Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-05-21, n. 202404528
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 04528/2024REG.PROV.COLL.
N. 04220/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4220 del 2021, proposto da:
Get Green Energy Technology s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D’Aloia e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio D’Aloia in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, n. 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter , n. 01806/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il Cons. Francesco Cocomile;
Nessun difensore è comparso per le parti costituite;
Vista l’istanza di passaggio in decisione di Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società ricorrente Get Green Energy Tecnology s.r.l. svolge attività di raccolta di olii alimentari esausti e nell’impianto in oggetto aveva ottenuto dalla Provincia di Prato l’autorizzazione a effettuare lo stoccaggio e il recupero energetico mediante micro impianto di cogenerazione da 100 Kw dell’olio vegetale esausto.
In data 10 agosto 2015 inviava al Gestore dei Servizi Energetici (in seguito GSE) la richiesta di incentivo dell’impianto suddetto quale impianto a biomassa “di tipo B” ai sensi del D.M. 6 luglio 2012.
In data 4 novembre 2015 il GSE comunicava alla Get s.r.l. il preavviso di rigetto n. GSEWEB P20150099730 alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, evidenziando che la fonte rinnovabile è “ olio da cucina esausto ” proveniente da ristoranti, mense e imprese di catering e che, stante le norme attualmente vigenti, il GSE identifica i combustibili liquidi prodotti da biomassa e destinati a usi energetici diversi dal trasporto, come bioliquidi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h), dlgs n. 28/2011.
A tale comunicazione faceva, dunque, seguito il gravato provvedimento prot. n. P20160018425 del 27 gennaio 2016 con cui il Gestore negava in via definitiva l’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici sulla base delle sopra esposte motivazioni.
2. - Con ricorso r.g. n. 4873/2016 proposto dinanzi al T.A.R. Lazio la Get Green Energy Tecnology s.r.l. impugnava il sopra richiamato provvedimento, deducendo i seguenti motivi:
« I. Violazione dell’art. 97 della Costituzione; degli artt. 8, 10 e 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati.
II. Violazione del d. lgs. n. 387 del 2003; dell’art. 6, comma 1, lett. b) e comma 2 e Allegato III del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati.
III. Violazione della direttiva 2009/28/CE, del D. lgs 387/03, della legge 120/2002 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto; irragionevolezza manifesta; contraddittorietà con precedenti determinazioni; violazione del principio dell’affidamento; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati.
IV. Violazione del D.M. 06/07/2012. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio di buona fede. Eccesso di potere e di delega; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati.
V. Violazione del D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione delle fonti del diritto. Carenza di potere dei GSE ad adottare atti a contenuto normativo. Nullità della prescrizione di cui al paragrafo 4.5.1.1 delle Regole Applicative. Violazione degli arti. 76 e 77 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 delle "Disposizioni sulla legge in generale". Violazione del principio di ragionevolezza; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati.
VI. Violazione del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 2, 177, 179, 181, 212, comma 5, 183, comma 1, 184, comma 1 e 184 ter; manifesta irragionevolezza; divieto di irretroattività; irragionevolezza; violazione dell’art. 41 della Costituzione; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati.
VII. Manifesta irragionevolezza; violazione del principio dell’affidamento; violazione della concorrenza; violazione dell’art. 41 della Costituzione; violazione della ratio sottesa all’adozione della Direttiva UE 28/2009, del D. Lgs. 28/2011, del d.m. 06/07/2012, D. Lgs. 152/2006; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, travisamento; difetto e carenza di motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione amministrativa; di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e correttezza; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per palese sviamento di potere; erroneità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; illogicità e irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta, contraddizione tra provvedimenti successivamente adottati. ».
3. - L’adito Tribunale con la sentenza segnata in oggetto, nella resistenza della intimata Amministrazione, respingeva il ricorso.
4. - Con rituale atto di appello Get Green Energy Tecnology s.r.l. chiedeva la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
« I. Error in iudicando e violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d. lgs. 28/2011, All. X alla parte V, parte II sez. 4 del T.U. ambientale d. lgs. n. 152/2006; Reg. ce n. 1069/2009; Reg. UE n. 142/2011; Reg. UE n. 592/2014; All. 1 reg. UE n. 142/2011; Art. 14 reg. CE n. 1069/2009;