Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-26, n. 202105537

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-26, n. 202105537
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105537
Data del deposito : 26 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2021

N. 05537/2021REG.PROV.COLL.

N. 08842/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8842 del 2017, proposto dalla società Timi Ama S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G M G, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Mereu - Gentile in Roma, via G.G. Belli, n. 96;



contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lucullo n. 24;



nei confronti

del Comune di Villasimius, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
della società Cala Giunco s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Carta in Roma, viale Parioli n.47;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 621 del 27 settembre 2017, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto l’intervento della Cala Giunco s.r.l. a socio unico;

Vista la sentenza non definitiva n. 4341 del 6 luglio 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 – tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 – il consigliere Silvia Martino;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società Timi Ama S.p.a. è proprietaria di un complesso alberghiero nel Comune di Villasimius in prossimità dello stagno di Notteri.

Nel 2010 la società presentava al Comune un progetto di adeguamento e ampliamento in virtù dell’art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2009, n. 4.

Con nota del 27 giugno 2012 la Regione Sardegna, in sede di valutazione ambientale, faceva presente che la zona dell’area stagnale interessata risulta di proprietà del demanio marittimo.

Trattandosi di opere poste all’interno della fascia di 300 mt dalla linea di battigia in zona turistica F, “l’incremento volumetrico ammissibile dovrà essere contenuto all’interno del 10% della volumetria esistente al 31 marzo 2009 ”.

1.1. Deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere, sotto diversi profili, la società impugnava tale provvedimento insieme con gli atti presupposti, conseguenti e consequenziali.

In particolare veniva impugnata la circolare della Giunta regionale n. 16210 del 2 luglio 1986, nella parte in cui stabilisce che le sponde degli stagni, ove questi appartengano al demanio marittimo, rientrano nella categoria dei territori vincolati paesisticamente dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 8 agosto 1985, n. 431 ( recte : dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431/1985; la disposizione è ora confluita, nell’identico testo, nella lett. a) dell’art. 142, comma 1, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il TAR:

- ha respinto una eccezione di inammissibilità del ricorso;

- ha respinto una richiesta di stralcio di documentazione prodotta dalla Regione;

- ha respinto il ricorso nel merito;

- ha compensato fra le parti le spese di giudizio.

2.1. Il primo giudice ha ritenuto decisiva la sussistenza di un collegamento dello stagno con il mare, attestata dalla relazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione regionale.

Sarebbe perciò confermato l’assunto di quest’ultima secondo cui le sponde dello stagno, appartenendo al demanio marittimo, sono assimilabili alla linea della battigia marina e quindi rilevano ai fini della individuazione della fascia di rispetto di 300 metri.

3. La società Timi Ama ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado articolando un unico complesso mezzo di gravame (da pagina 4 a pagina 14) scindibile in due censure.

3.1. In primo luogo, il TAR avrebbe impropriamente riferito la battigia non alla linea naturale della spiaggia marina ma alla sponda dello stagno di Notteri solo perché quest’ultimo sarebbe di proprietà del demanio marittimo. In realtà la battigia del mare sarebbe una linea di riferimento naturale geograficamente demarcata, diversa dalla linea demaniale propria delle sponde dei laghi, dei fiumi e degli stagni; diversamente da quanto statuito dal primo giudice e in conformità con l’uso corrente nella legislazione e nella

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi