Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2017-09-28, n. 201704542

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2017-09-28, n. 201704542
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704542
Data del deposito : 28 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2017

N. 00431/2017 REG.RIC.

N. 04542/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00431/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2017, proposto da:


M, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, I C, C L, M B, con domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, via Gavinana 4;


contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F L, G F, con domicilio eletto presso lo studio G Fin , ;

nei confronti di

A L non costituito in giudizio;

per la riforma

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUATER n. 07101/2016, resa tra le parti, concernente per l'annullamento e la riforma

A - del provvedimento del Direttore del Dipartimento Politiche Abitative del Comune di Roma ¿ Direzione Interventi Alloggiativi, in data 20 aprile 2016, prot. EL/146665 inviato alla ricorrente in data 05.05.2016 (doc. fasc. TAR ricorrente n. 1), con il quale viene aggiornato il punteggio assegnato ai fini della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ¿ Bando Generale 2012;

B - della Determinazione Dirigenziale rep. EL/719/2016 ¿ prot. EL/19465/2016 del 20 maggio 2016 (Doc. fasc. TAR ricorrente n. 13), impugnato con Motivi Aggiunti,

- nonché di tutti gli altri atti a questi ultimi connessi o ad essi presupposti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 il Cons. D R;

Nessuno è presente per le parti;


Visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore;

Considerato che è necessario, ai fini del decidere, sollecitare il deposito:

- del decreto di ammissione al gratuito patrocinio avanti al Consiglio di Stato;

- della domanda di parere consiliare di congruità su nota di onorari in materia giudiziale amministrativa;

- della determina del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

Ritenuto di dover sollecitare il deposito della documentazione suindicata nel termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.


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