Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-08-08, n. 202201347

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-08-08, n. 202201347
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201347
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00381/2022 AFFARE

Numero 01347/2022 e data 08/08/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 luglio 2022




NUMERO AFFARE

00381/2022

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da B S C, contro il Ministero dell’interno e nei confronti di E V F, per l’annullamento, della graduatoria, pubblicata in data 31 ottobre 2019, predisposta dalla commissione esaminatrice nominata con decreto del Capo della polizia del 24 maggio 2019 per l’espletamento del concorso interno per titoli per la copertura di 436 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato indetto con bollettino ufficiale n.

1-19 del 12 aprile 2019 nella parte in cui non include il ricorrente tra i primi 436 posti in graduatoria utili per l’ammissione alla nomina a vice commissario, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 333.A/U.C/3173/C del 10 marzo 2022 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G O;


Premesso e considerato:

1. Con ricorso straordinario, notificato in data 26 gennaio 2021, il ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e segnatamente della graduatoria finale predisposta dalla commissione esaminatrice per la copertura di 436 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento nella quale il ricorrente è stato collocato al 558º posto.

2. Rileva l’illegittimità degli atti impugnati deducendo, con distinti motivi di gravame e per plurimi profili, l’ingiustizia manifesta, il travisamento e l’erronea rappresentazione dei fatti, la violazione della legge n. 241 del 1990, la violazione del principio del legittimo affidamento, l’errore e la contraddittorietà nell’operato della pubblica amministrazione, la violazione del principio di legalità e del buon andamento, l’eccesso di potere, la violazione e falsa applicazione del bando di concorso e segnatamente degli articoli 4 e 5, la disparità di trattamento tra i partecipanti al concorso, la violazione dell’articolo 97 della Costituzione, il difetto di istruttoria, la violazione dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Riferisce di aver richiesto, con istanza del 12 maggio 2020, la rivalutazione dei titoli con conseguente correzione del punteggio e che la commissione esaminatrice nella riunione del 5 ottobre 2020, verbale n. 78, ha confermato il punteggio attribuito.

3. Con la relazione ministeriale indicata in epigrafe il Ministero riferente eccepisce la irricevibilità del ricorso per tardività e in subordine si pronuncia per il rigetto nel merito.

La relazione è stata trasmessa al ricorrente in data 17 marzo 2022 con assegnazione del termine di trenta giorni dall’acquisizione per l’invio di un’eventuale memoria di replica.

4. Come precisato dalla relazione del Ministero, a cui il ricorrente non ha replicato, il ricorso per l’annullamento della graduatoria, pubblicata il 31 ottobre 2019, è stato notificato in data 26 gennaio 2021 e quindi oltre il termine previsto dall’articolo 9 del d.P.R. n. 1199/1971.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

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