383, 93 e che il costo sostenuto nell’anno 2016 per la gestione del ciclo dei rifiuti al netto delle entrate C.O.N.A.I. più TARI scuole è pari ad euro 2.263.610,73 ”.
Con la predetta delibera si è stabilito che “ per quanto disposto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, al fine di assicurare la copertura del costo del servizio, il minor gettito di euro 362.226,80 dato dalla differenza fra i costi sostenuti dall’Ente nel 2016 e i ricavi da ruolo in applicazione delle tariffe 2015, è stato recuperato attraverso l’inserimento di tale differenza nel Piano finanziario 2017 approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 30.03.2017 ” e che “ i contribuenti che hanno pagato per intero l’importo indicato nell’avviso TARI 2016 troveranno nell’avviso di pagamento per l’anno 2017 la voce ‘rimborso’ con indicazione della somma versata in più lo scorso anno e portata in detrazione sull’importo complessivo dovuto quest’anno” .
2. Con l’atto di impugnazione proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia, i contribuenti hanno contestato l’incremento di tariffa decretato dalla delibera per effetto del minor gettito riscosso nell’anno 2016, in quanto è stata applicata la tariffa dell’anno precedente (anno 2015) a causa del superamento del termine di legge per l’approvazione della nuova misura. I ricorrenti hanno dedotto che la TARI è un tributo corrisposto in base a tariffa riferita ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che le relative tariffe devono essere approvate entro i perentori termini di legge in concomitanza con la manovra correlata alla verifica degli equilibri di bilancio. Pertanto, la possibilità di riportare un eventuale disavanzo dei ricavi della tariffa, verificatosi per l’anno precedente, nel Piano Economico Finanziario dell’anno successivo, è limitata alle ipotesi (tassative ed eccezionali) di improvvise riduzioni del gettito in ragione di cause sopravvenute (oggettivamente) non prevedibili, e giammai ad (ordinari) errori/illegittimità nella procedura di approvazione degli atti presupposti. La possibilità dell’inserimento nella tariffa TARI anno 2017 della componente relativa alla mancata copertura del costo del servizio dell’anno precedente (del tutto estranea agli elementi costitutivi del tributo de quo per l’anno solare/d’imposta 2017) non sarebbe consentita a norma dell’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza n. 1826/17, ha accolto il ricorso, sostenendo che “ ed invero (come pure condivisibilmente rilevato dagli odierni ricorrenti), le ipotesi di inserimento di costi del servizio riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo sono del tutto straordinarie ed eccezionali, e giammai riconducibili a ‘ordinari’ comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all’Ente locale”. Il Collegio ha rilevato, inoltre, che l’approvazione, nell’anno 2016, del Piano Finanziario e delle Tariffe TARI oltre il termine perentorio previsto ex lege ha concretizzato una fattispecie di ‘negligente gestione di servizio’ o comunque una patente di illegittimità da parte del Comune di Cisternino.
4. Con ricorso in appello notificato nei termini e nelle forme di rito, illustrato con memoria, il Comune di Cisternino ha impugnato la suddetta pronuncia chiedendone la riforma, deducendo le seguenti censure: “ I) Error in iudicando e in procedendo. Motivazione omessa e/o comunque errata, insufficiente e contraddittoria in ordine ad eccezione preliminare alla controversia di merito: Inammissibilità del ricorso di prime cure per carenza di interesse ad agire e mancata legittimazione attiva. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; II) Error in iudicando. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia: violazione art. 1 comma 654 l. n. 147/2013 letto in combinato disposto con l’art. 2 del d.P.R. n. 158/99 e s.m.i. Falsa ed erronea applicazione art. 1, commi 650 e 651 l.n. 147/2013 letti in combinato disposto con il punto 2.1. all.1 d.P.R. n. 158/1999. Falsa ed erronea applicazione del principio di competenza di cui all’art. 2423 – bis c.c. Erroneità nei presupposti. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. ; III) Error in iudicando. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione art. 1, comma 654 – bis l. n. 147/2013, letto in combinato disposto con art. 2, comma 2, d.P.R. n. 158/1999; IV) Error in procedendo e in iudicando. Motivazione errata, insufficienza e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa ed erronea applicazione art. 8 comma 5 Regolamento comunale TARI, come da ultimo modificato con del. di C.C. n. 1 del 30.1.2017, letto in combinato disposto con l’art. 8 comma 3 d.P.R. n. 158/1999. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; V) Error in iudicando. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia: Violazione