Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400148

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400148
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400148
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00148/2024REG.PROV.COLL.

N. 08051/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8051 del 2020, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Castiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Cerbara, n. 64, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Cherubina Ciriello e Paola Massafra, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Centrale dell’ente, in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio –Roma, Sezione III Stralcio, -OMISSIS-, resa tra le parti, non notificata ed avente ad oggetto la decadenza del ricorrente dalla nomina a dirigente di seconda fascia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con appello notificato il 9 ottobre 2020 e depositato il 19 ottobre successivo, il dottor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio -Roma, Sezione III Stralcio, -OMISSIS-, che ha rigettato il suo ricorso proposto “ per l’annullamento della decadenza dalla nomina a dirigente di seconda fascia con conseguente risoluzione del contratto individuale di lavoro ”.

Dopo una lunga ricostruzione in fatto, la citazione delle memorie inviate all’Amministrazione a seguito della comunicazione ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il richiamo dei motivi di ricorso in prime cure, l’appellante affida il proprio gravame a due mezzi di censura, con i quali ripropone, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le doglianze svolte in primo grado, lamentando:

I – ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLE DEDOTTE CENSURE DI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, PUNTO 11 DEL BANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 75 D.P.R. N. 445/2000 – VIOLAZIONE ARTT. 2, 3 E 10 L. N. 241/90 S.M.I.- VIOLAZIONE ART. 445 C.P.P. – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N. 4 DEL 25.11.1998 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFFORMITÀ RISPETTO AGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI – ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ”: con tale mezzo, il dottor -OMISSIS-contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tar ha stabilito che legittimamente l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS (di seguito anche “INPS) ha disposto l’esclusione dell’interessato dal concorso a dirigente di seconda fascia per cui è causa, considerato che nella domanda del 20 luglio 2007 di partecipazione redatta ai sensi del d.P.R. dicembre 2000, n. 445, il ricorrente aveva omesso di dichiarare di aver riportato una condanna di un anno ed otto mesi, emessa dal GIP del Tribunale di Bologna il 12 luglio 2000 ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i reati di falso ideologico, falso materiale e peculato, aggravati e continuati, come è risultato dai successivi controlli effettuati dall’Amministrazione;

“II – ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLE DEDOTTE CENSURE DI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, PUNTO 11 DEL BANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 75 D.P.R. N. 445/2000 – VIOLAZIONE ARTT. 2, 3 E 10 L. N. 241/90 S.M.I.- VIOLAZIONE ART. 445 C.P.P. – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N. 4 DEL 25.11.1998 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ - CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFFORMITÀ RISPETTO AGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI – ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ ED EQUITÀ “: l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha stabilito che l’applicazione della decadenza non fosse eccessiva e sproporzionata, avendo deciso il Tar che si trattava di atto vincolato, rispetto al quale non residuano margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione procedente, obbligata ad adottare il provvedimento espulsivo.

L’INPS si è costituita in giudizio con memoria depositata il 30 ottobre 2020 ed ha prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 23 dicembre 2022.

Hanno depositato difensiva memoria il dottor -OMISSIS-il 15 gennaio 2023 e l’INPS il 17 gennaio 2023.

L’appellante ha replicato con memoria del 23 gennaio 2023.

Con ordinanza collegiale -OMISSIS-, in esito all’udienza del 16 febbraio 2023, la Sezione, vista l’assenza del difensore dell’appellante, ha disposto un rinvio della causa, avendo sollevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa al possibile autonomo effetto “escludente” della clausola del bando che prescrive, a pena di esclusione, di non aver riportato sentenze penali di condanna ed ha invitato le parti a depositare una memoria vertente sulla questione indicata.

In adempimento di quanto disposto in via istruttoria dalla Sezione, le parti hanno depositato memoria ex articolo 73 c.p.a.

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