Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-05, n. 201500004

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-05, n. 201500004
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500004
Data del deposito : 5 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05521/2013 REG.RIC.

N. 00004/2015REG.PROV.COLL.

N. 05521/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5521 del 2013, proposto dai dottori A S e G T, rappresentati e difesi dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso li suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni, n. 55

contro

Ministero dell'Istruzione dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 165/2004


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 il Cons. C C e uditi per le parti l’avvocato Castrogiovanni e l’avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

1. I dottori S e T riferiscono di aver conseguito il diploma di specialisti in chirurgia di urgenza e pronto soccorso presso l’Università degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma successivamente all’anno accademico 1982-1983.

Riferiscono, altresì, di aver proposto ricorso al T.A.R. al fine di ottenere l’annullamento del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora innanzi: ‘il Ministero’) in data 14 febbraio 2000 recante ‘ Disposizioni di attuazione per la corresponsione di borse di studio ai medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983/1991 di cui all’articolo 11 della l. 19 ottobre 1999, n. 370 ’.

2. Con sentenza 10 agosto 2001, n. 6983 il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.

3. La sentenza in questione è stata riformata da questo Consiglio di Stato con sentenza 22 gennaio 2004, n. 165. Con tale ultima decisione, il ricorso in appello proposto (fra gli altri) dai dottori S e T è stato accolto e per l’effetto è stato dichiarato il diritto dei ricorrenti stessi a percepire l’importo relativo alle borse di studio per il periodo a ciascuno di essi spettante.

Con ricorso ai sensi degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo i signori S e T, dopo aver lamentato la permanente inottemperanza da parte del Ministero rispetto agli obblighi rinvenienti dalla sentenza n. 165 del 2004, hanno chiesto che questo Giudice dell’ottemperanza imponga all’amministrazione il pagamento delle somme dovute nella misura stabilita in sentenza.

4. Con ordinanza n. 5952 del 2013 questo Consiglio di Stato ha richiesto all’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ di far pervenire, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione corredata dalla relativa pertinente documentazione specificando, in relazione alla posizione di ciascuno dei due ricorrenti:

a) se essi avessero frequentato un corso di specializzazione ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 per l’intera durata legale del corso medesimo;

b) se l’impegno di servizio di ciascuno di essi fosse a tempo pieno;

c) se risultasse che, durante il corso di studi, i ricorrenti avessero esercitato attività libero-professionale esterna ovvero attività lavorativa anche in regime convenzionale con il S.S.N.

Sia l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, sia il Ministero hanno fatto pervenire circostanziate note e memorie concludendo nel senso della reiezione del ricorso per ottemperanza.

5. Esaminati gli atti della presente fase di ottemperanza, il Collegio ritiene che il ricorso in epigrafe sia da accogliere in parte nei termini che seguono.

Si osserva al riguardo:

- che è pacifico in atti che i signori S e T abbiano proposto il ricorso in appello n. 8286/2002 e che siano destinatari delle statuizioni della sentenza di questo Consiglio n. 165 del 2004;

- che, se per un verso è vero che la sentenza oggetto di ottemperanza aveva subordinato il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere le somme ivi indicate al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 11 della l. 370 del 1999, per altro verso l’esito dell’istruttoria disposta da questo Consiglio ha palesato l’insussistenza di ragioni ostative alla corresponsione, quanto meno per quanto riguarda la posizione della dottoressa S.

Al contrario, per quanto riguarda la posizione del dottor T, la relazione dell’Università degli Studi ‘La Sapienza’ in data 11 febbraio 2014 ha palesato che lo stesso abbia percepito, per l’intera durata del corso di specializzazione, una borsa di studio ai sensi della l. 398 del 1989 per un importo annuo pari a 13 milioni di lire (euro 6.713,94). Si tratta di una condizione oggettivamente ostativa alla corresponsione in favore del dottor T di ulteriori somme, stante la previsione di cui all’articolo 11 della l. 370 del 1999 (le cui condizioni applicative sono espressamente richiamate dalla sentenza oggetto di ottemperanza) secondo cui “ Non può essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui ne è stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore ”;

- che, per quanto riguarda la frequenza da parte della dottoressa S di un corso di specializzazione ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 per l’intera durata del corso legale, essa risulta dimostrata in atti, così come risulta dimostrato che tale frequenza si collochi per interno nel periodo compreso fra l’a.a. 1983/84 e l’a.a. 1990/91 (ossia, nel periodo compreso fra il termine ultimo per il recepimento della direttiva 82/76/CE e l’entrata in vigore del nuovo sistema di cui al decreto legislativo n. 257 del 1991). Al riguardo, non risultano ostative le osservazioni svolte dall’Università degli Studi ‘La Sapienza’ (relative alla mancata inclusione della Scuola di specializzazione frequentata dagli odierni ricorrenti fra quelle di cui alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE), trattandosi di un limite non contemplato nella sentenza oggetto di ottemperanza (la quale si limitava a richiamare, con statuizione non integrabile o modificabile nella presente sede, i corsi di specializzazione di cui al d.P.R. 162 del 1982);

- che, per quanto riguarda il carattere ‘a tempo pieno’ dell’impegno della corsista dottoressa S, pur difettando un’espressa qualificazione in tal senso da parte dell’Ordinamento della Scuola di specializzazione in Chirurgia di urgenza e pronto soccorso, deve comunque ritenersi che un impegno pari a “ non meno di 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate ” fosse da considerare a tutti gli effetti come ‘a tempo pieno’;

- che, per quanto riguarda l’eventuale esercizio da parte della dottoressa S di attività libero-professionale esterna ovvero di attività lavorativa anche in regime convenzionale con il S.S.N. in concomitanza con la frequenza al corso di specializzazione, pure all’esito dell’istruttoria, non è emerso alcun indice rivelatore di un siffatto esercizio (il che sarebbe peraltro altamente improbabile in considerazione dell’impegno temporale richiesto dalla partecipazione al corso);

- che non risulta ostativa all’accoglimento del ricorso in epigrafe (in relazione alla posizione della dottoressa S) l’esistenza di un atto di diniego in data 3 giugno 2009 adottato dal Dipartimento per l’università – Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario. Ciò in quanto le presunte ragioni ostative ivi richiamate (e connesse alla mancata risposta da parte della dottoressa S a un’istanza di integrazione documentale) non possono comunque sortire alcuna valenza preclusiva, stante la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto di credito vantato dalla ricorrente e dalla stessa ritualmente e tempestivamente attivato;

6. Concludendo sul punto, il ricorso in epigrafe deve essere respinto in relazione alla posizione del dottor T, mentre deve essere accolto in relazione alla posizione della dottoressa S.

Conseguentemente, deve essere disposta la condanna del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca alla corresponsione in favore della dottoressa S della somma complessiva di euro 33.569,70 (pari ad euro 6.713,94 per ciascuno dei – cinque – anni del corso legale di specializzazione), oltre gli accessori di legge.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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