Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-10-24, n. 202209042

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-10-24, n. 202209042
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209042
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 09042/2022REG.PROV.COLL.

N. 08456/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8456 del 2021, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. U M e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso proposto innanzi al TAR per la Campania, per come integrato dai successivi motivi aggiunti, la -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha respinto la sua istanza di iscrizione nella white list ed ha adottato nei suoi confronti un’informativa antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 89 bis e 81 del d.lgs. n. 159/2011.

1.1. Il suindicato provvedimento rimarcava, in sintesi, una censurabile contiguità tra la società qui appellante e ambienti della criminalità organizzata anche per effetto dell’influenza esercitata sulla gestione aziendale dal -OMISSIS-

2. A sostegno del mezzo spiegato in prime

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