Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-07-27, n. 201703727
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Pubblicato il 27/07/2017
N. 03727/2017REG.PROV.COLL.
N. 09148/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9148 del 2008, proposto da M M, M D, M P, M L e C M T, rappresentati e difesi dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca D'Oro, 184/190;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anas S.p.A. - Sede Compartimentale di Ancona, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00589/2008, resa tra le parti, concernente realizzazione di un fabbricato commerciale lungo la ss n. 16 adriatica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 29 marzo 2017, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Grumetto;
FATTO e DIRITTO
Considerato che gli appellanti hanno depositato, in data 29 marzo 2017, dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
che la controparte – ritualmente avvisata dell’udienza – non è comparsa;
ritenuto che può essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse;
che le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione della difesa solo formale dell’ANAS